Insegnamento religione impartito dal docente della classe

Chiarimenti da parte del Miur in merito alla possibilità, prevista dall’Intesa per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche sottoscritta il 28 giugno 2012, di affidare tale insegnamento, nella scuola dell'infanzia e primaria, al docente della classe o sezione disponibile e idoneo.

Nella suddetta Intesa si legge che nelle scuole dell'infanzia e primarie l'insegnamento della religione cattolica può essere affidato dall'autorità scolastica, sentito l'ordinario diocesano, agli insegnanti della sezione o della classe riconosciuti idonei e disposti a svolgerlo, i quali possono revocare la propria disponibilità prima dell'inizio dell'anno scolastico.

Con nota 15 novembre 2013 prot. n. 2487 il Miur sottolinea l'impossibilità di impartire  il solo insegnamento della religione cattolica in una sezione o in una classe diversa da quella di titolarità. Pertanto ai docenti affidatari di insegnamenti curricolari in più classi l'insegnamento della religione cattolica potrà essere affidato esclusivamente in classi in cui già  prestano servizio.

Inoltre sembra possibile affidare l'insegnamento della religione cattolica ad uno stesso insegnante anche in più sezioni o classi  in cui si trovi ad essere già titolare di altri insegnamenti o attività educative.

Ad ogni modo il dirigente scolastico è  tenuto a sentire il parere dell'ordinario diocesano, che può esprimersi in merito al  numero effettivo di classi o sezioni in cui l'insegnamento della religione cattolica deve essere affidato al medesimo insegnante.

Infine, poiché l'affidamento dell'insegnamento della religione cattolica al docente di classe o sezione rappresenta una facoltà per il dirigente scolastico e non un obbligo, non sussiste in capo al docente interessato alcun diritto di ottenere tale insegnamento, ma solo la possibilità di manifestare la  propria disponibilità.