Accreditamento delle scuole per i tirocini: novità per l'elenco regionale delle istituzioni scolastiche

Il decreto Miur 30 novembre 2012 n. 93 ha fornito indicazioni alle scuole per procedere con le candidature per l'accreditamento come sedi di tirocinio, ed agli Uffici Scolastici Regionali per realizzare l'elenco regionale delle scuole accreditate. L'iscrizione nell'elenco delle scuole accreditate costituisce titolo preferenziale per la partecipazione ad iniziative promosse dal Miur e relative assegnazioni di risorse.

Con decreto 30 novembre 2012 n. 93 il Miur ha fornito le indicazioni per le scuole per poter procedere con le candidature per l'accreditamento ed agli Uffici Scolastici Regionali per le azioni da intraprendere per realizzare l'elenco regionale delle scuole accreditate. Si evidenzia che il Miur prevede che l'iscrizione nell'elenco delle scuole accreditate costituisca titolo preferenziale per la partecipazione ad iniziative promosse dal Miur (e relative assegnazioni di risorse) e che le Università riconoscano alle istituzioni scolastiche quota dei contributi di iscrizione ai relativi percorsi.

 

Elenco regionale delle istituzioni scolastiche accreditate - art. 12 DM 249/2010

All’articolo 12 D.M. 249/2010 “Elenco regionale delle istituzioni scolastiche accreditate” è previsto come compito esclusivamente affidato agli Uffici Scolastici Regionali la predisposizione di detto elenco.

Al comma 1 si indica che per lo svolgimento delle attività di tirocinio le università o le AFAM stipulano apposite convenzioni con le istituzioni scolastiche, ivi compresi i centri provinciali per l'istruzione degli adulti1, a tal fine accreditate.

Le modalità di accreditamento delle scuole sono in via generale indicate al comma 2, che specifica che ciascun Ufficio scolastico regionale predisponga e aggiorni annualmente un elenco telematico delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, accreditate ad accogliere i tirocinanti.

Per ogni istituzione scolastica ogni Ufficio Scolastico Regionale avrà cura di accertare:

a) elenco degli insegnanti con contratto a tempo indeterminato disponibili a svolgere il compito di tutor con il rispettivo curriculum vitae;

b) piano di realizzazione e di inserimento nell'attività della scuola delle attività di tirocinio attivo;

c) eventuali precedenti esperienze di tirocinio;

d) esistenza di dipartimenti disciplinari o pluridisciplinari attivi;

e) eventuale partecipazione dell'istituzione scolastica alle rilevazioni degli apprendimenti nazionali e, se campionata, a quelle internazionali;

f) presenza di laboratori attrezzati;

g) eventuali altri elementi che possono concorrere alla valorizzazione delle esperienze delle istituzioni scolastiche.

Gli Uffici Scolastici Regionali vigilano sul rispetto, da parte delle istituzioni scolastiche inserite nell’elenco, delle condizioni di cui al comma 1 citato e sulla persistenza delle condizioni previste per l’inserimento nell’elenco. Nel caso di mancato rispetto della convenzione o del venir meno delle predette condizioni l’istituzione scolastica è espunta dall’elenco.

Sino alla predisposizione dei predetti elenchi, secondo quanto disposto dall'art. 15, comma 23 D.M. 249/2010 le università e le AFAM stipulano le convenzioni di cui al comma 1 art. 12 con le istituzioni scolastiche del sistema nazionale dell’istruzione, d’intesa con gli Uffici scolastici regionali competenti, che esercitano altresì l’attività di vigilanza sulle attività di tirocinio.

 

Criteri per l’accreditamento - D.M. 93/2012

I criteri per l'accreditamento sono stabiliti con decreto del MIUR n. 93 del 30.11.2012, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14.12.2012.

Il Decreto propone 8 articolati e 3 allegati.

 

Oggetto e definizioni [Articolo 1]

L’articolo 1 indica l’oggetto del Decreto, che disciplina le modalità di accreditamento delle sedi di svolgimento delle attività di tirocinio ai sensi D.M. 249/2010, e fornisce le definizioni utili per la comprensione del testo (MIUR2, USR3, Istituzioni4, INVALSI5, Direttore dell’istituzione6, AFAM7, Regolamento8, TIC9, CLIL10)

 

Elenco regionale delle istituzioni accreditate [Articolo 2]

Le istituzioni, possono costituire reti finalizzate ad ottimizzare le prestazioni, anche coinvolgendo istituzioni scolastiche di diversi gradi.

