CLIL: le norme transitorie per l’insegnamento

Norme transitorie per l’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera nella scuola secondaria di 2°grado. Servizio redazionale di Chiara Brescianini.

 

Premessa

1) Il nuovo ordinamento

 

Insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera nella scuola secondaria di 2°grado

I DD.PP.RR. di attuazione della Riforma della scuola secondaria di 2°grado nn. 87/20101, 88/2010 2e 89/20103 prevedono l’insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in una lingua straniera, in particolare:

  • nell’ultimo anno dei Licei, il DPR 89/2010 specifica all’art. 10 commi 5 e 6 che “nel quinto anno è impartito l’insegnamento in lingua straniera di una disciplina non linguistica compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato..”;
  • nell’ultimo anno degli Istituti Tecnici, il DPR 88/2010 specifica all’art. 8 comma 2 b) “Passaggio al nuovo ordinamento” che il MIUR con apposito decreto di concerto con il MEF definirà “i criteri generali per l’insegnamento, in lingua Inglese, di una disciplina non linguistica, compresa nell’area di indirizzo del quinto anno, da attivare in ogni caso nei limiti degli organici determinati a legislazione vigente”;
  • negli ultimi tre anni dei Licei Linguistici, il DPR 89/2010 specifica all’art. 6 dedicato al Liceo Linguistico che “dal primo anno del secondo biennio è impartito l’insegnamento in lingua straniera di una disciplina non linguistica prevista nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato e tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie. Dal secondo anno del secondo biennio è previsto inoltre l’insegnamento, in una diversa lingua straniera, di una disciplina non linguistica compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato e tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie… ”.

L’innovazione prevista allinea l’Italia a quanto accade analogamente in altri paesi europei.

 

La formazione a regime

2) DM 249/2010: come si realizza la formazione universitaria sul CLIL

 

Corsi di perfezionamento per l’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera - formazione iniziale docenti

Il Decreto Ministeriale n. 249/20104 prevede all’articolo 14 che le Università disciplinino nei propri regolamenti l’attivazione di corsi di perfezionamento per l’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera. Ai predetti corsi accedono gli insegnanti in possesso di abilitazione e di competenze certificate nella lingua straniera di almeno livello C1 del “Quadro comune europeo di riferimento per le lingue” pubblicato nel 2001 dal Consiglio d’Europa.

Il comma 2, art.14 DM 249/2010, prevede che i percorsi formativi siano istituiti per la scuola secondaria di 2°grado con acquisizione:

  • di almeno 60 crediti formativi (equiparabili a 1.500 ore di formazione, all inclusive),

  • comprensivi di un tirocinio di almeno 300 ore pari a 12 crediti formativi universitari (CFU).

I criteri di detti corsi sono stabiliti dal MIUR sentito il Consiglio universitario nazionale (CUN).

A conclusione del corso, al candidato che supera con esito favorevole l’esame finale è rilasciato il certificato attestante le acquisite competenze per l’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera.

Con Decreto del 30 settembre 2011 (G.U. n. 299 serie generale del 24.12.2011) il MIUR ha definito i criteri e le modalità per lo svolgimento dei corsi di perfezionamento per l’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera nelle scuole (ai sensi dell’art. 14 del D.M. 249/2010). Lo stesso Decreto:

  • all’art. 2 definisce le finalità dei corsi ed il profilo del docente certificato CLIL (riportato in allegato A decreto citato);

  • all’art. 3 prevede che l’attivazione dei corsi siano definiti dai regolamenti didattici di ateneo, previa specifica autorizzazione del MIUR. L’autorizzazione dei corsi è vincolata al possesso dei seguenti requisiti

    • proposta didattica conforme ai contenuti degli allegati,

    • direzione del corso ad un professore di I o II fascia con in curriculum competenze specifiche sul tema,

    • attività formative affidate a docenti universitari o di scuola secondaria di 2°grado con comprovata esperienza in metodologia CLIL,

    • progettazione che preveda l’uso delle TIC per il CLIL,

    • utilizzo di tutor di scuola secondaria di 2°grado con comprovata esperienza in metodologia CLIL,

    • convenzioni con le scuole ai sensi art. 12 D.M. 249/2010 (Elenco scuole accreditate);

  • all’art. 3 comma 4 entro dodici mesi dall’operatività dell’ANVUR5, la stessa propone al Ministro i requisiti per l’attivazione dei corsi CLIL;

  • all'art. 4 sono definiti i destinatari;

  • all’art. 5 la durata e l’articolazione dei corsi (in rif. Allegato B ed alla tabella dei crediti formativi universitari);

  • gli art. 5 e 6 definiscono rispettivamente le modalità di valutazione, la commissione finale e la valutazione finale.

