Graduatorie ad esaurimento: beneficiari diritto alla riserva dei posti

Con nota 4 luglio 2012 prot. n. 5096 il Miur comunica che ai fini dell’inserimento del titolo di riserva di cui alle Leggi nn. 68/1999 e 80/2006, si ritiene opportuno estendere il possesso del requisito dell’iscrizione alle liste speciali del collocamento obbligatorio al 10 luglio 2012, data di scadenza della domanda di inserimento negli elenchi dei beneficiari del diritto alla riserva dei posti, così come previsto dall’art. 6 del Decreto Ministeriale n. 53/2012.

L’art. 6 del D.M. 53/2012 che consente, tra l’altro, nuove inclusioni nelle graduatorie ad esaurimento, in applicazione dell’art. 14 comma 2-ter della Legge 24 febbraio 2012 n. 14, stabilisce che il personale docente ed educativo, inserito a pieno titolo o con riserva, nella I, II e III fascia delle graduatorie ad esaurimento costituite in ogni provincia, che successivamente alla data di scadenza della domanda di aggiornamento per il triennio 2011/14, e comunque entro il 30 giugno 2012, abbia ottenuto i benefici previsti dalla Legge 68/1999 e dall’art. 6 comma 3-bis della Legge 80/2006, può presentare il relativo titolo di riserva compilando il modello 2 secondo le modalità indicate nell’art. 10, entro il 10 luglio 2012.

Si è così determinata un’antinomia tra il termine stabilito per poter fruire del diritto della riserva dei posti di cui alla legge 68/99 (30 giugno 2012) e quello ultimo per produrre la domanda (10 luglio), in base al principio generale che i titoli richiesti per l’inclusione in una graduatoria vanno posseduti alla data di scadenza di presentazione delle domande.

Non solo, diversi docenti avevano un contratto di lavoro a tempo determinato con scadenza al 30 giugno 2012 per cui non avrebbero potuto chiedere l’iscrizione al collocamento dei disoccupati condizione, quest’ultima, indispensabile per poter beneficiare della riserva dei posti.

Con lo slittamento del termine di iscrizione al centro dell’impiego obbligatorio dei disabili disoccupati al 10 luglio, stabilito dalla citata nota 4 luglio 2012 prot. n. 5096, si consente a tali docenti di poter realizzare la condizione di disoccupazione richiesta dalla legge 68/99.