DSA: diagnosi anteriore all’entrata in vigore della L. n. 170/2010

La nota 26 maggio 2011 prot. n. 3573 del Miur fornisce alcune precisazioni sulla decorrenza delle disposizioni sulla certificazione dei disturbi specifici di apprendimento, che ai sensi della Legge n. 170/2010 dev'essere rilasciata dalle strutture specialistiche del Servizio Sanitario Nazionale.

La Legge 8 ottobre 2010 n. 170, avente per oggetto “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”, riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali disturbi specifici di apprendimento (DSA), e dispone, a favore di alunni con diagnosi di DSA, l’attivazione presso le istituzioni scolastiche di misure personalizzate e di specifiche forme di valutazione.

Ai sensi dell’art. 3, comma 1, della Legge in questione, l’individuazione di alunni con DSA avviene mediante diagnosi rilasciata dalle strutture specialistiche del Servizio Sanitario Nazionale. Le Regioni nel cui territorio non sia possibile effettuare la diagnosi nell’ambito dei trattamenti specialistici erogati dal Servizio Sanitario Nazionale possono prevedere che la medesima diagnosi sia effettuata da specialisti o da strutture accreditate.

Con nota 26 maggio 2011 prot. n. 3573 il Miur richiama l'attenzione sul fatto che tali disposizioni hanno effetto solo a partire dall’entrata in vigore della stessa Legge, ossia dal 2 novembre 2010. Gli alunni con diagnosi di DSA redatta anteriormente a tele data potranno quindi regolarmente usufruire degli strumenti compensativi e delle misure dispensative previsti, sia nella normale attività didattica sia nell’ambito dei prossimi Esami di Stato.

In considerazione dell’imminente svolgimento degli scrutini ed esami finali, i Dirigenti scolastici potranno ritenere valide anche le diagnosi rilasciate da specialisti o strutture accreditate successivamente al termine sopra richiamato, e comunque in tempi utili per l’attivazione delle previste misure individualizzate, nelle more dell’emanazione da parte delle Regioni di appositi provvedimenti.