Esoneri e semiesoneri dei vicari

Il Miur scioglie il nodo degli esoneri e semiesoneri dal servizio dei collaboratori del dirigente scolastico: in attesa della completa attuazione del piano straordinario di assunzioni, i dirigenti hanno la possibilità di effettuare le nomine dei vicari e le relative sostituzioni. Tali posti saranno compresi nel fabbisogno dell'organico dell'autonomia.

La legge di stabilità 2015 (art. 1, co. 329), dispone l'abrogazione dell'esonero e semiesonero dal servizio per uno tra i collaboratori del dirigente scolastico (cosiddetto "Vicario"), con decorrenza dal 1° settembre 2015.

Tuttavia con nota 3 settembre 2015, prot. n. 1875 il Miur dispone che, nelle more dell’attuazione completa del piano straordinario di assunzioni, i Dirigenti scolastici hanno la possibilità di effettuare le nomine dei vicari e le relative sostituzioni, sino al completamento della fase C relativa al suddetto piano assunzionale, secondo le seguenti disposizioni:

  • per la scuola dell'infanzia e primaria (solo l'esonero) quando si tratti di circolo didattico con almeno ottanta classi;
  • per le scuole di I grado, istituti comprensivi, istituti di secondo grado e istituti comprensivi di scuole di tutti i gradi di istruzione, l'esonero quando si tratti di istituti o scuole con almeno cinquantacinque classi, o il semi esonero quando si tratti di istituti o scuole con almeno quaranta classi.

Tali posti, da subito attivabili, saranno compresi nel fabbisogno dell'organico dell'autonomia che verrà successivamente assegnato.