Compito dell’Ufficio Scolastico Regionale è predisporre e aggiornare annualmente, sulla base di un modello standardizzato elaborato a livello nazionale, un elenco telematico delle istituzioni accreditate.

L’elenco evidenzia, per ogni istituzione o rete ,una serie di dati (dal punto a) al punto g) già indicati in art. 3 D.M. 249/2010). Si riporta tabella di sintesi fra quanto indicato nel D.M. 249/2010 e nel D.M. 93/2012 , con evidenziati gli aspetti di integrazione.

 

D.M. 249/2010 art. 12

D.M. 93/2012 art. 2

a) elenco degli insegnanti con contratto a tempo indeterminato disponibili a svolgere il compito di tutor con il rispettivo curriculum vitae;

a) elenco degli insegnanti con contratto a tempo indeterminato disponibili a svolgere il compito di tutor con il rispettivo curriculum vitae

b) piano di realizzazione e di inserimento nell'attività della scuola delle attività di tirocinio attivo;

b) piano di realizzazione e svolgimento delle attività di tirocinio;

c) eventuali precedenti esperienze di tirocinio;

c) eventuali precedenti esperienze di svolgimento di tutoraggio per attività di tirocinio;

d) esistenza di dipartimenti disciplinari o pluridisciplinari attivi;

d) esistenza di dipartimenti disciplinari o pluridisciplinari attivi;

e) eventuale partecipazione dell'istituzione scolastica alle rilevazioni degli apprendimenti nazionali e, se campionata, a quelle internazionali;

e) eventuale partecipazione dell'istituzione scolastica alle rilevazioni degli apprendimenti nazionali e, se campionata, a quelle internazionali;

f) presenza di laboratori attrezzati;

f) presenza di laboratori attrezzati;

g) eventuali altri elementi che possono concorrere alla valorizzazione delle esperienze delle istituzioni scolastiche.

g) eventuali altri elementi che possono evidenziare il valore delle esperienze realizzate dall’istituzione

 

h) la documentazione di cui all’art. 5 comma 2

 

i) l’eventuale accreditamento finalizzato allo svolgimento dei tirocini previsti dai percorsi di cui agli art. 13 e 14 del Regolamento

 

Al comma 4 si prevede che l’iscrizione nell'elenco delle istituzioni scolastiche accreditate costituisca titolo preferenziale per la partecipazione a iniziative promosse dal Ministero e per l’assegnazione dei relativi contributi.

 

Commissione per l’accreditamento [Articolo 3]

L’articolo 3 prevede la costituzione presso ciascun Ufficio Scolastico Regionale di una commissione preposta all’accreditamento, deputata a valutare la sussistenza delle condizioni ed a fissare i requisiti necessari per l’accreditamento in ambito regionale, in riferimento agli allegati A, B,C del Decreto.

La commissione vigila sul rispetto delle convenzioni sottoscritte con le Università e le istituzioni AFAM, sulla persistenza delle condizioni e dei requisiti di cui al comma 2 e sul regolare svolgimento delle attività di tirocinio. Nel caso di mancato rispetto della convenzione, del venir meno delle condizioni, dei requisiti ovvero di irregolare svolgimento delle attività di tirocinio, l'istituzione interessata è espunta dall'elenco e non può fare nuova domanda prima di 3 anni scolastici.

I compiti della Commissione, pertanto, sono di responsabilità rispetto alla verifica dei requisiti, alla loro permanenza ed al regolare svolgimento delle attività di tirocinio. Ciò comporta, quindi, la realizzazione di una stretta relazione fra operato della Commissione ed Università che realizzano le attività di tirocinio, per definire congiuntamente modalità di verifica sullo svolgimento regolare del tirocinio. La procedura di verifica, infatti, nel Decreto 93/2012 non viene enucleata ma è demandata al lavoro della Commissione per l’accreditamento.

