Linee guida per l’apprendistato professionalizzante

Emanate in Conferenza Stato-Regioni, nella seduta del 20 febbraio, le Linee guida per la disciplina del contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere, che regolamentano l’offerta formativa pubblica per l’acquisizione di competenze di base e trasversali.

 

Con deliberazione 20 febbraio 2014 n. 32 la Conferenza Stato-Regioni ha adottato le nuove Linee guida per la disciplina del contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere (Art. 4 D.Lgs. n. 167 del 2011).

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano l’offerta formativa pubblica per l’acquisizione di competenze di base e trasversali in termini di durata, contenuti e modalità di realizzazione.

La durata e i contenuti dell’offerta formativa pubblica sono determinati, per l’intero periodo di apprendistato, sulla base del titolo di studio posseduto dall’apprendista al momento dell’assunzione:

  • 120 ore, per gli apprendisti privi di titolo, in possesso di licenza elementare e/o della sola licenza di scuola secondaria di I grado;
  • 80 ore, per gli apprendisti in possesso di diploma di scuola secondaria di II grado o di qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale;
  • 40 ore, per gli apprendisti in possesso di laurea o titolo almeno equivalente.

La formazione per l’acquisizione di competenze di base e trasversali deve, indicativamente, avere come oggetto una selezione tra le seguenti competenze:

  • Adottare comportamenti sicuri sul luogo di lavoro;
  • Organizzazione e qualità aziendale;
  • Relazione e comunicazione nell'ambito lavorativo;.
  • Diritti e doveri del lavoratore e dell’impresa, legislazione del lavoro, contrattazione collettiva;
  • Competenze di base e trasversali;
  • Competenza digitale;
  • Competenze sociali e civiche;
  • Spirito di iniziativa e imprenditorialità;
  • Elementi di base della professione/mestiere.

La formazione deve essere svolta in ambienti adeguatamente organizzati ed attrezzati; si realizza, di norma, nella fase iniziale del contratto di apprendistato e deve prevedere modalità di verifica degli apprendimenti.