Obbligo del casellario giudiziale: chiarimenti

Ancora due interventi chiarificatori da parte del Ministero della Giustizia in ordine alla portata applicativa dell’art. 2 del d.lgs. n. 39/2014 in materia di lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e in ordine ai tempi di rilascio dei certificati del casellario giudiziale. Il Miur si riserva di fornire ulteriori indicazioni.



Portata applicativa della disposizione

L’obbligo di richiesta del casellario giudiziale sorge soltanto ove il soggetto che intenda avvalersi dell’opera di terzi – soggetto che può anche essere individuato in un ente o in un’associazione che svolga attività di volontariato, seppure in forma organizzata e non occasionale e sporadica – si appresti alla stipula di un contratto di lavoro; l’obbligo non sorge, invece, ove si avvalga di forme di collaborazione che non si strutturino all’interno di un definito rapporto di lavoro.

Non è allora rispondente al contenuto precettivo di tali nuove disposizioni l’affermazione per la quale l’obbligo di richiedere il certificato del casellario giudiziale gravi su enti e associazioni di volontariato pur quando intendano avvalersi dell’opera di volontari; costoro, infatti esplicano un’attività che, all’evidenza, resta estranea ai confini del rapporto di lavoro.

 

Tempi di rilascio del casellario giudiziale

I certificati saranno rilasciati entro qualche giorno dalla richiesta. In ogni caso, onde evitare che nella fase di prima applicazione della nuova normativa, possano verificarsi inconvenienti organizzativi, si ritiene che, fatta la richiesta di certificato al Casellario, il datore di lavoro possa procedere all’impiego del lavoratore anche soltanto, ove siano organo della pubblica amministrazione o gestore di pubblico servizio, mediante l’acquisizione di una dichiarazione del lavoratore sostitutiva di certificazione, circa l’assenza a suo carico di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero dell'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

Per l’ipotesi in cui il datore di lavoro sia privato, nelle more dell’acquisizione del certificato del casellario, sempre che puntualmente richiesto, si ritiene che si possa procedere all’assunzione in forza di una dichiarazione del lavoratore sostitutiva dell’atto di notorietà, avente il medesimo contenuto della dichiarazione sostitutiva di certificazione, eventualmente da far valere nei confronti dell’organo pubblico accertatore la regolarità della formazione del rapporto di lavoro.

 

Con nota 8 aprile 2014 il Miur fa sapere che saranno tempestivamente fornite ulteriori idonee indicazioni al fine di agevolare e semplificare le modalità di attuazione della predetta normativa e di garantire le sue finalità di tutela dei minori.