Compito annuale della Commissione, indicato in D.M. 93/2012 è la redazione di una relazione sull'attività svolta, nell'ambito della quale vengono formulate eventuali proposte di revisione del D.M. 93/2012 con riferimento specifico ai criteri per l’accreditamento. Detta relazione deve acquisire i dati ed i pareri da parte dei tutor, dei consigli di corso della laurea in scienze della formazione primaria, dei consigli di corso di tirocinio, delle direzioni dei percorsi preposti al conseguimento dei titoli di specializzazione sul sostegno e di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera. La relazione è trasmessa al Dipartimento per l'Istruzione del MIUR.

Infatti, come indicato in articolo 8, il monitoraggio del MIUR tiene conto di quanto riportato nelle relazioni delle Commissioni Regionali per l’aggiornamento dei criteri indicati negli allegati A,B,C.

 

Composizione della commissione per l’accreditamento

Il Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale decreta la commissione formata da:

  • direttore generale o da un suo delegato, scelto tra i dirigenti amministrativi o tecnici, con funzioni di presidente
  • quattro componenti, scelti tra dirigenti tecnici, dirigenti scolastici, coordinatori didattici, anche in quiescenza, docenti con comprovata esperienza nel campo della formazione ed esperti nel settore della didattica e della valutazione.

La commissione dura in carica 3 anni, i componenti non sono immediatamente rinominabili se non allo scadere del successivo triennio. Nessun compenso o gettone è dovuto, tranne il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno, ove spettanti, a carico dei relativi Uffici Scolastici Regionali.

La designazione dei componenti avviene a seguito di apposito bando pubblicato sui siti dei relativi Uffici Scolastici Regionali, almeno 15 giorni prima della data di chiusura delle relative candidature.

L'incarico di commissario è incompatibile con la funzione di direttore dell'istituzione o docente in servizio presso le istituzioni accreditate o che abbiano presentato domanda ai sensi dell'art. 2. In quest'ultimo caso, il componente cessa dall'incarico all'atto della presentazione della domanda.

Detto comma è particolarmente importante per coloro che intendano candidarsi, poiché ciò determina incompatibilità nella candidatura. Utile, pertanto, può essere, come indicato, l’utilizzo di personale in quiescenza o non in servizio presso le scuole.

Il Decreto Ministeriale n. 249/201011 prevede azioni da sviluppare a cura degli Uffici Scolastici Regionali, con particolare riferimento a

  • rappresentanza nelle Commissioni di Laurea magistrale per l’infanzia e la primaria12 e nei percorsi formativi finalizzati esclusivamente al conseguimento dell’abilitazione per la scuola dell’infanzia e primaria di cui all’articolo 15 comma 1613

  • partecipazione di un rappresentante designato dall’Ufficio Scolastico Regionale alla commissione d’esame, nominata dalla competente autorità accademica, per i percorsi formativi per i docenti di scuola secondaria di 1° e 2°grado, a conclusione del tirocinio formativo attivo, per lo svolgimento dell’esame di abilitazione all’insegnamento14

  • designazione, per le attività del consiglio di corso di tirocinio per la gestione del tirocinio formativo attivo, di due dirigenti scolastici o coordinatori didattici designati dall’Ufficio Scolastico Regionale fra i dirigenti scolastici o i coordinatori didattici delle istituzioni scolastiche che ospitano i tirocini15

  • rapporto con i docenti tutor organizzatori, cui è assegnato il compito, fra gli altri, di organizzare e gestire il rapporto con le scuole e con l’Ufficio Scolastico Regionale16

L’articolo 2 prevede che le Università o le istituzioni AFAM stipulino apposite convenzioni con le scuole per lo svolgimento delle attività di tirocinio.

 

Criteri per l’accreditamento delle istituzioni [Articolo 4]

L’articolo prevede che l’accreditamento delle scuole per il tirocinio preveda condizioni e criteri relativi al possesso di requisiti. Per tutti i tipi di requisiti si prevede un livello di base di condizioni necessarie ed un livello delle Commissioni Regionali per l’accreditamento.

I criteri generali sono definiti in ALLEGATO A.

