Utilizzazioni di dirigenti e docenti presso enti ed università

Con circolare n. 15 del 14 maggio 2013 il Miur ha fornito termini e modalità per l’assegnazione di dirigenti scolastici e di personale docente presso enti e associazioni che svolgono attività di prevenzione, recupero ed assistenza di soggetti con disagio psico-sociale, per l’a.s. 2013/14. Nota redazionale di Raffaele Manzoni.

 

Circolare 14 maggio 2013 n. 15.

I contingenti sono i seguenti:

1) 50 unità presso  associazioni professionali, enti cooperativi promossi, nonché presso enti ed istituzioni che svolgono, per loro finalità istituzionale, impegni nel campo della formazione e della ricerca educativa e didattica. Le richieste di assegnazione, da effettuarsi esclusivamente da parte degli organi responsabili degli enti e delle associazioni, dovranno contenere i seguenti elementi:

a) il soggetto richiedente, con la specificazione della denominazione completa dell'istituzione;

b) il tipo di programma o di iniziativa che si intende attivare e gli obiettivi che si intendono conseguire;

c) il personale scolastico di cui si chiede l'utilizzazione. Il numero delle unità richieste deve essere correlato alla struttura ipotizzata per la ricerca;

d) la particolare qualificazione professionale in possesso del personale richiesto, funzionale al tipo di programma o di iniziativa attivata o da attivare;

e) gli altri mezzi necessari alla piena realizzazione del progetto (struttura amministrativi, supporti tecnologici, attrezzature già disponibili) e modello organizzativo studiato per la relativa attuazione;

f) periodo di durata del progetto.

In allegato alla richiesta dovrà essere trasmessa la dichiarazione di assenso dell'interessato. Le richieste incomplete nei contenuti o nella documentazione non saranno prese in esame. Parimenti non saranno prese in esame le richieste pervenute direttamente dagli interessati.

Le assegnazioni disposte a norma del presente paragrafo hanno durata annuale e comportano il collocamento fuori ruolo per l'anno scolastico 2013/2014.

 

2) 100 unità presso gli enti e le associazioni che svolgono attività di prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento di tossicodipendenti.

Tali assegnazioni possono essere disposte, a condizione che gli enti e le associazioni risultino iscritti all'albo di cui all' articolo 116 del DPR 9 ottobre 1990, n. 309. È necessario che alla richiesta venga allegato il certificato di iscrizione all'albo degli enti che operano nel campo del reinserimento sociale dei tossicodipendenti. Nelle regioni dove non è ancora istituito l'albo definitivo è sufficiente l'iscrizione all'albo provvisorio. Le richieste di assegnazione, da effettuarsi esclusivamente da parte degli organi responsabili degli enti e delle associazioni, possono essere inoltrate nei confronti di coloro che abbiano frequentato i corsi di studio di cui al 5° comma dell'art. 105 del D.P.R. n. 309/90 (corsi di studio per lavoratori).

La frequenza dei corsi suddetti deve essere documentata con la presentazione dell'apposito attestato o con la dichiarazione dell'interessato presentata ai sensi della normativa sull'autocertificazione.

In allegato alla richiesta dovrà essere trasmessa la dichiarazione di assenso dell'interessato. Le richieste incomplete nei contenuti o nella documentazione non saranno prese in esame. Parimenti non saranno prese in esame le richieste pervenute dai diretti interessati.

 

Ulteriori contingenti

In riferimento all’art. 26 della legge 23 dicembre 1998, n. 448,  comma 8, in  aggiunta al contingente di 150 unità innanzi citato, sono previsti due ulteriori contingenti di dirigenti scolastici e personale docente, compreso il personale educativo, nel limite massimo:

  • di 100 unità presso gli enti e le associazioni che svolgono attività di prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento di tossicodipendenti,
  • di 50 unità presso le associazioni professionali dei dirigenti scolastici e del personale docente e gli enti cooperativi da esse promossi, nonché per gli enti e le istituzioni che svolgono, per loro finalità istituzionale, impegni nel campo della formazione e della ricerca educativa e didattica.