 

La proposta Miur di formazione in servizio

 

Nell’a.s. 2010/2011

3) Nota MIUR 09.12.2010: Formazione in servizio

Avvio delle attività di formazione dei docenti di disciplina non linguistica in lingua straniera secondo la metodologia Content and Language Integrated Learning (CLIL) - formazione docenti in servizio a t.i. e a t.d. nelle istituzioni scolastiche – Licei e Tecnici

 

Il MIUR – Dipartimento dell’istruzione – Direzione Generale per il personale scolastico – Ufficio VI, con nota n. 10872 del 09.12.2010, a suo tempo in attesa della registrazione del D.M. e dell’attivazione dei corsi di cui al precedente paragrafo, ha attivato nel dicembre 2010 una specifica rilevazione, a cura degli UUSSRR, di disponibilità alla frequenza di percorsi formativi finalizzati all’acquisizione di competenze linguistiche e metodologico-didattiche per l’insegnamento di DNL in lingua straniera secondo la metodologia CLIL.

Detta rilevazione svoltasi a chiusura anno solare 2010 era rivolta sia al personale a tempo determinato che indeterminato con le seguenti specifiche:

  1. destinatari della formazione da individuare a cura degli Uffici Scolastici Regionali docenti a tempo indeterminato (abilitati all’insegnamento di discipline non linguistiche) e a tempo determinato in possesso di competenze linguistiche di livello B1 del QCER6 ed in possesso dell’abilitazione ed inseriti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento previste dall’art.1, c.605, lettera C Legge 27.12.2006, n. 296 e destinatari D.M. 68 del 30 luglio 2010;

  2. pianificazione delle discipline non linguistiche che potevano essere insegnate a partire dall’a.s. 2012/2013 nei Licei Linguistici e dall’a.s. 2013/2014 negli altri tipi di Licei e negli istituti Tecnici.

Nel corpo del testo sono dettagliate le competenze professionali da sviluppare nel percorso di formazione. La nota MIUR definiva, altresì, il profilo del “docente CLIL” al termine del percorso formativo.

Detta rilevazione, circoscritta ai dati di disponibilità relativi all’a.s.2010/2011, ha fortemente sollecitato le istituzioni scolastiche secondarie di 2°grado che hanno risposto con numeri significativi ed un forte interesse, nonostante i tempi ristretti della rilevazione.

Il MIUR ad aprile 2012 ha comunicato che erano pervenute alla Direzione Generale oltre 16.000 candidature alla formazione CLIL di cui

  • 10.000 da parte di docenti a tempo determinato

  • 6.000 da parte di docenti a tempo indeterminato

 

 

Nell’a.s. 2011/2012

 

4) Decreto n. 6 DGPS del 16 aprile 2012 (Configurazione dei corsi CLIL)

In data 16 aprile 2012 il MIUR, Direzione Generale per il personale scolastico, ha emanato il Decreto n. 6 volto a definire gli aspetti caratterizzanti i corsi di perfezionamento per l’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera, negli Istituti tecnici, professionali e nei licei, rivolti esclusivamente ai docenti in servizio negli istituti medesimi, contemperando l’impianto previsto dal D.M. 249/2010 e Decreto 30.9.2011 citato.

I corsi sono configurati come corsi di formazione in servizio ai sensi artt. 63 e 64 CCNL.

All’art. 2 il Decreto direttoriale prevede il profilo del docente CLIL e l’articolazione dei corsi di perfezionamento (allegati A e B decreto). I destinatari (art.3) sono individuati nel personale a tempo determinato e indeterminato e sono rivolti al personale degli Istituti tecnici e dei Licei, ivi compresi i docenti di scuole paritarie. L’art. 4 dettaglia l’accesso ai corsi, vincolando lo stesso al possesso di certificazioni in lingua straniera di livello C1, rispetto al QCER o di livello B2 – con iscrizione e frequenza per conseguire il livello C1 -.

Il comma 3 individua per gli aa.ss. 2011/12 e 2012/13 la priorità per l’accesso ai corsi dei docenti di liceo linguistico o ove è prevista l’attivazione di percorsi di liceo linguistico. I criteri di individuazione sono definiti dalle scuole interessate, previa delibera dei competenti organi, anche attraverso eventuali accordi di rete delle stesse.

