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Nota MIUR 15.11.2013, prot. n. 2487

Insegnamento della religione cattolica impartito dal docente della classe o sezione disponibile e idoneo.

A seguito di una richiesta di parere pervenuta da parte dell'ufficio scolastico per le Marche, pare opportuno a questo Dipartimento, al fine di assicurare l'uniforme applicazione della normativa in materia, fornire a codesti uffici alcune indicazioni in merito alla possibilità di affidare l'insegnamento della religione cattolica, nella scuola dell'infanzia e primaria, al docente della classe o sezione disponibile e idoneo.

Come è noto, tale possibilità deriva dal punto 2.6 dell' Intesa per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche sottoscritta il 28 giugno 2012 , il quale prevede che "Nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole primarie, in conformità a quanto disposto dal n. 5, lettera a), secondo comma, del protocollo addizionale, l'insegnamento della religione cattolica, nell'ambito di ogni istituzione scolastica, può essere affidato dall'autorità scolastica, sentito l'ordinario diocesano, agli insegnanti della sezione o della classe riconosciuti idonei e disposti a svolgerlo, i quali possono revocare la propria disponibilità prima dell'inizio dell'anno scolastico".

La problematica sollevata dall'Ufficio scolastico per le Marche nella richiesta di parere riguarda l'applicazione della suddetta disposizione nel caso di docenti che svolgano attività didattica o educativa in più di una classe o sezione.

A tal proposito, nel ribadire Integralmente il contenuto della nota di questo Dipartimento prot. n. 2989 del 6/12/2012 , si precisa che l'indicazione ivi contenuta in merito all'impossibilità di impartire il solo insegnamento della religione cattolica in una sezione o in una classe diversa da quella di titolarità riguarda anche i docenti affidatari di insegnamenti curricola

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