Organici di fatto personale docente, educativo ed ata a.s. 2012/2013

La C.M. 18 luglio 2012 n. 61 consegna alle direzioni regionali le disposizioni per l’adeguamento delle consistenze degli organici di diritto alle situazioni di fatto per le operazioni di utilizzazioni, assegnazioni provvisorie, nuove nomine in ruolo e supplenze del personale docente, educativo ed ATA relative all’a.s. 2012/13. Tali adempimenti devono essere espletati da parte degli uffici scolastici territoriali entro il 31 agosto 2012. Servizio redazionale di Raffaele Manzoni.

I riferimenti normativi sono contenuti nel Decreto interministeriale (in corso di registrazione), mentre i criteri e i parametri per la formazione delle classi sono individuati dal Regolamento sul dimensionamento della rete scolastica e sul razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola (DPR 81/2009), e dal D.M. n. 141 del 3 giugno 1999 concernente le classi che accolgono gli alunni disabili.

Come già avvenuto per gli organici di diritto, le dotazioni organiche regionali del personale docente sono state definite secondo le quantità determinate nell'anno scolastico 2011/2012 (cfr art. 19, c.7, legge 15 luglio 2011, n.111), incrementate o diminuite dei posti in più o in meno assegnati nell’organico di diritto dell’a.s. 2012/2013 (cfr nota n. 587 del 19 aprile 2012).

 

Determinazione del numero delle classi e dei posti

Per raggiungere l’obiettivo dell’invarianza o della diminuzione degli organici di fatto rispetto allo scorso anno, sarà necessario rispettare le seguenti regole:

  • gli spezzoni orario non utilizzati per comporre cattedre ad orario intero, devono concorrere alla composizione dell’organico d’istituto e provinciale;
  • rigorosa ricognizione delle effettive esigenze di personale, tenendo presente l’esigenza che tutti docenti in situazione di esubero trovino piena utilizzazione;
  • pieno e razionale utilizzo da parte delle scuole degli spazi di flessibilità che l’autonomia consente, nel rispetto del D.P.R. n. 275/99;
  • articolazione del tempo scuola secondo criteri e modalità più idonei all’ottimale impiego delle risorse, per raggiungere le finalità del potenziamento dei servizi tenendo conto delle richieste delle famiglie, l’incremento dell’offerta formativa, valorizzando le opportunità derivanti dall’autonomia organizzativa e didattica;
  • definizione delle cattedre e dei posti di organico nel pieno rispetto dei criteri stabiliti dal DPR 81/2009 senza che si verifichino incrementi degli organici di diritto;
  • i nulla-osta per l'eventuale trasferimento degli alunni vanno concessi solo in presenza di situazioni adeguatamente motivate. Ai sensi dell'art. 2 della legge n. 268/2002, la concessione di nulla osta non potrà comportare modifiche del numero delle classi già formate;
  • nell’istruzione secondaria di II grado, le nuove iscrizioni potranno essere accolte compatibilmente con l’invarianza del numero delle classi autorizzate in organico di diritto; in caso contrario, le famiglie saranno invitate ad iscrivere i propri figli in scuole viciniori della stessa tipologia di corso ed indirizzo, che abbiano la disponibilità di posti;
  • nel primo ciclo, le nuove iscrizioni verranno equamente ripartite tra le sedi della medesima istituzione scolastica site nello stesso comune o distretto sub comunale, evitando di autorizzare, per un verso, classi con un numero ridotto di iscritti e, per altro verso, di procedere allo sdoppiamento delle classi già autorizzate in organico di diritto in dipendenza dell’incremento di un limitato numero di alunni. Prima di procedere all’eventuale attivazione di nuove classi, i dirigenti dovranno acquisire formale autorizzazione da parte del Direttore generale regionale, o di suo delegato;
  • i dirigenti scolastici dovranno comunicare alle competenti sedi territoriali degli uffici scolastici regionali, non oltre il 27 luglio p.v., sia le variazioni del numero delle classi, sia il numero dei posti e degli spezzoni di orario che non sia stato possibile coprire con personale a disposizione per il completamento dell’orario obbligatorio all’interno della stessa istituzione scolastica. I dirigenti regionali inviteranno gli uffici competenti e le istituzioni scolastiche a comunicare tempestivamente e, comunque, non oltre il 15 settembre 2012, al Sistema Informativo ed allo stesso Miur, le variazioni in aumento del numero delle classi in applicazione delle leggi n. 333/01 e n. 244/2007, nonché gli accorpamenti disposti ai sensi della legge n. 268/2002;
  • le variazioni in aumento del numero delle classi non comportano modifiche nella composizione delle cattedre. Il titolare di cattedra costituita tra più scuole potrà completare l’orario nella scuola di titolarità qualora nella stessa si determini la necessaria disponibilità di ore o, comunque, una disponibilità che, nel rispetto degli orari previsti dalle norme vigenti, consenta di ridurre il numero delle scuole di servizio dello stesso. La modifica della composizione della cattedra non comporta riaggregazione dell’eventuale spezzone rimasto inutilizzato nella scuola lasciata dal docente.