In ALLEGATO B sono definite condizioni e criteri aggiuntivi per lo svolgimento dei tirocini per i percorsi di specializzazione per il sostegno.

In ALLEGATO C sono definite le condizioni ed i criteri aggiuntivi per lo svolgimento dei tirocini nei percorsi di DNL (Disciplina non linguistica in lingua straniera).

 

Allegato A – art. 4 comma 1

 

Condizioni necessarie

  • parere positivo del collegio docenti alla partecipazione alle attività di tirocinio;
  • completamento dei campi previsti dal format «La scuola in chiaro» e il loro costante aggiornamento limitatamente alle istituzioni scolastiche statali e paritarie, in attesa della definizione di appositi accordi inerenti le strutture facenti parte del sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale;
  • conseguimento di un risultato nelle prove INVALSI di italiano e matematica pari o maggiore rispetto alla media regionale. A tal fine la domanda di accreditamento comprende una liberatoria affinché i dati riferiti alla stessa istituzione, rilevati dall'INVALSI a partire dall'anno scolastico 2010/2011, siano resi disponibili per la valutazione di merito. A seguito di motivato parere da parte di INVALSI, la condizione è considerata assolta anche nei casi in cui l'istituzione, pur non conseguendo i predetti risultati, abbia compiuto un significativo lavoro di miglioramento degli apprendimenti rispetto alle situazioni di partenza;
  • utilizzo nell'attività didattica delle TIC;
  • disponibilità acquisita di docenti in qualità di tutor dei tirocinanti17;
  • congruità dei progetti di tirocinio con le relative classi di concorso e con le risorse impegnabili.

Il punto relativo al conseguimento dei risultati nelle prove INVALSI ha creato dibattito, ma è importante sottolineare, la clausola relativa al fatto che la scuola deve dimostrare di aver compiuto un lavoro di miglioramento, indipendente dai risultati oggettivamente conseguiti. Restano da definire le modalità ed i criteri con i quali l'INVALSI fornirà il “motivato parere” richiesto.

Di tutta evidenza e delicato pare il punto relativo alla congruenza fra classi di concorso e risorse impegnabili, di grande interesse per i tirocinanti di scuola secondaria di 2°grado. L’auspicio è che le scuole secondarie di 2°grado colgano la sfida e la motivazione all’accreditamento per evitare il rischio di non disporre, a livello regionale, di un numero sufficiente di istituzioni scolastiche disponibili e con i requisiti necessari per l’accoglimento dei tirocinanti.

Al riguardo determinanti risultano le eventuali azioni propedeutiche di informazione sulle nuove procedure che gli Uffici Scolastici Regionali possono attivare prima dell’effettivo avvio delle procedure per l’accreditamento.

 

Condizioni aggiuntive per definire i requisiti da parte delle commissioni regionali per l’accreditamento

  • partecipazione dell'istituzione a progetti nazionali ed internazionali ovvero ad accordi con istituzioni universitarie o del settore AFAM, finalizzati alla formazione del personale docente, alla sperimentazione didattica e al miglioramento degli apprendimenti degli alunni;
  • documentata partecipazione ad attività di formazione del personale docente su metodologie didattiche;
  • attività documentate di organizzazione del tempo, dello spazio, dei materiali anche multimediali, delle tecnologie didattiche e di altri supporti migliorativi degli ambienti per l'apprendimento;
  • promozione di interventi per l'innovazione nella scuola, anche in collaborazione con altre istituzioni e con il mondo del lavoro;
  • processi di verifica, valutazione ed autovalutazione delle attività di insegnamento-apprendimento e dell'attività complessiva della scuola;
  • istituzione di percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, per le scuole secondarie di secondo grado;
  • attività di certificazione linguistica svolte in convenzione con i soggetti di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 marzo 2012;
  • attività di certificazione delle competenze informatiche svolte anche in convenzione con enti terzi.

 

Allegato B – art. 4 comma 2

 

Sostegno

Per le attività di tirocinio nei percorsi di specializzazione per il sostegno (ALLEGATO B art. 4, comma 2) si indicano come condizioni aggiuntive per l’accreditamento:

  • disponibilità acquisita di docenti in qualità di tutor dei tirocinanti sul sostegno,
  • congruità dei progetti di tirocinio con le finalità previste dai percorsi di specializzazione sul sostegno e con le risorse impegnabili.

