Esame di Stato e incompatibilità dei commissari

Diramati dal Miur alcuni chiarimenti in riferimento al regime di incompatibilità dei componenti della commissione, disciplinato dall'art. 15, commi 3 e 4 dell'ordinanza sugli esami di Stato. In via eccezionale, e solo per il corrente anno, non si procede alla sostituzione del solo commissario interno, qualora il consiglio di classe non abbia designato un altro docente della classe.

La nota 12 giugno 2015, prot. n. 5372, anche alla luce della recente normativa di prevenzione e di contrasto della corruzione e alla prevenzione dei conflitti di interessi, con particolare riferimento anche al codice di comportamento dei dipendenti pubblici, sottolinea l'opportunità di evitare in assoluto la nomina dei commissari interni in situazioni di incompatibilità e la necessità di sostituire con immediatezza gli eventuali commissari esterni che si trovino in tali situazioni.

Tuttavia, considerati i tempi di pubblicazione dell'ordinanza, solo in via eccezionale per il corrente anno, all'unico fine di tutelare l'interesse degli alunni delle classi eventualmente interessate da queste vicende, rimane valida la clausola di salvaguardia secondo cui non si procede alla sostituzione del solo commissario interno legato dai vincoli descritti nell'articolo 15 sopra indicato con un alunno o alunni interni, nel caso in cui il competente consiglio di classe non abbia ritenuto di designare un altro docente della classe con specifica e puntuale motivazione.