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Interpello Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 01.08.2012, n. 24

Art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - art. 33, comma 3, L. n. 104/1992 - riproporzionamento giorni di permesso.

La Federambiente (Federazione Italiana Servizi Pubblici Igiene Ambientale) ha presentato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Direzione generale in ordine alla problematica concernente le modalità di fruizione del diritto ai tre giorni mensili di permesso ex art. 33, comma 3, L. n. 104/1992. In particolare, l'istante chiede:

- se sia legittimo un eventuale riproporzionamento del diritto in questione, in base alla prestazione lavorativa effettivamente svolta, qualora il dipendente fruitore dei suddetti permessi abbia legittimamente beneficiato di altre tipologie di permessi o congedi a lui spettanti (quali permesso sindacale, maternità facoltativa, maternità obbligatoria, malattia, congedo straordinario invalidi ecc.) e si sia, pertanto, assentato dal lavoro nell'arco del mese di riferimento;

- se il dipendente che inoltri istanza di permesso ex L. n. 104/1990 per la prima volta nel corso del mese (ad es. il giorno 19) abbia diritto ad un riproporzionamento del diritto in questione ovvero lo stesso debba essere fruito in misura intera.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro, si rappresenta quanto segue.

In via preliminare, occorre ricordare che il diritto a tre giorni di permesso mensile ex L. n. 104/1992 spetta al coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.

Nelle ipotesi in cui il dipendente, nel corso del mese, fruisca di altri permessi quali ad esempio permesso sindacale, maternità, malattia ecc., non è possibile ritenere giustificato un riproporzionamento del diritto ai permessi ex L. n. 104, in quanto trattasi comunque di assenze "giustificate", riconosciute per legge come diritti spettanti

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