 

Condizioni aggiuntive per definire i requisiti da parte delle commissioni regionali per l’accreditamento

  • raccordo con i Centri territoriali di supporto;
  • aver avuto un progetto selezionato nell'ambito del bando Tecnoinclusion o di altri bandi nazionali o internazionali finalizzati alla selezione di buone pratiche nel settore dell'inclusione degli alunni con disabilità;
  • raccordo con le strutture socio-sanitarie del territorio su progetti comuni;
  • documentata attività di inclusione degli studenti con disabilità;
  • documentata attività di orientamento post-secondario per i soggetti con disabilità;
  • attività di formazione in servizio del personale sui Bisogni educativi speciali;
  • attività in rete finalizzate alla risposta ai Bisogni educativi speciali;
  • documentata capacità di personalizzazione dei percorsi didattici.

 

Allegato C – art. 4 comma 3

 

CLIL

In ALLEGATO C sono definite le condizioni ed i criteri aggiuntivi per lo svolgimento dei tirocini nei percorsi di DNL (Disciplina non linguistica in lingua straniera) con la metodologica CLIL:

  • disponibilità acquisita di docenti in qualità di tutor dei tirocinanti in CLIL;
  • esperienze documentate nella metodologia CLIL, ovvero presenza di docenti formati sulla metodologia CLIL;
  • congruità dei progetti di tirocinio con le finalità previste dai percorsi di specializzazione sulla metodologia CLIL e con le risorse impegnabili.

 

Condizioni aggiuntive per definire i requisiti da parte delle commissioni regionali per l’accreditamento

  • partecipazione a reti o gemellaggi con istituzioni scolastiche estere;
  • partecipazione a progetti europei finalizzati allo scambio di docenti;
  • partecipazione a corsi di formazione sulla metodologia CLIL presso Enti accreditati o presso gli Atenei.

I criteri a declinazione regionale, come sopra indicato, consentono un margine di azione e di contestualizzazione ampio da parte delle Commissioni regionali per valorizzare le “buone pratiche” diffuse nei territori, dando rilievo anche ad eventuali specificità e progettazioni locali, con riferimento alle peculiarità degli Atenei ed alla tradizione di rapporti con le scuole già in essere. Questo patrimonio di consolidato non è da disperdere ma da rinnovare ed adattare al nuovo scenario istituzionale.

 

Candidature [Articolo 5]

Le candidature per l’inclusione nell’elenco telematico regionale vanno presentate all’Ufficio Scolastico Regionale dal Direttore/Dirigente dell’istituzione, con apposita delibera di approvazione del Collegio dei docenti - come indicato in allegato A, come condizione necessaria - corredate dalla documentazione prevista dai bandi predisposti dagli Uffici stessi, che indicheranno i requisiti stabiliti dalla commissione di cui all’art. 3 D.M. 93/2012. Il Direttore dell’istituzione o suo delegato è il responsabile dell’attività di tirocinio e, se la candidature è per reti, nell’accordo di rete stesso si individua il responsabile dell’attività di tirocinio medesima.

È inoltre necessario integrare quanto sopra con apposita relazione e con il piano di realizzazione e di svolgimento delle attività di tirocinio per le singole classi di concorso. Le domande sono da presentarsi per via telematica entro il 31 marzo di ciascun anno scolastico.

All’articolo 8 D.M. 93/2012 “Norme transitorie e finali” la scadenza indicata è, in fase di prima attuazione, stabilita con apposito decreto della Direzione Generale del personale scolastico, al fine di armonizzarsi con il processo di piena attuazione del Regolamento.

Le istituzioni scolastiche (secondarie di 2°grado) possono definire, per realizzare parte delle attività di tirocinio, convenzioni con le strutture regionali dell’istruzione e formazione professionale, che realizzano percorsi in riferimento al Decreto Legislativo 226/2005, anche se non accreditate ai sensi articolo 218.

 

Tirocinio del personale in servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato [Articolo 6]

L’articolo 6 contempla la casistica del personale già in servizio nell’ambito scolastico, questione che non era stato dettagliata nel D.M. 249/2010.

