Inabilità al lavoro dopo la stipula del contratto

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 17 del 24 maggio 2010, ha risposto ad un quesito in merito alla problematica concernente la computabilità nella quota di riserva ai fini dell’assolvimento degli obblighi del soggetto assunto come normodotato divenuto inabile durante lo svolgimento del rapporto di lavoro.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 17 del 24 maggio 2010, ha risposto ad un quesito in merito alla problematica concernente la computabilità nella quota di riserva ex art. 4, comma 4, della L. n. 68/1999, ai fini dell’assolvimento degli obblighi di cui alla stessa Legge, del soggetto assunto come normodotato divenuto inabile durante lo svolgimento del rapporto di lavoro.

In particolare, l’istante ha richiesto se la computabilità nell’aliquota d’obbligo di cui all’art. 3, L. n. 68/1999, del soggetto sopra indicato consegua come effetto diretto della visita medica svolta presso la A.S.L. che abbia accertato il superamento della soglia del 60% di riduzione della capacità lavorativa.

Al riguardo, secondo il Ministero del Lavoro, il disposto normativo in esame non contempla le modalità procedurali da seguire ai fini della computabilità del soggetto disabile, né tantomeno le stesse risultano evincibili dalla circolare n. 66/2001 emanata dallo stesso Ministero e recante “indicazioni operative in materia di accertamenti sanitari e di assegno di incollocabilità”.

Tuttavia, a seguito della abrogazione da parte del D.L. n. 112/2008 della certificazione di ottemperanza rilasciata Uffici competenti all’inserimento dei disabili, ciò che rileva è l’“attestazione” da parte del datore di lavoro concernente l’osservanza degli obblighi di cui alla L. n. 68/1999, attestazione che produce i suoi effetti con riferimento al periodo considerato.

Nella fattispecie in esame, trattandosi di una attestazione concernente la computabilità nella aliquota d’obbligo di un lavoratore assunto come normodotato e divenuto inabile nel corso del rapporto con percentuale superiore al 60% e non in conseguenza di una responsabilità datoriale, la circostanza fondamentale è che il soggetto che rilascia l’attestazione sia in grado di affermare con certezza l’esistenza dei due presupposti sopraccitati. Tali presupposti, peraltro, non necessitano di alcuna valutazione di carattere “discrezionale” in quanto consistono in due elementi “di fatto”: il primo legato ad una certificazione medica che indichi una percentuale di invalidità pari o superiore al limite legale e l’altro legato alla mancanza di una sentenza passata in giudicato che accerti responsabilità datoriali nell’accadimento di un evento infortunistico.