Rinnovo RSU: proroga presentazione liste

Nel nostro servizio redazionale riportiamo l'integrazione al protocollo del 14 dicembre 2011 e un compendio delle procedure elettorali.

Termine ultimo per la presentazione delle liste

In data 7.2.2012 è stato sottoscritto tra Aran e Confederazioni sindacali titolate il Protocollo di intesa per l’integrazione del protocollo per la definizione del calendario delle votazioni per il rinnovo delle rappresentanze unitarie del personale dei comparti del 14 dicembre 2011. Il testo dell’intesa è il seguente: “Qualora, a seguito dei provvedimenti citati nella Premessa, si sia determinata nel periodo tra il 19 gennaio 2012 e l’8 febbraio 2012 la chiusura dei  singoli uffici sedi di elezioni RSU, ivi comprese le istituzioni scolastiche, il termine ultimo per la presentazione delle liste elettorali, già fissato per l’8 febbraio 2012, viene prorogato per un numero di giorni lavorativi complessivamente pari a quelli di chiusura intervenuti fino all’8 febbraio 2012. Tale proroga decorre dal primo giorno lavorativo di apertura successivo al citato termine dell’8 febbraio. Nei casi suindicati, gli uffici sono da considerarsi chiusi anche qualora siano garantiti i servizi d’emergenza, di soccorso e le prestazioni minime essenziali. Resta fermo che il termine ultimo di presentazione delle liste non può superare la data del 18 febbraio 2012. Sono confermate le altre scadenze previste dal calendario definito con il Protocollo del 14 dicembre 2011”.

 

Riportiamo, a beneficio dei lettori, un compendio delle procedure stabilite per le elezioni finalizzate al rinnovo delle RSU.

Dal 5 al 7 marzo 2012 si svolgeranno le elezioni per il rinnovo delle Rappresentanze Sindacali Unitarie nelle scuole, università, ricerca e alta formazione artistica e musicale. Le procedure elettorali sono state oggetto di un apposito protocollo tra l’Aran e le rappresentazioni sindacali, stipulato in data 14.12.2011, e, pubblicato con circolare n. 4 del 22.12.2011, che fa riferimento al CCNQ del 10.7.1996 ed al D.l.vo n. 81 del 9.4.2008. Un’importante novità di queste elezioni è rappresentata dalle modalità di acquisizione dei verbali elettorali da parte dell’Aran che avverrà esclusivamente mediante procedura on-line sul sito dell’Agenzia. Ciascuna sede periferica di elezione RSU provvederà alla nomina di un Responsabile Legale dell’Ente (RLE) e del Responsabile della trasmissione dei verbali (RP). Il primo giorno delle votazioni (5.3.2012) è utilizzato per l’insediamento del seggio elettorale e per l’inizio delle operazioni di voto. Il giorno 8 marzio 2012 è dedicato esclusivamente allo scrutinio.

Liste elettorali

Possono presentare le liste elettorali:

  • tutte le organizzazioni sindacali di categoria rappresentative indicate nel vigente CCNQ di distribuzione delle prerogative sindacali per il biennio 2008/09,

  • tutte le organizzazioni sindacali, rappresentative enon, formalmente aderenti alle confederazioni sottoscrittrici dei protocolli del protocollo e alle confederazioni firmatarie del CCNQ/98,

  • le organizzazioni sindacali di categoria OO.SS.) che vi abbiano già provveduto in occasione di precedenti elezioni.

Tutte le altre OO.SS. che non rientrano in quelle indicate in precedenza devono presentare lo statuto e l’atto costitutivo e la dichiarazione di adesione ai citati protocolli ed accordi.

Al fine di semplificare e velocizzare l’acquisizione dei dati elettorali, l’Aran consiglia di pre-inserire nella procedura di rilevazione on-line i nomi delle OO.SS che intendono presentare liste nelle elezioni delle RSU.

Non possono presentare le liste elettorali:

  1. le singole OO.SS. aggregandosi tra di loro, a meno che non abbiano costituito un nuovo soggetto sindacale rilevabile dallo statuto;

  2. le OO.SS. che hanno ceduto le loro deleghe ad un nuovo soggetto;

  3. le OO.SS. congiuntamente tra di loro;

  4. le organizzazioni e le associazioni che non sono formalmente costituite con proprio statuto e atto costitutivo;

  5. i dipendenti attraverso proprie liste e le associazioni che non abbiano finalità sindacali.

 

Elettorato passivo

Ai sensi dell’art. 3 del CCNQ/998 l’elettorato passivo, per la scuola, è riconosciuto a tutto il personale in servizio a tempo indeterminato. I dipendenti che si trovano in posizione di comando o fuori ruolo presso altre amministrazioni esercitano l’elettorato attivo presso l’amministrazione di assegnazione ma conservano l’elettorato passivo in quella di provenienza.

Non sono titolari di elettorato passivo:

  • i presentatori delle liste,

  • i membri della commissione elettorale

  • i dipendenti con qualifica dirigenziale.

È possibile candidarsi in una sola lista. Nel caso in cui un dipendente si candidi in più liste, la commissione elettorale, lo invita con atto scritto, entro un termine assegnato, ad optare per evitare l’esclusione.

 

Elettorato attivo

Hanno diritto al voto:

  • tutti i dipendenti a tempo indeterminato in servizio alla data delle elezioni presso l’amministrazione, a prescindere dai compiti svolti, anche se non titolari di posti nella stessa amministrazione.