Nello specifico i tirocinanti impegnati nel Tirocinio Formativo Attivo di scuola secondaria di 1° e 2° grado (TFA) possono richiedere di espletare il tirocinio in deroga a quanto previsto dal D.M. 93/2012 ove sussistano le seguenti condizioni:

  • se titolari di altro insegnamento, possono chiedere di svolgere il tirocinio presso l’istituzione ove abbiano un contratto di insegnamento a tempo indeterminato;
  • se impegnati in supplenza annuale o fino al termine del servizio (ai sensi art.4 commi 1 e 2 L. 3.5.1999 n. 124) presso l’istituzione ove svolgono l’incarico, in riferimento alle norme transitorie e finali – art. 15 – D.M. 249/2010, comma 13. Si rimanda ad attenta e completa lettura del comma citato che prevede la stipula di convenzioni fra le Università e le istituzioni scolastiche ove si presti servizio, anche se non accreditate ai sensi art. 12 – D.M. 249/2010, in modo da consentire l’effettivo svolgimento del tirocinio senza interrompere l’attività di servizio in essere.

Il positivo accoglimento della domanda del tirocinante rispetto a quanto sopra indicato è vincolata alla disponibilità di tutor dei tirocinanti presso l’istituzione sede di servizio.

Nei casi in cui il tirocinante abbia un contratto di supplenza ai sensi dell'art. 4, comma 3 della legge 3 maggio 1999, n. 124, il consiglio di corso di tirocinio e la scuola o la rete di scuole di cui all'art. 1 curano la compatibilità dei percorsi di tirocinio con l'espletamento degli impegni di servizio. Detta disposizione si applica anche:

a) nel caso in cui la domanda di svolgimento del tirocinio presso la sede di servizio non può essere accolta ai sensi del comma 2;

b) nei casi in cui i tirocinanti di cui al comma 1 decidono di non avvalersi della facoltà di scelta ivi prevista;

c) nei casi di tirocinio svolto nell'ambito dei percorsi di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento (percorsi per di formazione per il conseguimento della specializzazione per il sostegno didattico agli alunni con disabilità e corsi di perfezionamento per l’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera).

 

Monitoraggio e valutazione [Articolo 7]

L’articolo 7 assegna al Dipartimento dell’Istruzione del MIUR il compito di monitorare l’attività e di aggiornare i criteri degli allegati (A, B, C), in riferimento sia agli esiti del monitoraggio MIUR sia alla relazione redatta dalla Commissione regionale.

 

Specificità per la stipula delle convenzioni e riconoscimenti di contributi alle istituzioni scolastiche [Articolo 8]

Oltre alla definizione di scadenze per le procedure per l’accreditamento con Decreto DGPS19, il D.M. 93/2012 contempla la possibilità che le istituzioni per l’accreditamento non siano in numero sufficiente per accogliere i tirocinanti e tiene conto che, nelle more della predisposizione degli elenchi delle istituzioni, occorra considerare soluzioni differenti per la realizzazione dell’attività di tirocinio. È pertanto, in detti casi, possibile stipulare convenzioni con le istituzioni, d'intesa con gli Uffici Scolastici Regionali competenti, che esercitano altresì attività di vigilanza sulle attività di tirocinio, ai sensi dell'art. 15, comma 23 D.M. 249/2010.

Si prevede inoltre che, nell'ambito delle convenzioni per il tirocinio20, per il CLIL21 e per i corsi di sostegno22, gli atenei e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica riconoscano alle istituzioni scolastiche una quota del contributo di iscrizione ai relativi percorsi.