 

Quadro delle disponibilità

I posti e le ore derivanti dalla concessione di esoneri o semi esoneri devono essere determinati dai Dirigenti scolastici in tempo utile rispetto all'effettuazione delle operazioni di inizio dell’anno scolastico e comunicati alle competenti sedi territoriali degli uffici scolastici regionali. In base alla normativa vigente potranno essere disposti esoneri o semi esoneri rispettivamente:

  • per la scuola dell’infanzia e primaria (solo l’esonero) quando si tratti di circolo didattico con almeno ottanta classi;
  • per le scuole di I grado, istituti comprensivi, istituti di secondo grado e istituti comprensivi di scuole di tutti i gradi di istruzione, si concede l’esonero quanto si tratti di istituti o scuole con almeno cinquantacinque classi, o il semi esonero quanto si tratti di istituti o scuole con almeno quaranta classi.

 

Scuola dell’infanzia

La scuola dell’infanzia non ha carattere obbligatorio e, pertanto, eventuali domande di iscrizioni in esubero non determinano la necessità di apportare variazioni in aumento del numero delle sezioni. Ne consegue che possono essere autorizzati incrementi di posti solo nell’ambito delle risorse complessive assegnate, anche ricorrendo alle compensazioni. Si evidenzia la necessità, stante anche la continua dismissione del servizio da parte dei Comuni, di evitare di utilizzare posti di scuola dell’infanzia su altri gradi di istruzione.

 

Scuola primaria

La dotazione organica della scuola primaria è stata complessivamente determinata in ragione di 27 ore per ciascuna delle classi prime, seconde, terze, quarte e di 30 ore per le classi quinte e in 44 ore per le classi a tempo pieno. Gli spezzoni orario vanno computati nel calcolo della complessiva dotazione organica assegnata con il decreto interministeriale relativo all’a.s. 2012/13. Le quattro ore residuate dalle 44 ore settimanali delle classi a tempo pieno, equivalenti all’orario frontale di due docenti per classe, comunque disponibili nell’organico di istituto, potranno essere utilizzate per l’ampliamento del tempo pieno sulla base delle richieste delle famiglie, nonché per la realizzazione di altre attività volte a potenziare l’offerta formativa. L’insegnamento della lingua inglese è impartito in maniera generalizzata, nell’ambito delle classi loro assegnate congiuntamente ad altri insegnamenti, dai docenti in possesso dei requisiti richiesti, per le ore previste dalla normativa vigente (un’ora settimanale nelle classi prime, due ore nella classi seconde, tre ore nelle restanti classi). Solo per le ore di insegnamento di lingua inglese che non sia stato possibile coprire attraverso una equa distribuzione dei carichi orario, sono istituiti posti per docenti specialisti, nel limite del contingente regionale. Le pluriclassi devono essere attivate solo in caso di assoluta necessità, in zone particolarmente disagiate; per evidenti ragioni di carattere didattico e per evitare oggettive difficoltà negli apprendimenti, è opportuno che le stesse, per quanto possibile, non comprendano tutte e cinque le classi del corso.

 

Scuola secondaria di I grado

Vanno rispettati i modelli orario previsti dall’art. 5 del DPR 89/2009:

  • tempo scuola ordinario, corrispondente a 30 ore settimanali (29 ore di insegnamenti curricolari, più 1 ora di approfondimento di italiano);
  • tempo prolungato di 36 ore settimanali, elevabili eccezionalmente fino a 40 ore.

Le classi a tempo prolungato devono essere autorizzate nei limiti della dotazione organica assegnata, per un orario settimanale comprensivo di insegnamento e di attività di 36 ore, inclusa la mensa, fermo restando che la consistenza oraria di organico è di 38 ore settimanali, elevabili, a richiesta delle famiglie, fino ad un massimo di 40 ore, utilizzando le due ore di approfondimento delle discipline a disposizione della scuola.

Tutte le cattedre sono costituite con 18 ore di insegnamento. Per l’insegnamento di Italiano, storia e geografia, il citrato D.M. 37/09, per assicurare la continuità didattica delle tre discipline, ha previsto nove ore per classe senza precisare il numero di ore da destinare a ciascuna disciplina. È rimessa, pertanto, all’autonomia della scuola, la quantificazione del tempo di insegnamento da destinare a ciascuna disciplina. L’ora di approfondimento di materie letterarie nel tempo normale della scuola secondaria di I grado, le ore di approfondimento o di discipline scelte dalle scuole, da 38 a 40, nel tempo prolungato, concorrono a costituire il quadro delle disponibilità rispettivamente per la classe di abilitazione 43/A - italiano, storia e geografia e per le classi di abilitazione corrispondenti alle discipline richieste dalla scuola.

