Esoneri personale scuola per incarichi di tutor

Approfondimento di Chiara Brescianini sul Decreto Interministeriale 26 marzo 2013 n. 210, che ha definito il contingente del personale della scuola da collocare in esonero parziale o totale presso le università e la relativa ripartizione fra le facoltà.

 

Premessa

Il percorso formativo per diventare docenti delineato dal Decreto Ministeriale n. 249/2010 prevede un rapporto continuativo di collaborazione fra istituzioni scolastiche, che accolgono i tirocinanti, ed università, con una particolare valorizzazione delle attività di tirocinio. A tal fine, a livello normativo, si conferma l’utilizzo di personale della scuola per lo svolgimento dei compiti tutoriali per la formazione dei docenti come già previsto dai previgenti ordinamenti, con le figure dei supervisori del tirocinio.

Con Decreto n. 210 del 26 marzo 2013 il MIUR di concerto con il MEF ha definito il contingente per il personale della scuola da collocare in esonero parziale o totale e la ripartizione fra le diverse sedi universitarie, sia in relazione ai corsi di Tirocinio Formativo Attivo (TFA) sia per i corsi di scienze della formazione primaria.

Inoltre, ha pubblicato specifico Regolamento recante modifiche al D.M. 249/2010 sopra citato relativamente agli articoli 5, 11 e 15.

 

Personale delle scuole necessario per lo svolgimento dei compiti tutoriali per la formazione dei docenti

Con pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 117 del 21.5.2012 è stato ufficializzato in forma definitiva il Decreto 8 Novembre 2011 relativo a “Disciplina per la determinazione dei contingenti del personale della scuola necessario per lo svolgimento dei compiti tutoriali, la loro ripartizione tra le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, e criteri per la selezione degli aspiranti a tali compiti, in attuazione dell'articolo 11, comma 5 del decreto 10 settembre 2010, n. 249”.

Per ciò che riguarda compiti e funzioni di:

  • tutor coordinatori (con esonero parziale dall’insegnamento),

  • tutor organizzatori - unicamente per i corsi di Laurea magistrale di cui all’art. 6 D.M. 249/2010 Corso di laurea magistrale a ciclo unico per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria – (con esonero totale dall’insegnamento stesso),

  • tutor dei tirocinanti (da individuare a cura delle istituzioni scolastiche)

si rimanda ad apposito contributo di disamina del D.M. 8 novembre 2011.

Si ricorda che l’articolo 2 dello stesso D.M. 8.11.2011 prevede che i contingenti e la ripartizione fra facoltà o AFAM del personale della scuola, necessario per lo svolgimento dei compiti tutoriali assegnati ai tutor coordinatori ed i tutor organizzatori, sia stabilito con Decreto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

 

Elenco regionale delle istituzioni scolastiche accreditate (art. 12 D.M. 249/2010)

Con D.M. 93/2012 il MIUR ha definito le modalità per l’accreditamento delle scuole. Si veda al riguardo il precedente contributo.

 

Contingente di personale della scuola da collocare in esonero parziale o totale e ripartizione fra le facoltà di cui all’art. 11, comma 5 d.m. 249/2010

Con Decreto Interministeriale n. 210 del 26 marzo 2013 il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca di concerto con il Ministero delle Finanze ha decretato apposito contingente di personale docente in servizio nelle istituzioni scolastiche da utilizzare in posizione di esonero o semiesonero. Il contingente è determinato per il solo anno scolastico 2012- 2013 nella misura di 771 unità ad esonero totale.

Detto contingente è ripartito negli allegati A e B fra:

  • Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria per l’insegnamento in scuola dell’infanzia e primaria (totale 356 posti - completi - variamente articolabili comprensivi degli esoneri totali per i tutor organizzatori che di esoneri parziali al 50% dell’orario di insegnamento per i tutor coordinatori)

  • Corsi di Tirocinio Formativo Attivo per l’abilitazione alla scuola secondaria di 1° e 2°grado (totale 830 tutor esclusivamente con esonero parziale al 50% dell’orario di insegnamento). L’impegno presso le sedi universitarie è pari a 18 ore.

Il D.I. prevede che, per ciò che riguarda la richiesta di utilizzazione come tutor, gli aspiranti debbano attenersi a quanto previsto dal D.M. 8.11.2011; nello specifico per i tutor coordinatori e i tutor organizzatori, per i quali il D.M.249/2010, prevede l'esonero, parziale o totale, dal servizio, di cui all'art. 11, commi 2 e 4, e all'art. 9, comma 4, del D.M. 249/2010 è prevista selezione dalle università e dalle istituzioni AFAM con appositi e distinti bandi, per ogni sede universitaria. A tal fine sono definiti i requisiti di ammissione ai bandi ed i titoli valutabili (rif. tabella 2 dell'allegato A del D.M. 8.11.2011, cui si rimanda per lettura integrale).