  • nel comparto scuola, i dipendenti a tempo determinato con contratto di incarico o supplenza annuale o sino al termine delle attività didattiche.,

  • il personale con qualifica dirigenziale.

Il diritto di voto si esercita in una sola sede.

 

Commissione elettorale

I componenti della commissione elettorale sono designati esclusivamente dalle OO.SS. che presentalo le liste e devono essere indicati tra i dipendenti in servizio presso l’amministrazione in cui si vota. Nelle amministrazioni con numero di dipendenti superiore a 15, la commissione elettorale deve essere formata da almeno 3 componenti (una sola designazione nelle amministrazioni sino a 15 dipendenti).

La commissione elettorale ha i seguenti compiti:

  • elegge alla prima seduta plenaria il presidente,

  • acquisisce dall’amministrazione l’elenco generale degli elettori,

  • riceve le liste elettorali,

  • verifica le liste e le candidature e ne decide l’ammissibilità,

  • esamina i ricorsi sull’ammissibilità delle liste e delle candidature,

  • definisce i luoghi delle votazioni con l’attribuzione dei relativi elettori,

  • predispone il modello della scheda elettorale e ne segue la successiva stampa,

  • distribuisce il materiale necessario allo svolgimento delle elezioni,

  • predispone l’elenco completo degli aventi diritto al voto per ciascun seggio,

  • nomina il presidente di seggio e gli scrutatori,

  • organizza e gestisce le operazioni di scrutinio avendo cura di verificare, prima di procedere all’apertura delle urne, che sia stato raggiunto il prescritto quorum per la validità delle elezioni nel collegio elettorale,

  • raccoglie i dati elettorali parziali dei singoli seggi e il riepilogo finale dei risultati,

  • redige i verbali delle operazioni elettorali sino a quello finale contenente i risultati. Nel verbale delle operazioni di scrutinio dovranno essere riportate le eventuali contestazioni.

Sulla base dei risultati elettorali assegna i seggi alle liste e proclama gli eletti.

La commissione elettorale comunica i risultati ai lavoratori, all’amministrazione ed alle OO.SS che hanno presentato le liste curando l’affissione per 5 giorni all’albo dell’amministrazione dei risultati elettorali. Decorsi 15 giorni dall’affissione senza che siano stati presentati ricorsi da parte degli interessati, l’assegnazione dei seggi è confermata e la commissione elettorale ne dà atto nel verbale finale che diviene definitivo. Se nei 5 giorni dall’affissione sono presentati ricorsi o reclami la commissione li esamina entro 48 ore inserendone l’esito nel verbale finale.

Copia del verbale definitivo (dopo l’esame dei ricorsi) è notificato a cura della commissione elettorale alle OO.SS. che hanno presentato le liste, entro 48 ore dalla conclusione delle operazioni elettorali.

All’amministrazione deve essere consegnato oltre al verbale finale in originale o copia conforme, anche una copia della scheda predisposta per le votazioni, siglata dal presidente e da tutti i componenti la commissione. Entro 5 giorni successivi alla consegna, l’Amministrazione deve trasmettere i dati contenuti nel verbale elettorale utilizzando esclusivamente la funzione on-line sul sito dell’Aran.

La commissione elettorale al termine delle operazioni, sigilla in un unico plico tutto il materiale, esclusi i verbali in quanto essi vanno conservati dalla RSU e dall’amministrazione. Il plico, dopo la convalida della RSU, sarà conservato secondo gli accordi tra commissione elettorale e amministrazione, in modo da garantirne l’integrità per almeno 3 mesi. Successivamente sarà distrutto alla presenza di un delegato della commissione elettorale e di un delegato dell’amministrazione.

Le decisione della commissione elettorale sono impugnabili entro 10 giorni dinanzi all’apposito comitato dei garanti. Tale comitato è composto da un componente in rappresentanza delle OO.SS. presentatrici di liste interessate al ricorso e da uno nominato dall’amministrazione in cui si è svolta la votazione ed è presieduto dal direttore delle Direzione provinciale del lavoro o da un suo delegato. Il comitato dei garanti di insedia, infatti, a livello provinciale presso il suddetto ufficio.

 

Quorum elettorale

Le elezioni sono valide quando hanno votato almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto. In caso di mancato raggiungimento del quorum la commissione non deve procedere alla operazioni di scrutinio e le elezioni vengono ripetute entro 30 giorni. Non è ammessa, in questo caso, la presentazione di nuove liste. Qualora non si raggiunga il quorum anche nella seconda elezione, l’intera procedura è attivabile nei successivi 90 giorni.

 

Composizione delle RSU

Ai sensi dell’art. 4 del CCNQ/998 la RSU deve essere composta da un numero di componenti minimo di 3 aumentabile in ragione della dimensione occupazionale dell’amministrazione in base alla seguente tabella:

  1. 3 componenti sino a 200 dipendenti;

  2. altri 3 rappresentanti RSU, ogni 300 dipendenti o frazioni di 300 nelle amministrazioni che occupano da 201 a 3000 dipendenti,

  3. altri 3 rappresentanti RSU, ogni 500 dipendenti o frazione di 500 nelle amministrazioni che occupano da 3001 dipendenti in poi.

 

Insediamento delle RSU

La commissione elettorale, trascorsi 5 giorni dall’affissione dei risultati elettorali all’albo dell’amministrazione senza che siano stati presentati ricorsi, ovvero dopo aver esaminato entro 48 ore eventuali ricorsi e reclami, dà atto nel verbale finale della conferma della proclamazione degli eletti. Da tale momento la RSU può legittimamente operare.

 

Andrea Manzoni