Graduatoria regionale di religione cattolica

In risposta ad alcuni quesiti pervenuti, il Miur chiarisce che nella graduatoria regionale articolata per ambiti diocesani di cui all’art.10 dell’O.M. n. 199/2013 non può essere attribuito il punteggio per le esigenze di famiglia.

A seguito di richieste di chiarimento relative all’attribuzione del punteggio per le esigenze di famiglia nella graduatoria regionale articolata per ambiti diocesani di cui all’art.10 dell’O.M. n.199 del 21.3.2013, la nota 20 maggio 2013 prot. n. 4911 precisa che nella graduatoria citata, finalizzata all’individuazione del personale in soprannumero sull’organico determinato ai sensi della legge 186/03, non può essere attribuito il punteggio per le esigenze di famiglia di cui alla lettera A) del Titolo II Allegato D al CCNI Mobilità 11 marzo 2013.

Diversamente per la mobilità territoriale, è riconosciuto anche il punteggio relativo al ricongiungimento al coniuge ecc. esclusivamente con riferimento al comune di residenza dei familiari sito nel territorio della diocesi richiesta.