Modalità partecipazione supplenti esami di Stato e Proroga contratti

Confermate le indicazioni già fornite nei precedenti anni scolastici per prorogare i contratti di supplenza del personale scolastico.

Il Miur ha emanato la nota 21 giugno 2011 prot. n. 5160, con la quale conferma, per l’anno scolastico 2010/2011, la validità delle istruzioni impartite con nota 17 giugno 2010 prot. n. 5986 in materia di proroga dei contratti per supplenze di personale scolastico.

Sostanzialmente vengono confermate le disposizioni già fornite negli scorsi anni scolastici (nota 10 giugno 2009 prot. n. 8556; nota 17 giugno 2009 prot. n. 9038; nota 11 luglio 2007 prot. n. 14187) in merito alla proroga dei contratti di lavoro nei confronti del personale supplente docente che risulti impegnato negli scrutini e negli esami finali dei vari ordini di scuola, e del personale ATA già nominato per supplenze sino al termine delle attività didattiche.

 

In particolare, per quanto concerne il personale docente, ricordiamo che le disposizioni che prevedono il mantenimento in servizio del supplente temporaneo per gli scrutini e le valutazioni finali, riguardano esclusivamente i supplenti che si trovino in servizio in sostituzione di docenti che rientrino dopo il 30 aprile, in applicazione delle specifiche ipotesi stabilite al riguardo dall'art. 37 del vigente C.C.N.L. del comparto scuola.
Per il restante personale docente supplente temporaneo che si trovi in servizio al termine delle lezioni, dovrà essere disposto non il mantenimento in servizio sino al termine delle attività di valutazione ma uno specifico contratto che, per i giorni strettamente necessari, includa il periodo che va dal primo all'ultimo giorno di presenza del docente supplente interessato nelle predette attività di scrutinio e valutazione finale.

I Direttori degli Uffici Scolastici Regionali, ai fini di una tempestiva predisposizione dei contratti di proroga al personale ATA, autorizzeranno le richieste inoltrate dai capi d’istituto entro il 30 giugno.