Assoggettamento istituzioni scolastiche alla tesoreria unica

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha fornito indicazioni in merito all’innovazione introdotta con il decreto legge n. 95/2012, che ha stabilito l’assoggettamento al sistema di tesoreria unica delle istituzioni scolastiche ed educative statali; ciò al fine di consentire un’applicazione uniforme sul territorio.

 

L’art. 7, commi 33 e 34, del decreto legge n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge 135/2012, ha assoggettato le istituzioni scolastiche ed educative statali al sistema di tesoreria unica.

L’assoggettamento alla tesoreria unica comporta l’obbligo per le istituzioni scolastiche di depositare le proprie disponibilità liquide su contabilità speciali aperte presso la tesoreria statale (Banca d’Italia) e non più presso il cassiere con il quale è stata stipulata la convenzione di cassa. Il cassiere mantiene comunque un ruolo fondamentale, in quanto continua a svolgere il servizio di cassa (operazioni di riscossione e pagamento) per conto delle istituzioni scolastiche e intrattiene il rapporto con la Banca d’Italia presso la quale sono depositate le liquidità degli istituti stessi. Il rapporto cassiere\Banca d’Italia avviene sulla base di procedure telematiche standardizzate e ormai consolidate.

La circolare MEF 31 ottobre 2012 n. 32, opportunamente pubblicata anche sul sito internet del Miur, chiarisce la portata dell’innovazione e di fornisce le informazioni necessarie per un’applicazione uniforme sul territorio.

In particolare la suddetta circolare si sofferma sui seguenti aspetti: Quadro normativo, Ambito soggettivo, Apertura delle contabilità speciali e attivazione del sistema di TU, Regime delle entrate, Investimenti in titoli e depositi su conti correnti postali, Modalità di disposizione dei pagamenti, Rendicontazione.

In allegato alla circolare sono riportate le indicazioni fornite dall’Agenzia delle entrate per l’utilizzo del mod. F24 EP e l’elenco dei codici tributo maggiormente ricorrenti.