Inoltre, ai sensi del comma 10 del medesimo articolo 26, le predette associazioni, gli enti cooperativi da esse promossi, nonché gli enti, le istituzioni e le amministrazioni che svolgono, per loro finalità istituzionale, impegni nel campo della formazione e in campo culturale e artistico, possono richiedere, con oneri interamente a loro carico, in aggiunta al contingente di cinquanta unità, comandi annuali di docenti, compreso il personale educativo, e di dirigenti scolastici.

 

Presentazione delle domande

Le domande dovranno essere indirizzate al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per l'istruzione - Direzione generale per il personale scolastico - Ufficio IV -V.le Trastevere, 76/A -00153 Roma - e prodotte entro il 24 maggio 2013.

Alla domanda dovrà essere allegata la documentazione dei titoli posseduti unitamente alle  relazioni afferenti le attività svolte  sulla base delle assegnazioni disposte negli anni scolastici precedenti.

Copia della richiesta e della relativa documentazione sarà inviata all'Ufficio scolastico regionale, individuato in base alla sede di titolarità del personale richiesto.

 

Utilizzazioni presso le Università

Ai sensi del comma 10 dell'articolo 26 della citata legge n. 448/98 le Università degli Studi, gli altri Istituti di istruzione superiore, le associazioni professionali dei dirigenti scolastici e del personale docente e gli enti cooperativi da esse promossi, nonché gli enti, le istituzioni e le amministrazioni che svolgono, per loro finalità istituzionale, impegni nel campo della formazione e in campo culturale e artistico, possono richiedere, con oneri interamente a proprio carico, comandi di durata annuale dei dirigenti scolastici e del personale docente ed educativo.

Le domande, relative all'anno scolastico 2013/2014, dovranno essere presentate entro il 30 maggio 2013 esclusivamente al Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale individuato in base alla sede di titolarità o di incarico del personale richiesto.

La delibera del Consiglio di facoltà o di dipartimento con la quale viene approvata la richiesta del titolare della cattedra presso la quale il personale deve essere comandato, controfirmata dal Preside della facoltà ovvero dal Direttore del dipartimento, dovrà contenere chiaramente l'indicazione dell'impegno ad assumere tutti gli oneri relativi. Tale delibera deve essere allegata alla domanda.

Le assegnazioni hanno durata annuale e comportano il collocamento in posizione di comando.

 

Collocamento fuori ruolo

Il personale da collocare fuori ruolo deve aver superato il periodo di prova. Il servizio prestato in posizione di collocamento fuori ruolo dai dirigenti scolastici e dai docenti è valido come servizio d'istituto per il conseguimento di tutte le posizioni di stato giuridico ed economico nelle quali sia richiesta la prestazione del servizio medesimo. Qualora il collocamento fuori ruolo (o il comando), ai sensi del decreto legge 28 agosto 2000, n. 240, convertito con modificazioni nella legge 27 ottobre 2000, n. 306, abbia durata non superiore ad un quinquennio, a partire dall'anno scolastico 2001/2002, i docenti, all'atto della cessazione dalla posizione di collocamento fuori ruolo (o di comando), sono assegnati alla sede nella quale erano titolari all'atto del provvedimento. I collocamenti fuori ruolo (o i comandi) che abbiano durata superiore ad un quinquennio, a partire dall'anno scolastico 2001/2002, comportano la perdita della sede di titolarità. A tal fine, i periodi trascorsi in posizione di fuori ruolo ai sensi del comma 8 (o in posizione di comando ai sensi del comma 10) dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, si sommano se tra gli stessi non vi sia soluzione di continuità. I docenti che perdono la titolarità, all'atto del rientro in ruolo o della cessazione del comando hanno priorità di scelta tra le sedi disponibili, secondo le modalità definite in sede di contrattazione collettiva nazionale integrativa in materia di mobilità. Gli enti, le associazioni e le Università presso cui il personale presta servizio avranno cura di comunicare le assenze esclusivamente al dirigente scolastico dell'ultima sede di titolarità del docente o, per i dirigenti scolastici, ai Direttori generali degli Uffici scolastici regionali.

Raffaele Manzoni