Riproporzionamento giorni di permesso

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con interpello n. 24 dell’1.8.2012, ha fornito, in risposta ad un interpello presentato dalla Federambiente (Federazione Italiana Servizi Pubblici Igiene Ambientale), il proprio parere in merito alla problematica concernente le modalità di fruizione del diritto ai tre giorni mensili di permesso ex art. 33, comma 3, L. n. 104/1992.

 

Il quesito verteva sulla possibilità di riproporzionare il permesso in questione, in base alla prestazione lavorativa effettivamente svolta, qualora il dipendente fruitore dei suddetti permessi abbia legittimamente beneficiato di altre tipologie di permessi o congedi a lui spettanti (quali permesso sindacale, maternità facoltativa, maternità obbligatoria, malattia, congedo straordinario invalidi ecc.) e si sia, pertanto, assentato dal lavoro nell’arco del mese di riferimento. La Federambiente chiedeva, inoltre, se il dipendente che inoltri istanza di permesso ex L. n. 104/1990 per la prima volta nel corso del mese (ad es. il giorno 19) abbia diritto ad un riproporzionamento del diritto in questione ovvero lo stesso debba essere fruito in misura intera.

Si ricorda che il diritto a tre giorni di permesso mensile ex L. n. 104/1992 spetta al coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.

Il Ministero ha ritenuto, nel suddetto interpello 1 agosto 2012 n. 24, nelle ipotesi in cui il dipendente, nel corso del mese, fruisca di altri permessi quali ad esempio permesso sindacale, maternità, malattia ecc., che non sia possibile effettuare un riproporzionamento del diritto ai permessi ex L. n. 104, in quanto trattasi comunque di assenze “giustificate”, riconosciute per legge come diritti spettanti al lavoratore. L’intento di garantire alla persona con disabilità grave una assistenza morale e materiale adeguata, anche attraverso la fruizione, da parte di colui che la assiste, dei permessi mensili di cui all’art. 33, della L. n. 104/1992, non sembra possa subire infatti una menomazione a causa della fruizione di istituti aventi funzione, natura e caratteri diversi. Il principio sopra enunciato ha trovato, peraltro, conferma nella risposta ad interpello n. 21/2011 – riferita alla problematica relativa al riproporzionamento dei permessi indicati in oggetto in base ai giorni di ferie usufruite nel medesimo mese – proprio in virtù della diversa ratio sottesa agli istituti delle ferie e ai permessi di cui al citato art. 33.

Ne consegue che il principio espresso dall’INPS con circ. 128/2003 – richiamata dall’istante – secondo cui viene concesso un giorno di permesso ogni dieci giorni di assistenza continuativa e, per periodi inferiori a dieci giorni, non si ha diritto a nessuna giornata, non sembra trovare applicazione nell’ipotesi prospettata. Viceversa, nella diversa ipotesi in cui il dipendente presenti istanza ex L. n. 104/1992 per la prima volta nel corso del mese (ad esempio nel giorno 19), appare evidentemente possibile operare un riproporzionamento del numero dei giorni mensili di permesso spettanti, in base ai criteri indicati dall’Istituto.

 

Raffaele Manzoni