Esami di Stato a.s. 2013/14: presentazione domande

Resi noti da parte del Miur termini e modalità di presentazione delle domande di partecipazione dei candidati interni ed esterni agli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d'istruzione secondaria di secondo grado per l'anno scolastico 2013/2014.

Con la circolare 11 ottobre 2013 n. 26 il Miur fornisce modalità e termini di presentazione delle domande di partecipazione agli esami di Stato da parte dei candidati interni ed esterni e disposizioni relative alla procedura di assegnazione dei candidati, per l’a.s. 2013/14.

Ecco il quadro delle scadenze:

  • 30 novembre 2013: termine di presentazione della domanda da parte dei candidati interni al proprio dirigente scolastico;

  • 30 novembre 2013: termine di presentazione della domanda da parte dei candidati esterni ai Direttori Generali della Regione di residenza. I candidati esterni indicano nell’istanza di partecipazione (anche nel caso in cui trattasi di indirizzi linguistici), corredata dalla documentazione necessaria, in ordine preferenziale, almeno tre istituzioni scolastiche in cui intendono sostenere l'esame. I candidati esterni devono dichiarare nella domanda di ammissione la lingua e/o lingue straniere, eventualmente, presentate.

  • 31 gennaio 2014: termine di presentazione della domanda al proprio dirigente scolastico da parte degli alunni frequentanti la penultima classe per abbreviazione per merito;

  • 31 gennaio 2014: termine ultimo di presentazione ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali di eventuali domande tardive, limitatamente a casi di gravi e documentati motivi. L' esame di tali istanze è rimesso alla valutazione esclusiva dei competenti Direttori Generali;

  • 20 marzo 2014: termine di presentazione della domanda al Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale della Regione di residenza da parte degli alunni che cessino la frequenza delle lezioni dopo il 31 gennaio 2014 e prima del 15 marzo 2014 e intendano partecipare agli esami di Stato in qualità di candidati esterni.

Come stabilito dall’ OM n.696 dell’8-8-2013, la prima prova scritta dell’esame di Stato di istruzione secondaria di secondo grado si svolgerà il giorno 18 giugno 2014, alle ore 08.30.

 

Alunni frequentanti la penultima classe

Gli alunni che frequentano la penultima classe possono chiedere, per abbreviazione per merito, di accedere direttamente agli esami di Stato del secondo ciclo a condizione:

  • che abbiano riportato, nello scrutinio finale, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non meno di otto decimi nel comportamento, che hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado,

  • che abbiano riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in ripetenze nei due anni predetti. Le votazioni suddette non si riferiscono all’insegnamento della religione cattolica.

 

Alunni frequentanti l'ultima classe

Gli alunni che frequentano l’ultima classe sono ammessi agli esami di Stato se , nello scrutinio finale, conseguono una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi (art.6, comma 1, D.P.R. 22 giugno 2009,n.122). ll voto di comportamento concorre alla determinazione dei crediti scolastici (articolo 4, comma 2, D.P.R. 22 giugno 2009,n.122 ).

Per gli studenti di tutte le classi di istruzione secondaria di secondo grado, ai fini della valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta, ai sensi dell’art.14, comma 7 del DPR 22 giugno 2009, n.122, la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Come precisato nella C.M. n.20 del 4-3-2011, la base di riferimento per la determinazione del limite minimo di presenza è il monte ore di lezioni, che consiste nell’orario complessivo di tutte le discipline e non nella quota oraria annuale di ciascuna disciplina. Nella citata circolare sono stabiliti alcuni adempimenti allo scopo di agevolare la conoscenza tempestiva da parte delle famiglie della presenza scolastica degli studenti:

  • all’inizio dell’anno scolastico le istituzioni scolastiche comunicano ad ogni studente e alla sua famiglia il relativo orario annuale personalizzato e il limite minimo delle ore di presenza complessive da assicurare per la validità dell'anno. Le istituzioni scolastiche pubblicano altresì all'albo dell’istituto le deroghe a tale limite previste dal collegio dei docenti:

  • le scuole devono fornire, secondo una periodicità definita autonomamente da ciascuna istituzione scolastica e comunque prima degli scrutini intermedi e finali, informazioni puntuali ad ogni studente e alla sua famiglia perché sia loro possibile avere aggiornata conoscenza della quantità oraria di assenze accumulate.

 

Alunni in possesso del diploma professionale di tecnico, di durata quadriennale

Gli studenti in possesso di uno dei diplomi professionali di tecnico, di durata quadriennale, di cui all'allegato 4 all'Accordo in sede di Conferenza unificata 29 aprile 2010, possono presentare domanda di ammissione agli esami di Stato per il conseguimento di un diploma di istruzione professionale coerente con il percorso seguito, sempreché siano stati ammessi alla frequenza del corso annuale di cui al citato articolo 15, comma 6 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.

 

Candidati esterni

Sostengono l’esame preliminare sulle materie dell’ultimo anno i candidati esterni:

  • in possesso di idoneità o di promozione all'ultima classe, ovvero di ammissione alla frequenza di detta classe, ottenuta in precedenti esami di maturità o di abilitazione,

  • ovvero se in possesso di qualifica professionale quadriennale, dello stesso corso di studio,

  • che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso nell'anno o negli anni scolastici precedenti e, ammessi all'esame di Stato, non abbiano conseguito il relativo Diploma;

  • che abbiano superato nell'anno o negli anni precedenti l'esame preliminare e, ammessi all’esame di Stato, non abbiano sostenuto le relative prove, ovvero non le abbiano superate (parere dell'Ufficio legislativo in data 16-2-2010).

L'esito positivo degli esami preliminari, anche in caso di mancato superamento dell'esame di Stato, assume valore di idoneità all'ultima classe del tipo di istituto di istruzione secondaria di secondo grado cui l'esame si riferisce. L'esito dei medesimi esami preliminari, in caso di non ammissione all'esame di Stato, può valere, a giudizio del consiglio di classe o delle apposite commissioni d'esame di cui all'art. 4 della O.M. n.13 del 24 aprile 2013, come idoneità ad una delle classi precedenti l'ultima ovvero come idoneità all'ultima classe, anche in caso di mancata presentazione agli esami di Stato.

Il Miur ricorda che, a seguito del riordino dell'istruzione secondaria di secondo grado di cui ai DD.PP.RR 15 marzo 2010 nn. 87, 88, 89, dal corrente anno scolastico 2013/2014 sono cessati i licei artistici di ordinamento; pertanto, i candidati esterni non possono presentare domanda per sostenere gli esami di Stato 2014 per tale indirizzo di studio, ma eventualmente per i licei artistici sperimentali (sostenendo l'esame sui programmi relativi all'indirizzo sperimentale) o per gli istituti d'arte.

 

Raffaele Manzoni