Confluenza classi di concorso scuole di II grado

Il Miur ha comunicato, per la costituzione degli organici e le conseguenti operazioni di mobilità, le attuali classi di concorso su cui confluiscono le discipline relative ai primi tre anni di corso degli istituti di secondo grado interessati dal riordino.

Anche per l’a.s. 2012/13, in assenza del regolamento relativo alla revisione delle classi di concorso, si rende necessario in sede di costituzione degli organici e per le conseguenti operazioni di mobilità, far riferimento alle attuali classi di concorso, opportunamente integrate e modificate con le discipline e gli ambiti disciplinari relativi agli ordinamenti del primo, secondo e terzo anno di corso degli istituti di secondo grado.

A tal fine con nota 29 marzo 2012 prot. n. 2320 il Miur ha trasmesso le tabelle, modificate e integrate, relative alle classi prime, seconde e terze degli istituti di secondo grado, alle quali si applicherà la riforma, e le tabelle con indicate le classi di concorso da utilizzare, relative alle Opzioni dei percorsi degli istituti Tecnici e Professionali.

Gli insegnamenti che trovano confluenza in più classi di concorso del pregresso ordinamento devono essere trattati come insegnamenti “atipici” la cui assegnazione alle classi di concorso deve prioritariamente mirare a salvaguardare la titolarità dei docenti presenti nell’istituzione scolastica, la ottimale determinazione delle cattedre e la continuità didattica.

Qualora in alcuni istituti o sperimentazioni siano presenti titolari di classi di concorso non prospettate dal Sistema informativo come classi atipiche, i Dirigenti scolastici, al fine di evitare la creazione di posizioni di soprannumero, segnaleranno la particolare situazione ai referenti provinciali in materia di organici, che provvederanno alla rettifica manuale al Sistema informativo, anche operando sulla quota riservata all’autonomia.