Gestione separata: accredito contribuzione figurativa

Con la Circolare n° 64 del 13/05/2010 l’INPS dà disposizioni in materia di accredito di contribuzione figurativa in favore di alcune categorie di lavoratrici e lavoratori iscritti alla Gestione separata, con riferimento ai casi di congedo di maternità e paternità.

 

Con la Circolare n° 64 del 13/05/2010 l’INPS dà disposizioni in materia di accredito di contribuzione figurativa in favore di alcune categorie di lavoratrici e lavoratori iscritti alla Gestione separata, con riferimento ai casi di congedo di maternità e paternità.  

Per tali categorie di iscritti, i periodi di astensione dall’attività lavorativa per i quali è corrisposta l’indennità per congedo parentale, sono coperti da contribuzione figurativa ai fini del diritto e della determinazione della misura della pensione, secondo quanto disposto dall’articolo 35, comma 1, del D.Lgs. n. 151/2001.

La contribuzione obbligatoria è accreditata mensilmente dall’inizio dell’anno solare cui si riferisce il versamento in favore del lavoratore beneficiario, purché il contributo versato non sia inferiore a quello calcolato sul minimale di reddito; in tale circostanza i mesi di contribuzione da accreditare sono proporzionalmente ridotti in relazione alla somma versata.