L’art. 5 prevede che i corsi di perfezionamento siano realizzati da strutture universitarie con i requisiti indicati da D.M. 30.9.2011 individuate attraverso appositi bandi emanati da ANSAS (ex INDIRE)7. Gli Uffici Scolastici Regionali concorrono alla realizzazione dei corsi di perfezionamento con apposite convenzioni con le strutture universitarie con il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale d’istruzione, anche in rete.

In data 26 giugno 2012 è stato emanato il Bando ANSAS (ex INDIRE) - Decreto n.211- per la presentazione di proposte per la realizzazione di corsi di perfezionamento per l’insegnamento di discipline non linguistiche in lingua straniera con la metodologia CLIL.

 

5) Nota MIUR 17 aprile 2012: Dove si svolgono i corsi

Avvio formazione linguistico comunicativa e metodologico didattica per docenti di discipline non linguistiche secondo la metodologia CLIL in servizio nei licei Linguistici

 

Con nota MIUR n. 2934 del 17 aprile 2012, il MIUR ha dato inizio ai percorsi di formazione citati, riportando i dati relativi alle individuazioni di dicembre 2010 e le motivazioni per l’avvio dei percorsi. Ha evidenziato l’accesso prioritario ai corsi dei docenti di Liceo Linguistico e dei docenti in servizio presso istituzioni scolastiche ove sono attivati percorsi di Liceo Linguistico.

La nota riporta la tabella relativa al quadro nazionale dei corsi da attivare distinto per tipo (linguistico comunicativo/metodologico didattico) e per lingua.

L’organizzazione dei corsi è affidata ad ANSAS

  • per n. 50 corsi linguistico comunicativi (1250 docenti con livello B2 o in subordine livello B1 per il conseguimento del Livello C1 del QCER per lingua Inglese, Francese, Spagnola e Tedesca) organizzati dai Centri Linguistici di Ateneo o da altre strutture universitarie o enti con modello blended. L’attestazione del livello in ingresso avverrà con possesso di certificazione rilasciate da enti riconosciuti o con testing di posizionamento nella lingua straniera.

  • Per n. 30 corsi metodologico didattici (corsi di perfezionamento universitari di 20 CFU – si veda paragrafo seguente) a cura delle strutture universitarie individuate da ANSAS con bando ed in riferimento al Decreto 6 della DGPS del 16.4.2012, destinati ai docenti a tempo indeterminato in servizio presso i Licei Linguistici ed ad una quota di docenti in servizio nei Licei Linguistici con contratto a tempo determinato.

Le scuole hanno pre-iscritto/segnalato entro maggio 2012 i docenti interessati alla formazione.sia a tempo indeterminato che determinato, previa delibera degli organi collegiali e secondo i criteri indicati dal MIUR di:

  • competenze linguistico comunicative C1, a seguire B2 e B1;

  • consistenza numerica di

      • max un docente ogni due corsi per una lingua straniera

      • max un docente ogni tre corsi per una seconda lingua straniera.

Agli UU.SS.RR. sono affidati, per la realizzazione dei piani di formazione per gli aa.ss. 2012/13 e 2013/14, compiti di esaminare le pre-iscrizioni dei Dirigenti Scolastici dei Licei Linguistici attraverso accesso al sito www.indire.it con le consuete credenziali già attive per altre formazioni e mappare i bisogni formativi a livello regionale in riferimento alle aree disciplinari umanistica o scientifica e della lingua veicolare di insegnamento dei docenti da formare. In tal modo si è definito il contingente di docenti da avviare in formazione (per area disciplinare e lingua veicolare), fornendo, altresì, potesi della/e città ove tenere i corsi tenendo conto della distribuzione territoriale delle pre-iscrizioni/segnalazioni delle scuole.

La struttura quindi prevede un’azione sinergica di individuazione dei bisogni e dei nominativi da parte delle scuole, la strutturazione dell’ipotesi di classi da parte degli UU.SS.RR, l’organizzazione delle sedi e delle strutture e dell’avvio dei piani da parte di ANSAS attraverso la piena collaborazione delle strutture universitarie.

