Rilevazione oneri: chiarimenti dal Miur

Per rispondere a numerose richieste di chiarimenti in merito alla rilevazione oneri attualmente in atto, il Miur con la nota prot. n. 6065 del 20 maggio 2010, fornisce alcune precisazioni.

Per rispondere a numerose richieste di chiarimenti in merito alla rilevazione oneri attualmente in atto, il Miur, con la nota prot. n. 6065 del 20 maggio 2010, precisa che:

  1. Per quanto riguarda gli impegni per supplenze brevi, la rilevazione è rivolta esclusivamente ai Convitti ed agli Educandati che non possono trasmettere, a causa della atipicità, i dati di bilancio al SIDI; pertanto possono comunicare i loro impegni tramite una istituzione scolastica a loro aggregata;

  2. In merito all’indennità di lavoro notturno e/o festivo, anche in questo caso, per le scuole che hanno un convitto annesso, è possibile trasmettere i dati all’indirizzo di posta elettronica : dgbilancio.uff7@istruzione.it;

  3. Relativamente alle quote dell’indennità di direzione spettanti alla persona che sostituisce il DSGA, nel richiamare quanto disposto nella della nota circolare n. 724 del 2 dicembre 2003, il Miur ricorda che nel caso di copertura di posti vacanti e disponibili, mediante la nomina degli inclusi nella graduatoria permanente degli aspiranti al posto di ex responsabile amministrativo agli stessi competono il trattamento economico iniziale del direttore dei servizi generali ed amministrativi, ivi compresa la quota fissa dell'indennità di amministrazione, da corrispondere mediante i ruoli di spesa fissa nonché la quota variabile della stessa da porre a carico del fondo della istituzione scolastica, finanziata con specifiche assegnazioni. Analogo trattamento economico compete all'assistente amministrativo nominato in sostituzione del direttore dei servizi generali ed amministrativi su posto vacante e disponibile a seguito di esaurimento delle predette graduatorie permanenti. Nel caso di copertura del posto mediante il ricorso dell'istituto della reggenza, al reggente viene corrisposta, unitamente al trattamento economico fondamentale in godimento, l'indennità di reggenza pari al 50% del differenziale tra lo stipendio iniziale del direttore dei servizi generali ed amministrativi e quello iniziale dell'assistente amministrativo nonché la quota variabile dell'indennità di amministrazione. Quest'ultima é a carico del fondo della istituzione scolastica, con finanziamenti specifici. In caso di sostituzione del direttore dei servizi generali ed amministrativi con conferimento di incarico all'assistente amministrativo, allo stesso compete l'indennità di funzioni, da liquidarsi da parte dell'istituzione scolastica con imputazione alla voce di spesa relativa alle supplenze brevi. Al medesimo competono, altresì, a carico del fondo dell'istituzione scolastica, con finanziamenti specifici, l'indennità di amministrazione spettante al direttore dei servizi generali ed amministrativi, detratto il compenso individuale accessorio in godimento, e la quota variabile dell'indennità di amministrazione.