Intervalli temporali fra contratti a termine

In risposta ad alcuni quesiti pervenuti, il Ministero del lavoro e delle politiche Sociali è intervenuto con una nota di chiarimento in materia di intervalli temporali tra due contratti a tempo determinato, a seguito del recente intervento normativo di cui al D.L. n. 76/2013 convertito dalla Legge n. 99/2013.

In particolare si chiede se gli accordi stipulati da parte della contrattazione collettiva anche aziendale che avevano ridotto la durata degli intervalli a 20 e 30 giorni in deroga alla precedente formulazione che prevedeva una durata "ordinaria" di 60 e 90 giorni dei citati intervalli - conservino ancora la loro efficacia o siano stati superati dal nuovo dettato normativo.

La nota 4 ottobre 2013 prot. n. 5426 precisa che i predetti accordi vanno necessariamente contestualizzati nel quadro normativo previgente, oggi superato a seguito del più recente intervento normativo che ha ridotto "in via ordinaria" lo spazio temporale tra due contratti a 10 e 20 giorni.

Quanto invece agli accordi collettivi stipulati a decorrere dall'entrata in vigore del D.L 76/2013 convertito dalla Legge 99/2013, questi ultimi potranno validamente prevedere una riduzione o addirittura un azzeramento dei predetti intervalli di 10 e 20 giorni nelle ipotesi definite dalla disciplina pattizia.

Resta ovviamente fermo che la contrattazione collettiva, nell'ambito della sua autonomia, possa prevedere intervalli anche di maggior durata ma, stante la valenza della previsione normativa in esame, tali disposizioni non potrebbero che produrre effetti sul piano "obbligatorio" e quindi esclusivamente nei confronti delle parti stipulanti.