La seconda lingua comunitaria può essere attivata sono in presenza di docenti con contratto a tempo indeterminato nella scuola; eventuali richieste di trasformazione delle cattedre della seconda lingua comunitaria possono essere accolte dagli Uffici scolastici regionali qualora risultino prive di titolare, non vi siano nella provincia docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in attesa di sede definitiva o in soprannumero e, comunque, non si determinino situazioni di soprannumerarietà, neanche in prospettiva.

 

Scuola secondaria di II grado

Per gli effetti del riordino degli ordinamenti in corso, l’assetto dell’istruzione secondaria di II grado anche per il prossimo anno scolastico, si baserà sul doppio regime, legato all’attuazione dei nuovi ordinamenti nelle classi prime, seconde e terze e dei previgenti ordinamenti nelle classi successive.

Si ricorda che:

  • il numero delle classi prime si determina tenendo conto del numero complessivo degli alunni iscritti, indipendentemente dai diversi indirizzi presenti nell’istruzione tecnica, nell’istruzione professionale e nei diversi percorsi liceali;
  • le cattedre sono costituite con orario di 18 ore settimanali; in presenza di cattedre che non è possibile strutturare a 18 ore, è previsto un orario comunque non inferiore alle 15 ore settimanali. I docenti saranno tenuti a completare l’orario a 18 ore attraverso il potenziamento degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti e/o per attivare ulteriori insegnamenti (anche per i corsi triennali di qualifica), finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell’offerta formativa;
  • in attesa della definizione del regolamento sulle nuove classi di concorso, per la costituzione degli organici e l’attribuzione della conseguente mobilità, sono state utilizzate le attuali classi di concorso, su cui vanno a confluire automaticamente, con le opportune integrazioni e variazioni, le discipline relative al primo, secondo e terzo anno di corso degli istituti di secondo grado interessati al riordino.

 

Posti di sostegno

L’organico di sostegno è assegnato alla scuola (o a reti di scuole all’uopo costituite) e non al singolo alunno disabile in ragione mediamente di un posto per ogni due alunni disabili. Sulla base di tale assegnazione le scuole programmeranno gli interventi didattici ed educativi al fine di assicurare la piena integrazione dell’alunno disabile. Le dotazioni organiche sono riportaste nella Tabella E, colonna C, del decreto interministeriale relativo agli organici a.s. 2012/13. Gli eventuali ulteriori posti in deroga vanno autorizzati da parte del Direttore Generale dell’Ufficio scolastico regionale in riferimento alla specifica tipologia di handicap da cui è affetto l’alunno e dopo aver accertato:

  • l’ effettiva presenza degli alunni nelle classi;
  • la regolarità della documentazione richiesta (diagnosi funzionale, il PEI elaborato dal GLHO, ecc..);
  • la verifica della ricorrenza delle condizioni previste dalla sentenza della Corte (es. assenza di interventi di altre istituzioni o enti).

Le classi delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le sezioni di scuola dell’infanzia, che accolgono alunno con handicap grave o due alunni disabili, sono costitute , in via generale, con non più di 20 alunni.

 

Personale Ata

Per le scuole sottodimensionate (con meno di 600 ovvero di 400 alunni, se in deroga) il posto di DSGA può essere istituito, esclusivamente nella presente fase di organico di fatto, abbinando due istituzioni scolastiche sottodimensionate. È possibile, inoltre, assegnare la scuola sottodimensionata a DSGA di ruolo, ad integrazione dell’incarico originario nella scuola normodimensionata di titolarità e/o di servizio.

Nelle province nelle quali l’esubero di personale è superiore alle scuole sottodimensionate, i soprannumerari permangono nelle scuole nelle quali hanno prestato servizio nell’anno scolastico 2011/2012. Il restante personale rimane a disposizione nell’ambito provinciale ed è utilizzato secondo i criteri definiti nel CCNI sulle utilizzazioni.

Nelle province nelle quali l’esubero di personale è inferiore alle scuole sottodimensionate, ai DSGA in esubero, oltre alla propria scuola sottodimensionata è attribuita, per abbinamento, altra istituzione scolastica sottodimensionata, secondo i criteri indicati nella nota 4998 del 28 giugno c.a., con la quale è stato trasmesso lo schema di decreto interministeriale concernente la determinazione dell’organico di diritto. Ciascuna delle restanti istituzioni scolastiche sottodimensionate è affidata a DSGA di ruolo.

Nelle province nelle quali non vi è esubero, le scuole sottodimensionate sono affidate, ognuna, a DSGA di ruolo, già in servizio in istituzione scolastica normodimensionata.

Stante l’invarianza degli organici da rispettare, è possibile autorizzare eventuali aumenti di posti degli altri profili del personale ATA, esclusivamente per compensazione, mediante revoca del funzionamento di un corrispondente numero di posti dell’organico di diritto.

 

Raffaele Manzoni