 

Breve excursus normativo sull’utilizzo in università di personale docente in servizio presso le scuole

Un breve excursus normativo si rende necessario per rammentare che:

  • con Legge n. 315 del 3 agosto 1998 “Interventi finanziari per l’Università e la Ricerca” si prevede (art. 1 comma 4) che le università possano utilizzare personale docente in servizio presso istituzioni scolastiche, al fine di svolgere compiti di supervisione del tirocinio e di coordinamento del medesimo con altre attività didattiche nell'ambito di corsi di laurea in scienze della formazione primaria e di scuole di specializzazione per l'insegnamento nelle scuole secondarie. Le modalità di utilizzazione del personale debbono essere determinate con decreti del MIUR. Gli atenei, con proprie disposizioni, adottano apposite procedure di valutazione comparativa per l'individuazione dei docenti da utilizzare, sulla base di criteri generali determinati da apposita Commissione;

  • con D.M. prot.n. 33733 del 2 dicembre 1998 si sono indicati i contingenti per i bienni 1998/99 e 1999/00;

  • con D.M. prot. 9342 del 15 marzo 2011 si sono indicati i contingenti per il biennio 2001/2003;

  • con DD.MM. sono state prorogate le utilizzazioni già in essere da incrociarsi con i Decreti Ministeriali relativi alla determinazione dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni al corso di Laurea in Scienze della Formazione primaria;

  • dall’emanazione del D.M. 249/2010 sono conseguite le regolamentazioni per le immatricolazioni e gli accessi dei posti per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico per infanzia e primaria per l’a.s. 2011/12 ed i posti disponibili per le immatricolazioni per i corsi di T.F.A. per le scuole secondarie di 1° e 2°grado per l’a.s. 2011/12;

  • il D.M. n. 66/2012 ha previsto la proroga per l’a.s. 2012/2013 dell’utilizzazione di personale docente, dirigente ed educativo per la scuola dell’infanzia e primaria, considerando che sono ancora attivi corsi di vecchio ordinamento.

Pertanto, vista la delicata fase di riduzione delle risorse quale quella attuale, il D.I. del 26.3.2013 per armonizzare i contingenti di personale utilizzato nel vecchio ordinamento ed il personale necessario per dar corso a quanto previsto dal nuovo ordinamento, ha composto un contingente complessivo da considerarsi unitario per i bisogni connessi al vecchio ed al nuovo. Giova sottolineare che le Università sono chiamate a contemperare i fabbisogni effettivi correlati alle variazioni numeriche di studenti conseguenti al progressivo esaurimento dei corsi di vecchio ordinamento.

 

Regolamento recante modifiche al d.m. 249/2010

A marzo 2013 il MIUR ha altresì emanato il Decreto Ministeriale in corso di registrazione di modifica agli artt. 5, 11 e 15 del D.M. 249/2010.

In particolare, in questa sede, di interesse è la modifica all’art. 11 “Docenti tutor” del D.M. 249/2010 laddove dopo il comma 5, che indica che i contingenti del personale della scuola necessari per i compiti tutoriali sono stabiliti con Decreto del MIUR di concerto con il MEF e che definisce gli aspetti organizzativi per i predetti utilizzi in sede universitaria, è inserito il comma 5 bis che testualmente indica che “la determinazione dei contingenti dei tutor coordinatori e organizzatori avviene senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica. A tal fine, i parametri di assegnazione previsti dal decreto di cui al comma 5 sono derogabili al fine di assicurare l’invarianza di spesa”.

Il D.M. 8 novembre 2011 prevedeva all’art. 1

comma 2

l’attribuzione dei tutor coordinatori e dei tutor organizzatori è strettamente correlata al numero di immatricolazioni messe a bando per le lauree di scienze della formazione primaria e per l’anno di tirocinio formativo attivo”

comma 3

“…. Tutor coordinatori … è assicurata la presenza di un tutor coordinatore ogni 15 corsisti o frazione

comma 4

“….tutor organizzatori… è assicurata la presenza di un tutor organizzatore ogni centocinquanta corsisti o frazione”.

Alla luce del D.M. inviato alla Corte dei Conti per la registrazione e la successiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, i parametri di cui sopra sono derogabili per assicurare l’invarianza di spesa in relazione ai contingenti assegnati con D.I.

 

Alcune considerazioni di sfondo

L’emanazione del Decreto Interministeriale, in attesa di registrazione da parte della Corte dei Conti ad anno scolastico avviato comporta che, a seguito dei bandi delle Università, vi sia la fattiva disponibilità e l’effettiva possibilità di distaccare personale a chiusura anno scolastico.

Ciò potrebbe comportare rallentamenti nelle operazioni di utilizzo del personale presso le Università.

Le Università che non avessero provveduto presumibilmente attiveranno i bandi in tempi rapidi per dar corso a quanto previsto dal D.M. 93/2012 e dal D.I. 210/2013.

Le Università sono sin d’ora preoccupate nel contemperare le esigenze ed i fabbisogni in merito alle proroghe necessarie per l’a.a. 2013/2014 nonché a considerare i fabbisogni di tutor per supportare gli studenti appartenenti all’a.a. 2012/2013, la cui chiusura non coincide con l’a.s. 2012/2013. Si auspica per l’a.s. 2013/2014 un decreto di proroga sulla base dei numeri assegnati con il D.I. 210/2013, eventualmente riadattati, in tempi utili per le operazioni di distacco da parte dell’amministrazione scolastica.

 

Chiara Brescianini