Certificazione competenze acquisite in apprendistato

Sottoscritto in data 19 aprile in Conferenza Stato-Regioni l’accordo che definisce un sistema nazionale di certificazione delle competenze comunque acquisite in apprendistato. L’Accordo viene recepito con decreto adottato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto col Miur.

La Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano ha sancito l’Accordo 19 aprile 2012, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per la definizione di un sistema nazionale di certificazione delle competenze comunque acquisite in apprendistato, a norma dell’articolo 6 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167.

L’Accordo definisce il quadro comune di riferimento da adottare per la certificazione, fornendo una serie di definizioni. In particolare la competenza, che rappresenta l’elemento minimo certificabile, è definita come “comprovata capacità di utilizzare i risultati dell’apprendimento (conoscenze, abilità/capacità) in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e personale”.

In linea con gli orientamenti europei e nazionali, si certificano le competenze comunque acquisite dalle persone in contesti formali, non formali o informali. Non si certificano i percorsi, gli ambiti o le modalità di acquisizione. Possono essere certificati anche aggregati di competenze riferibili a parti di una figura/profilo, fino al numero totale delle competenze costituenti un’intera figura/profilo.

Le competenze certificate sono capitalizzabili per il raggiungimento di titoli e qualificazioni, a condizione che le figure/profili di riferimento siano preliminarmente descritti/standardizzati in termini di competenze. Per certificare una competenza o aggregati di competenze occorre disporre di uno standard di riferimento. Sono certificabili le competenze da ricondurre a standard previsti in “repertori” codificati a livello nazionale o regionale.

L’Accordo descrive poi le varie fasi del processo di certificazione. Il carattere pubblico, che identifica la certificazione rispetto ad altre forme di convalida, è garantito dall’Ente pubblico titolare.

I sistemi di certificazione devono garantire il rispetto di alcuni requisiti minimi per quanto concerne le procedure, gli elementi minimi presenti nel certificato/attestato, la registrazione sul Libretto formativo del cittadino, le caratteristiche dei soggetti accreditati e/o autorizzati.

L’avvio dell’attuazione di quanto definito nel suddetto accordo dovrà essere accompagnato e sostenuto attraverso un’azione di cooperazione interistituzionale.