Esame primo ciclo: valutazione alunni e indicazioni per lo svolgimento

Il Miur ha emanato la C.M. n. 49 del 20 maggio 2010 con la quale ha fornito indicazioni in merito alla valutazione degli alunni ed allo svolgimento dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione del corrente anno scolastico 2009-2010.

Il Miur ha emanato la C.M. n. 49 del 20 maggio 2010 con la quale ha fornito indicazioni in merito alla valutazione degli alunni ed allo svolgimento dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione del corrente anno scolastico 2009-2010.

 

Ammissione alla classe successiva

Secondo la norma, sono ammessi alla classe successiva, con decisione assunta a maggioranza dal consiglio di classe, gli studenti che hanno ottenuto un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline, compreso il voto di comportamento.

 

Ammissione all’esame

L’ammissione all’esame degli alunni interni è disposta, previo accertamento della prescritta frequenza ai fini della validità dell’anno scolastico, con decisione assunta a maggioranza dal consiglio di classe, nei confronti dell’alunno che ha conseguito una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline (valutate queste con un unico voto) e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Il giudizio di idoneità è espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall’allievo nella scuola secondaria di primo grado. In caso di valutazione negativa, viene espresso un giudizio di non ammissione all’esame medesimo.

La decisione relativa all’ammissione agli esami appartiene al consiglio di classe, presieduto dal Dirigente scolastico (o suo delegato). L’esito della valutazione è pubblicato all’albo dell’Istituto sede d’esame, con la sola indicazione “Ammesso” o “Non ammesso”. In caso di non ammissione all’esame, le istituzioni scolastiche adottano idonee modalità di comunicazione preventiva alle famiglie.

I voti espressi in decimi rispettivamente assegnati – in sede di scrutinio finale - al giudizio di idoneità, nonché a ciascuna disciplina e al comportamento sono riportati nel documento di valutazione e nel registro generale dei voti.

 

Calendario degli esami

L'esame di Stato si svolge in un'unica sessione, con possibilità di prove suppletive per i candidati assenti per gravi e comprovati motivi. Le prove suppletive devono concludersi prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo.

Per l’anno scolastico 2009-2010 la prova scritta a carattere nazionale si svolgerà il 17 giugno 2010 alle ore 8.30; in sessione suppletiva, potrà essere espletata, a seconda delle singole situazioni, il giorno 28 giugno 2010 oppure il giorno 3 settembre 2010, sempre alle ore 8.30.


Prove scritte d’esame

Sono confermate le prove scritte nelle materie già previste nella sessione d’esame del precedente anno scolastico, compresa la prova scritta nazionale.

Per gli alunni con disabilità sono predisposte prove di esame differenziate, comprensive della prova a carattere nazionale INVALSI, corrispondenti agli insegnamenti impartiti, idonee a valutare il progresso dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove sono adattate, ove necessario in relazione al piano educativo individualizzato, a cura dei docenti componenti la Commissione. Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma di licenza.

Le prove dell'esame conclusivo del primo ciclo sono sostenute anche con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché di ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario.

Per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento è prevista la possibilità - in base alle specifiche situazioni soggettive - di ricorrere a strumenti metodologico-didattici compensativi e dispensativi.

 

Prova scritta a carattere nazionale

La prova scritta a carattere nazionale è volta a verificare i livelli generali e specifici di apprendimento conseguiti dagli studenti in italiano e in matematica. Tale prova concorre alla valutazione complessiva dell’allievo che sostiene l’esame di Stato.

La prova scritta nazionale, in quanto rilevazione della qualità degli apprendimenti in italiano e matematica nell’intero Paese, verrà analizzata secondo le griglie di correzione fornite direttamente dall’INVALSI.

 

Colloquio pluridisciplinare

Il colloquio pluridisciplinare, condotto collegialmente alla presenza dell’intera Sottocommissione esaminatrice, verte sulle discipline di insegnamento dell'ultimo anno (escluso l’insegnamento della religione cattolica). Al colloquio interdisciplinare è attribuito un voto espresso in decimi.

Gli studenti che hanno frequentato le classi ad indirizzo musicale sono chiamati a dimostrare anche la competenza musicale raggiunta al termine del triennio.

 

Esito dell’esame

L'esito dell'esame “è espresso con valutazione complessiva in decimi e illustrato con una certificazione analitica dei traguardi di competenza e del livello globale di maturazione raggiunti dall’alunno; conseguono il diploma gli studenti che ottengono una valutazione non inferiore a sei decimi”. “A coloro che conseguono un punteggio di dieci decimi può essere assegnata la lode da parte della Commissione esaminatrice con decisione assunta all’unanimità”.

All’esito dell’esame di Stato concorrono gli esiti delle prove scritte e orali, ivi compresa la prova nazionale INVALSI, e il giudizio di idoneità all’ammissione. Il voto finale “è costituito dalla media dei voti in decimi ottenuti nelle singole prove e nel giudizio di idoneità, arrotondata all’unità superiore per frazione pari o superiore a 0,5”.

 

Pubblicazione dei risultati

L’esito positivo dell’esame, con l’indicazione della votazione complessiva conseguita, è pubblicato, per tutti i candidati, nell'albo della scuola sede della Commissione. In caso di mancato superamento dell’esame, le istituzioni scolastiche adottano idonee modalità di comunicazione preventiva alle famiglie, mentre nell’albo della scuola l’esito sarà pubblicato con la sola indicazione di “NON LICENZIATO”.

Per i candidati con PEI che abbiano sostenuto prove differenziate non deve esservi menzione di tali prove nei tabelloni affissi all’albo della scuola.

 

Rilascio diploma e certificati sostitutivi

Dallo scorso anno viene utilizzato il modello di diploma (“Diploma di licenza conclusiva del primo ciclo di istruzione”), approvato con D.M. n. 22 del 24 febbraio 2009. Sul retro del diploma occorre indicare la data di consegna del diploma medesimo all’avente titolo ed il numero apposto nel Registro dei diplomi.

Nel diploma di licenza degli alunni con disabilità e degli alunni con disturbi specifici di apprendimento è riportato il voto finale in decimi senza menzione alle modalità di svolgimento e di differenziazione delle prove.

Agli alunni con disabilità che non conseguono la licenza è rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è titolo per l'iscrizione e per la frequenza delle classi successive, ai soli fini del riconoscimento di crediti formativi validi anche per l'accesso ai percorsi integrati di istruzione e formazione”.