Per l’anno scolastico 2012/2013, con la Nota Prot. AOODGPER 2934 del 17/04/2012 della Direzione Generale per il Personale scolastico è stato affidato ai Dirigenti Scolastici dei Licei Linguistici il compito di individuare all’interno dei Consigli di Classe, i docenti da destinare alla formazione, in base ai criteri stabiliti dalla succitata Nota.

 

In parallelo

 

6) Decreto 7 Marzo 2012: Come si ottengono le certificazioni di lingua

Decreto relativo ai requisiti per il riconoscimento della validità delle certificazioni delle competenze linguistico comunicative

 

In data 7 marzo 2012, con prot. 3889, è stato emanato il Decreto relativo ai requisiti per il riconoscimento della validità delle certificazioni delle competenze linguistico-comunicative in lingua straniera del personale scolastico. Il decreto all’art. 1 individua i criteri di selezione dei soggetti qualificati per il rilascio delle certificazioni, i requisiti per le certificazioni e la corrispondenza con il Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue, e i titoli di studio e attestazioni nazionali.

I soggetti qualificati (art.2) per il rilascio delle certificazioni sono considerati gli enti certificatori formalmente riconosciuti, direttamente o per il tramite di istituzioni appositamente incaricate dai Governi dei Paesi nei quali la lingua straniera, oggetto della certificazione, è lingua ufficiale.

L’elenco degli Enti certificatori è reso disponibile presso la Direzione Generale per gli Affari internazionali del MIUR a mezzo sito Internet ed è aggiornato a cura della medesima Direzione.

I requisiti (art. 3) per il riconoscimento sono individuati in:

  • conformità al QCER, in particolare, alla scala dei sei livelli specificati nella “Scala globale” e nella “Griglia di Autovalutazione”;
  • attestazione del livello di competenza linguistico-comunicativa del candidato nelle abilità sia ricettive sia produttive, specificando nel dettaglio la valutazione per ogni singola abilità;
  • presentazione da parte dell’Ente certificatore, di una tabella di conversione dei livelli di competenza indicati nelle certificazioni rilasciate con quelli previsti dal QCER.

Il possesso di laurea magistrale nella relativa lingua straniera (art. 4) è valutato corrispondente con il livello C1 del QCER.

 

7) Decreto luglio 2012: Chi sono gli enti certificatori

 

Decreto pubblicazione enti certificatori

In data 12 luglio 2012 prot. 10899 il MIUR, Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione Generale per gli Affari Internazionali, ha emanato il Decreto concernente la pubblicazione dell’elenco degli enti certificatori (art.1) a mezzo sito Internet del MIUR, aggiornato con cadenza di norma annuale (art.2).L’art. 3 dettaglia la conformità con il QCER in riferimento al decreto marzo 2012 (comma 1); la validità delle certificazioni (comma 2), la validità delle certificazioni in caso di cancellazione dell’ente dall’elenco per sopravvenuta carenza dei requisiti. Si precisa anche che in caso di possesso di pregresse certificazioni le stesse debbano essere:

  • rilasciate dagli enti certificatori in elenco (art.4),
  • attestino il livello di competenza linguistico comunicativa del candidato nelle cinque abilità sia ricettive che produttive, specificando nel dettaglio la valutazione per ogni singola abilità.

All’art. 4 è dettagliato elenco enti certificatori.

 

Ad oggi per l’a.s. 2012/2013

 

8) Norme transitorie per l’insegnamento di discipline non linguistiche (DNL) in lingua straniera secondo la metodologia CLIL nei licei linguistici

 

Con nota MIUR n. 240 del 16.1.2013 a firma Direttore Generale Carmela Palumbo, la Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici per l’autonomia scolastica ha fatto il punto sull’attuale situazione della formazione e dell’insegnamento CLIL, ricapitolando

  • i requisiti per l’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera in riferimento al Decreto Direttoriale del 16.4.2012 n. 6
  • chi può accedere ai corsi ossia i docenti in possesso in alternativa di:
  1. certificazioni nella lingua straniera oggetto del corso, rilasciate da Enti Certificatori riconosciuti dai governi dei paesi madrelingua, almeno di livello C1 di cui al “QCER – Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue”, che attestano le abilità ivi previste (Ascolto, Parlato/Interazione, Scrittura, Lettura);

  2. competenze linguistiche certificate in relazione alle abilità di cui alla lettera a), di livello B2 del QCER, iscritti e frequentanti un corso di formazione per conseguire il livello C1 del QCER.

