Spending review: indicazioni applicative

Con nota  16 luglio  2012 prot. n. 4442 il Miur ha fornito le prime istruzioni circa l’applicazione al personale scolastico del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica.



In particolare la
nota 16 luglio  2012 prot. n. 4442 si sofferma sui seguenti aspetti:

 

Obbligo di fruizione ferie

Le ferie, i riposi e i permessi spettanti al personale vanno obbligatoriamente fruiti e non danno luogo in alcun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. (art. 5 comma 8 D.L. n. 95/2012)

 

Ambiti territoriali scolastici e revisori dei conti

Le innovazioni hanno decorrenza a partire dal 2013. Per tutto il 2012 rimangono invariate le attuali composizioni, fatte salve le necessarie modifiche che interverranno a partire dal mese di settembre a seguito del piano di dimensionamento della rete scolastica. (art. 6 comma 20 D.L. n. 95/2012)

 

Supplenze brevi e saltuarie

Il pagamento delle spettanze fisse per il personale supplente breve verrà effettuato dal Service Personale Tesoro (SPT) del Mef. In attesa passaggio al nuovo sistema, quindi finché non verranno diffuse ulteriori istruzioni, ogni scuola dovrà continuare ad iscrivere in bilancio gli impegni di spesa corrispondenti ai contratti sottoscritti coi supplenti brevi e a pagare quanto dovuto. (art. 7 comma 38 D.L. n. 95/2012)



Tesoreria unica per le istituzioni scolastiche

La liquidità delle istituzioni scolastiche ed educative sarà depositata su conti correnti di contabilità speciale presso la Tesoreria dello Stato, cioè Banca d’Italia. Tale innovazione non comporta adempimenti in capo alle scuole, né modifica l’operatività. Sull’argomento saranno diffuse in seguito istruzioni operative. In particolare entro agosto si provvederà alla trasmissione dello schema tipo della convenzione di cassa aggiornato secondo la nuova normativa. (art. 7 comma 34 D.L. n. 95/2012)

 

Contributo per la mensa gratuita al personale scolastico

In merito al c.d. “contributo per la mensa scolastica”, le assegnazioni ed erogazioni non saranno più disposte alle istituzioni scolastiche, ma direttamente a favore degli enti locali in proporzione al numero di classi che accedono al servizio di mensa scolastica. Pertanto non si procederà più all’usuale rilevazione riguardante il numero dei pasti fruiti dal personale scolastico avente diritto. (art. 7 comma 41 D.L. n. 95/2012)

 

Delega ai docenti di compiti

La delega di compiti da parte del dirigente scolastico ad uno o più docenti suoi collaboratori non costituisce affidamento di mansioni superiori o vicarie, nemmeno nel caso in cui detti docenti siano beneficiari dell'esonero o semi-esonero dall'insegnamento. Pertanto ai collaboratori in questione non è dovuto e quindi non può essere liquidato e pagato alcun compenso/indennità per lo svolgimento di funzioni superiori o vicarie, fermo restando il compenso previsto dall’art. 88 comma 2 lettera f) del CCNL 29/11/2007 nell’ambito del Fondo d’Istituto. (art. 14 comma 22 D.L. n. 95/2012)

 

Accertamenti medico-legali

Dal 7 luglio le scuole non sono tenute a corrispondere alcuna somma per gli accertamenti medico-legali sul personale scolastico. Sarà invece cura del Ministero provvedere ad assegnare ed erogare alle Regioni le somme previste. Quindi le istituzioni scolastiche ed educative non dovranno più iscrivere impegni di spesa, nei propri bilanci, per gli accertamenti medico-legali richiesti a decorrere dal 7 luglio u.s. Nulla è innovato, invece, per gli accertamenti antecedenti il 7 luglio u.s. (art. 14 comma 27 D.L. n. 95/2012)