Impegni di spesa per supplenze brevi e saltuarie a.f. 2011

Alcune precisazioni del Miur in merito alla corretta registrazione degli importi, che devono sempre trovare puntuale corrispondenza in un contratto effettivamente sottoscritto.

L'analisi dei rendiconti inviati mensilmente dalle istituzioni scolastiche ha evidenziato che in numerosi casi gli impegni di spesa per le supplenze brevi dei docenti e del personale ATA sono registrati in contabilità per importi notevoli, poi oggetto di successive riduzioni anche significative. Questo fenomeno impedisce una corretta individuazione dei fabbisogni per supplenze e quindi non consente l'assegnazione della relative risorse in misura corrispondente alle effettive necessità.

Alla luce di questo la nota 20 giugno 2011 prot. n. 5020 del Miur ribadisce che l'ammontare degli impegni da iscrivere in bilancio per le supplenze brevi e saltuarie deve coincidere con l'importo complessivo dei contratti di supplenza effettivamente sottoscritti nell'anno finanziario in corso, e che è contrario alle norme di contabilità iscrivere quale "impegno" di spesa per supplenze brevi, la mera previsione di spesa o comunque qualunque importo che non trovi puntuale corrispondenza in un contratto effettivamente sottoscritto per le supplenze brevi e saltuarie.

In particolare, si ricorda che le spese per ore eccedenti in sostituzione dei colleghi assenti nonché la spesa per il sostituto del dirigente scolastico o del DSGA non sono contratti di supplenza breve e quindi devono essere contabilizzate utilizzando l'apposita voce del piano dei conti.

Sarà cura del revisore dei conti far correggere alla istituzione scolastica eventuali discordanze tra quanto iscritto in bilancio e quanto si sarebbe dovuto iscrivere sulla base delle regole di contabilità.