La nota sintetizza le competenze dei docenti CLIL come da tabella:

 

Ambito linguistico

- ha una competenza di Livello C1 nella lingua straniera

- ha competenze linguistiche adeguate alla gestione di materiali disciplinari in lingua straniera

- ha una padronanza della microlingua disciplinare (lessico specifico, tipologie di discorso, generi e forme testuali,...) e sa trattare nozioni e concetti disciplinari in lingua straniera

Ambito disciplinare

- è in grado di utilizzare i saperi disciplinari in coerenza con la dimensione formativa proposta dai curricula delle materie relative al proprio ordine di scuola

- è in grado di trasporre in chiave didattica i saperi disciplinari integrando lingua e contenuti

Ambito metodologico-didattico

- è in grado di progettare percorsi CLIL in sinergia con i docenti di lingua straniera e/o di altre discipline

- è in grado di reperire, scegliere, adattare, creare materiali e risorse didattiche per ottimizzare la lezione CLIL, utilizzando anche le risorse tecnologiche e informatiche

- è in grado di realizzare autonomamente un percorso CLIL, impiegando metodologie e strategie finalizzate a favorire l'apprendimento attraverso la lingua straniera

- è in grado di elaborare e utilizzare sistemi e strumenti di valutazione condivisi e integrati, coerenti con la metodologia CLIL

 

Poiché i percorsi formativi necessitano di un tempo pluriennale per soddisfare il fabbisogno formativo e nel contempo le scuole debbono garantire l’insegnamento CLIL di una DNL, il MIUR ha fornito alle Istituzioni scolastiche indicazioni operative per l’introduzione di una DNL in lingua straniera a partire dall’a.s. 2012/2013, nel quale sono coinvolte le terze classi dei Licei Linguistici.

La Direzione Generale suggerisce:

  1. programmare l’insegnamento CLIL di una DNL con il docente della Disciplina Non Linguistica individuata, concordata anche con l’insegnante di lingua straniera o il conversatore di lingua straniera o, ove presente, con l’assistente linguistico.

  2. attivare in classe terza del 50% del monte ore della disciplina veicolata in lingua straniera, in considerazione anche della necessità di dotare gli studenti della padronanza del linguaggio tecnico-specialistico della disciplina nella lingua italiana.

  3. considerare il tirocinio, tenendo conto che i corsi di formazione metodologico-didattica, affidati a strutture universitarie, comprendono un monte ore di tirocinio (2 Crediti Formativi, per un totale di circa 50 ore),se svolto a partire dall’a.s.2012/2013 nelle classi terze dei Licei Linguistici, come equivalente ad una offerta di insegnamento di una DNL in lingua straniera.

La nota prevede anche il caso di totale assenza di docenti di DNL in possesso delle necessarie competenze linguistiche e metodologiche all’interno dell’organico dell’Istituzione scolastica e raccomanda al riguardo lo sviluppo di progetti interdisciplinari in lingua straniera nell’ambito del Piano dell’Offerta Formativa, che si avvalgano di strategie di collaborazione e cooperazione all’interno del Consiglio di classe, organizzati con la sinergia tra docenti di disciplina non linguistica, il docente di lingua straniera, il conversatore di lingua straniera e, ove presente, con l’assistente linguistico. Precisa che gli aspetti correlati alla valutazione sono di competenza del docente di disciplina non linguistica.

Il MIUR chiarisce anche gli organi e le figure di riferimento e nello specifico:

 

a) il Dirigente Scolastico

ha il compito di:

  • individuare i docenti con le più elevate competenze sia linguistiche sia metodologiche CLIL da destinare alle prime esperienze di attivazione della DNL in lingua straniera;

  • prevedere, se possibile, anche la costituzione o l’adesione ad una rete di scuole che abbia come finalità lo sviluppo di pratiche di insegnamento CLIL;

  • favorire attività e iniziative di mobilità e scambi di docenti e studenti, anche attraverso progetti finanziati con fondi europei, al fine di promuovere l’internazionalizzazione del piano dell’offerta formativa.