 

Considerazioni conclusive ed elementi da evidenziare

In attesa di alcuni ulteriori passaggi operativi per avviare il processo di predisposizione di elenchi regionali telematici di scuole accreditate e ferma restando la necessità di sostenere la qualità ed il valore del tirocinio da realizzarsi come tassello fondamentale per la formazione dei docenti si evidenziano alcuni elementi:

 

A) per una piena attuazione di quanto previsto nel D.M. 93/2012 occorrono ancora due elementi necessari:

  • l’indicazione per la scadenza della presentazione delle domande per via telematica – art. 8 comma 1 – da fissarsi a cura della DGPS;

  • la realizzazione della struttura telematica, con relativa pubblicizzazione ed indicazioni operative per la sua fruizione e per la presentazione delle domande, da parte delle istituzioni

 

B) In questa fase, preso atto di quanto indicato nel D.M. 93/2012, le istituzioni che già non abbiano provveduto debbono/possono, intanto, attivarsi per l’acquisizione degli elementi necessari indicati in decretazione:

  • le delibere positive del Collegio dei Docenti alla partecipazione alle attività di tirocinio;
  • l’aggiornamento ed il completamento dei campi previsti dal format «La scuola in chiaro»;
  • la verifica dei propri dati in esito ai risultati nelle prove INVALSI di italiano e matematica;
  • l’attivazione delle procedure previste dal D.M. 8 novembre 2011 per l’individuazione dei docenti disponibili a svolgere il ruolo di tutor dei tirocinanti, con particolare riferimento alle azioni di raccolta ed analisi delle domande pervenute ed alla predisposizione della graduatoria interna d'istituto elaborata dal dirigente scolastico o dal coordinatore didattico. Detta graduatoria è da redigersi in funzione dei punteggi determinati dalla valutazione dei titoli e da apposita valutazione condotta dal comitato per la valutazione del servizio dei docenti.

 

C) La disponibilità di tutor è da considerarsi con particolare cura da parte delle scuole che hanno attualmente personale impegnato nei corsi di TFA, che potrebbero richiedere di espletare il tirocinio nelle medesime scuole ai sensi art. 6 D.M. 93/2012.

Infatti, il D.M. 93/2012 dedica, con apposito articolo – 6 –, attenzione al personale già in servizio e fattivamente coinvolto nella realizzazione dei percorsi di TFA “ordinari”, ora in via di svolgimento a livello nazionale da parte dei vari atenei, al fine di conciliare l’attività lavorativa con il percorso di tirocinio.

 

D) Il D.M. 93/2012 è strutturato in modo da fornire indicazioni per l’accreditamento delle istituzioni per realizzare il tirocinio in ogni ordine e grado scolastico, proprio al fine di mantenere unitarietà con il percorso delineato dal D.M. 249/2010 e senza considerare unicamente l’urgenza degli aspiranti docenti oggi impegnati nei percorsi di TFA. L’impianto complessivo, infatti, deve necessariamente guardare al lungo periodo ed alla formazione continuativa dei docenti.

 

E) Per poter avviare le necessarie operazioni di composizione delle Commissioni regionali, sarebbe importante poter avere al più presto informazioni sul “formato telematico” da completarsi da parte delle scuole. Le costituende Commissioni potrebbero iniziare a ragionare sulla declinazione operativa dei criteri da definire a loro cura. Visionare, anche in forma non definitiva, il modello nazionale telematico e testare gli aspetti tecnici da parte delle istituzioni consentirebbe anche la preventiva rilevazione di eventuali aspetti di miglioramento, affinché gli stessi, come talvolta avviene, non vengano sperimentati direttamente sul campo, con possibili default.

Il lavoro di presa visione degli aspetti operativi potrebbe, inoltre, costituire un modo per coinvolgere maggiormente e spronare la partecipazione alla procedura e la conseguente disponibilità delle istituzioni all’accoglimento dei tirocinanti.

 

F) Il “fabbisogno” di scuole da accreditare per lo svolgimento del tirocinio è sicuramente sostanzioso. La rigidità delle procedure, il numero di elementi da “dimostrare” da parte delle scuole, l’incognita di quali e quante documentazioni le istituzioni debbano produrre per dimostrare di avere i “requisiti” per l’accoglienza dei tirocinanti, potrebbero demotivare le scuole alla candidatura.

L’aver inserito al comma 3 dell’articolo 8 D.M. 93/2012 la possibilità per le istituzioni scolastiche di vedere riconosciuta una quota del contributo di iscrizione ai relativi percorsi (formazione, CLIL e Sostegno) risulta molto importante, in un momento di carenza di risorse, per motivare le scuole stesse alla candidatura, come pure l’aver considerato, in articolo 2 D.M. 93/2012, l’accreditamento come titolo preferenziale per la partecipazione alle iniziative MIUR ed alle relative assegnazioni finanziarie. In tal modo si traduce in termini concreti il “valore aggiunto” per le istituzioni nello scegliere di accreditarsi per l’accoglienza dei tirocinanti e si ha modo di riconoscerne l’impegno.

