Totalizzazione periodi assicurativi in caso di titolarità di pensione a carico di regimi previdenziali esteri

L’Inpdap, con la Nota Operativa n. 21 del 11 maggio 2010, ha riportato il parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il quale ha chiarito come sia motivo ostativo alla totalizzazione la sola titolarità di pensioni in un regime nazionale, maturata nelle gestioni elencate tassativamente dall’art.1 del decreto legislativo 42/2006.

Come è noto, l’istituto della totalizzazione consente al lavoratore, che nel corso della propria vita lavorativa, avendo svolto attività diverse, è stato iscritto a più gestioni previdenziali, di utilizzare i diversi periodi contributivi ai fini di un unico trattamento pensionistico. Fra le condizioni necessarie per poter esercitare la predetta facoltà di totalizzazione è richiesto che l’iscritto non sia titolare di un autonomo trattamento pensionistico a carico di una delle gestioni tra le quali è possibile cumulare i periodi assicurativi. In proposito è sorta la problematica se la titolarità della sola pensione estera, conseguita in applicazione del Regolamento comunitario di sicurezza sociale, precluda o meno la possibilità di totalizzare.

A tale proposito l’Inpdap, con la Nota Operativa n. 21 del 11 maggio 2010, ha riportato il parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il quale ha chiarito come sia motivo ostativo alla totalizzazione la sola titolarità di pensioni in un regime nazionale, maturata nelle gestioni elencate tassativamente dall’art.1 del decreto legislativo 42/2006.

Di conseguenza, sussiste compatibilità tra la titolarità della sola pensione estera e la possibilità di totalizzare prevista dalla disposizione legislativa nazionale.

Inoltre, ai fini del raggiungimento dell’anzianità contributiva necessaria per l’esercizio della facoltà di cumulo, sono da valutare anche i periodi contributivi maturati in ambito U.E. e oggetto di totalizzazione. Tali periodi esteri debbono, però, essere conteggiati a prescindere dal limite di sei anni, poi ridotto a tre a seguito della modifica normativa intervenuta con legge 247/2007, per il quale è da considerare esclusivamente la contribuzione nazionale, rispettando invece il minimale contributivo per l’accesso alla totalizzazione in regime internazionale (1 anno) previsto dalla normativa comunitaria.