È auspicabile l’attivazione di iniziative di job shadowing con docenti della stessa scuola, di altre scuole italiane o straniere, oppure di iniziative di formazione in servizio “sul campo” inerenti la metodologia CLIL.

b) le reti di scuole

Il MIUR sottolinea l’opportunità di costruzione di Reti di scuole finalizzate a condividere risorse umane e materiali ed esperienze e, nella migliore delle ipotesi, lezioni CLIL tra classi o gruppi di studenti di scuole diverse.

c) il ruolo del collegio dei docenti

Il Collegio dei Docenti ha il compito di definire i criteri per l’individuazione delle discipline da destinare all’insegnamento secondo la metodologia CLIL e attivare i Dipartimenti con indicazioni funzionali alla progettazione di percorsi CLIL

 

d) il ruolo dei dipartimenti e dei Consigli di Classe

i Dipartimenti, ove attivati, individuano modalità operative e contenuti da sviluppare con la metodologia CLIL, soprattutto nella fase di definizione dei nuclei disciplinari da veicolare in lingua straniera e relative modalità di realizzazione.

e) il ruolo del docente di lingua straniera, del conversatore di lingua straniera e dell’eventuale assistente linguistico

A livello ordinamentale, per il docente di lingua straniera, il conversatore di lingua straniera, e, ove presente, l’assistente linguistico non è previsto un diretto coinvolgimento attraverso forme di compresenza o codocenza. Il MIUR rileva che queste figure professionali rivestono un ruolo fondamentale all’interno del Consiglio di Classe, soprattutto per le sinergie che potrebbero essere create con il docente DNL e potrebbero fornire preziosi ed imprescindibili strumenti per l’analisi del profilo della classe in relazione alle competenze linguistico-comunicative e per una progettazione condivisa e pienamente rispondente ai bisogni formativi degli studenti, oltre a suggerire tecniche e modalità di insegnamento CLIL.

f) Il ruolo degli Uffici Scolastici Regionali

Agli Uffici Scolastici Regionali è affidato il compito di favorire la costituzione e la progressiva implementazione delle Reti di scuole per lo sviluppo di pratiche di insegnamento secondo la metodologia CLIL, da sostenere anche con interventi formativi a cura degli Uffici stessi in collaborazione con le strutture universitarie.

g) Impegno del MIUR nel costruire una rete nazionale dei Licei Linguistici finalizzata alla diffusione e al supporto della metodologia CLIL

Il MIUR dichiara il proprio impegno al riguardo, delineando una rete costituita da una Istituzione scolastica capofila per ogni Regione, con il compito di

  • promuovere e coordinare in particolare attività di formazione correlate alla diffusione della metodologia CLIL,

  • creare e partecipare ad un Portale dedicato a docenti e studenti che, negli ambienti di lavoro interattivi sviluppati al suo interno, possano concretamente dar vita ad attività di condivisione e scambio di progetti, materiali didattici, prodotti creativi realizzati nel corso e a sostegno delle loro attività educative e formative.

  • partecipare ed organizzare seminari interregionali finalizzati alla validazione del Portale e alla condivisione di best practices e di protocolli operativi per la collaborazione di docenti e di studenti dei Licei Linguistici italiani.

La nota riporta in allegato il Decreto Direttoriale n. 6 del 16 aprile 2012 della Direzione Generale per il Personale scolastico, il Decreto Direttoriale Prot. n. AOODGAI/10899 del 12 luglio 2012 della Direzione Generale Affari Internazionali e la nota Prot. AOODGPER 2934 del 17/04/2012 della Direzione Generale per il Personale scolastico.

In sintesi quindi l’anno scolastico 2012/2013 nell’attesa dell’avvenuta, necessaria formazione dei docenti in avvio da quest’anno, le scuole sono chiamate a sperimentare formule alternative che garantiscano parzialmente la formazione CLIL, con le risorse ad oggi disponibili.

 

Chiara Brescianini

 

 

1 Decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, n. 87, regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali e le relative linee guida per il secondo biennio e l’ultimo anno di cui alle Direttive del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, 16 gennaio 2012, n. 5

2 Decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, n. 88, regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti tecnici, che all’articolo 8 introduce, nel quinto anno, l’insegnamento di una disciplina non linguistica curricolare in una lingua straniera

3 Decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, n. 89, regolamento recante revisione dell’assetto ordina mentale, organizzativo e didattico dei Licei, che introduce all’articolo 10, l’insegnamento di una disciplina non linguistica curricolare in una lingua straniera veicolare, a partire dal terzo anno dei licei linguistici e nel quinto anno degli altri licei

4 Regolamento concernente “Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell’articolo 2,comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”

5 Agenzia Nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 1°febbraio 2010, n. 76

6 “Quadro comune europeo di riferimento per le lingue” pubblicato nel 2001 dal Consiglio d’Europa.

7 Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia Scolastica