Occorrerà, al riguardo, comprendere meglio in termini effettivi cosa ciò comporti fattivamente per le istituzioni scolastiche e si auspicano al riguardo maggiori chiarimenti da parte del MIUR e la piena collaborazione degli Atenei riguardo alle risorse.

 

G) Il lavoro delle Commissioni regionali, se non vuole risultare meramente amministrativo, dovrà sostanziarsi in attività di informazione, formazione e pieno coinvolgimento delle scuole, anche con analisi di singole situazioni in loco, soprattutto per verificare l’effettivo mantenimento dei requisiti. L’aspetto della “vigilanza” da parte dell’Ufficio Scolastico Regionale, più volte citato, è da tradursi in azioni reali di verifica, non solo formale, ma anche reale dei percorsi di tirocinio.

 

A livello regionale potrà concretizzarsi anche un’azione, per ora non indicata come prioritaria, di come garantire ai tutor dei tirocinanti (interni alla scuola) adeguate azioni di formazione e supporto, al fine di consentire loro di adempiere al meglio ai compiti loro assegnati di orientamento ed accompagnamento dei tirocinanti all’interno delle scuole. Né nel D.M. 8.11.2011 né nel D.M. 93/2012 si indicano aspetti concreti di cooperazione fra istituzioni e Università al riguardo, che saranno oggetto, quindi, di auspicabili azioni sviluppate a livello regionale.

 

Chiara Brescianini

 

 

1 di cui all'articolo 1 comma 632 della legge 27 dicembre 2006, n. 296

2 Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

3 Uffici Scolastici Regionali

4 Istituzioni del sistema nazionale di istruzione, le strutture facenti parte del sistema regionale dell’istruzione e formazione professionale in cui si realizzano i percorsi di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e i Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti di cui all'art. 1 comma 632 della legge 27 dicembre 2006, n. 296

5 Istituto Nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione

6 Il dirigente scolastico, il coordinatore didattico o la figura equivalente prevista dalle strutture facenti parte del sistema regionale dell’istruzione e formazione professionale

7 Istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica

8 D.M. 0 settembre 2010, n. 249, recante regolamento concernente: «Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'art. 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»

9 Tecnologie dell’informazione e della comunicazione

10 Content and Language Integrated Learning – insegnamento integrato di lingua e contenuti in lingua straniera

11 Regolamento concernente “Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell’articolo 2,comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”

12 Articolo 6 comma 5 “Corso di laurea magistrale a ciclo unico per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria”

13 Articolo 15 “Norme transitorie e finali”

14 Articolo 10 “Istituzione e svolgimento del tirocinio per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria di 1° e 2°grado” commi 8 e comma 9 punti a. e b.

15 Articolo 10 “Istituzione e svolgimento del tirocinio per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria di 1° e 2°grado” comma 4 punti a. e b.

16 Articolo “Docenti tutor” 11 comma 4 lettera b

17 N.B. si veda al riguardo quanto indicato nel contributo http://www.notiziedellascuola.it/istruzione-e-formazione/tfa-tirocinio-formativo-attivo/determinazione-contingenti-per-compiti-tutoriali-formazione-docenti con particolare riferimento al punto 3) – Tutor dei tirocinanti

18 Decreto Legislativo n. 226 del 17 ottobre 2005 “Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n. 53- Capo III I percorsi di istruzione e formazione professionale

19 come sopra indicato in riferimento art. 5

20 Art.12 comma 1 del Regolamento 249/2010

21 Art. 3, comma 3 lettera f) del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 settembre 2011 recante «Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina, non linguistica, in lingua straniera nelle scuole, ai sensi dell'art. 14 del decreto 10 settembre 2010, n. 249», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 dicembre 2011, n. 299

22 Art. 3, comma 2 lettera e) del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 settembre 2011 recante «Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 aprile 2012, n. 78