Abrogazione liquidazione ferie non godute

Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha emanato una nota recante alcuni chiarimenti relativi alle disposizioni introdotte dal decreto legge 95/2012 in merito all’abrogazione della liquidazione delle ferie non godute del personale delle amministrazioni pubbliche.

 

 

Il Decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 ha stabilito all’art. 5 comma 8 che: “le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi.

La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile”.

Tale disposizione ha ingenerato delle difficoltà attuative per il personale della scuola con contratto a tempo determinato in riferimento a quanto previsto dal CCNL /2007 che, all’art. 19 comma 2, letteralmente recita: “ Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico. La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto”.

In presenza delle disposizioni introdotte dal decreto legge 95/2012, restano da chiarire le modalità di fruizione delle ferie da parte di quel personale supplente con contratto al 30 giugno. Un altro dubbio nell’applicazione delle disposizioni del decreto legge, ha riguardato la decorrenza delle stesse se, cioè, dovessero essere retroattive. Su tale ultima questione è intervenuto il Dipartimento della Funzione Pubblica con la nota 6 agosto 2012 n. 32937, nella quale ribadisce che, in base ai principi generali che regolano l’applicazione delle legge nel tempo, ed in mancanza di specifiche indicazioni, debbano essere salvaguardate quelle situazioni definite prima dell’entrata in vigore della legge.