Assenza dal servizio dei pubblici dipendenti: responsabilità e sanzioni per i medici

Il medico che rilascia un certificato medico attestante la malattia di un pubblico dipendente che si assenta dal servizio è sanzionabile se non visita il paziente. A chiarirlo è la Circolare n.5/2010 del 28 aprile 2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica.

Il medico che rilascia un certificato medico attestante la malattia di un pubblico dipendente che si assenta dal servizio è sanzionabile se non visita il paziente.

A chiarirlo è la Circolare n.5/2010 del 28 aprile 2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica.

In base alla nuova norma - art. 55 quinquies del d.lgs. n. 165 del 2001 (introdotto dal d.lgs. n. 150 del 2009) -, il medico è penalmente responsabile se concorre nel reato del dipendente pubblico di giustificare "l'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia". Naturalmente, rimane salva - ove ne dovessero ricorrere le condizioni - anche l'ipotesi del concorso nella fattispecie criminosa del pubblico dipendente disciplinata nella prima parte della norma, consistente nell'attestare "falsamente la propria presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente.".

La finalità della nuova norma è di evitare che siano rilasciati certificati o attestati di malattia senza aver valutato le condizioni del paziente nel corso di una visita e che siano formulate diagnosi e prognosi non coerenti con la buona pratica clinica. In sostanza la responsabilità del medico, con l'applicabilità delle relative sanzioni, ricorrerà quando lo stesso rilascia attestati o certificati attestanti dati clinici non desunti da visita in coerenza con la buona pratica medica. Per gli aspetti penali, rimane comunque ferma la disciplina generale di cui agli artt. 476 ss. del c.p. sulla falsità in atti.

Nell'ipotesi in cui l'amministrazione abbia notizia dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo (15 novembre 2009) di fatti commessi prima di tale momento, per gli aspetti sostanziali dovrà comunque far riferimento alla normativa contrattuale e legislativa previgente in quanto più favorevole.