Contributi scuole paritarie a.s. 2010/11

Con nota 28 aprile 2011 prot. n. 2950 il Miur porta a conoscenza che è stato registrato alla Corte dei conti il decreto ministeriale 25 marzo 2011 n. 25, che stabilisce criteri e parametri per l’assegnazione dei contributi alle scuole paritarie per l’anno scolastico 2010/11.

I direttori generali degli Uffici scolastici regionali predispongono un piano regionale di riparto dei contributi per l’anno scolastico 2010/11. Il riparto viene definito sulla base del seguente ordine di priorità: scuole dell’infanzia, scuole primarie convenzionate, scuole secondarie di primo e di secondo grado.

 

 

Scuole dell’infanzia

Le risorse destinate nel piano regionale alle scuole dell’infanzia paritarie sono ripartite come segue:

a) il 20% fra tutte le scuole funzionanti sul territorio regionale;

b) l’80% fra tutte le sezioni delle scuole senza fini di lucro.

Le risorse di cui alla voce a) sono ripartite assegnando a ciascuna scuola un contributo fisso, uguale su tutto il territorio regionale, calcolato in base al rapporto tra le risorse complessivamente destinate alle scuole dell’infanzia ed il numero delle scuole dell’infanzia paritarie funzionanti. Vengono prese in considerazione le scuole con almeno una sezione con un minimo di 8 alunni.

Le risorse di cui al punto b) sono ripartite assegnando, per ciascuna sezione, un contributo fisso, uguale su tutto il territorio regionale, corrisposto per le sezioni con un minimo di 15 alunni, fatta eccezione per le scuole a sezione unica.

 

Scuole primarie

Alle scuole primarie paritarie convenzionate viene assegnato un contributo annuo, avuto riguardo a:

a) numero di classi con una composizione minima di dieci alunni;

b) numero di ore di sostegno per gli alunni disabili;

c) numero di ore di insegnamento integrativo per alunni in difficoltà di apprendimento.

In caso di risorse residuanti, l’Ufficio scolastico regionale valuta la possibilità di corrispondere contributi integrativi per alunni con difficoltà di apprendimento.

Nuove convenzioni, o modifiche alle convenzioni in atto per aumento di classi e di ore di sostegno, potranno essere stipulate nei limiti delle risorse destinate alle scuole primarie.

Alle scuole primarie già parificate deve essere erogato un contributo non inferiore a quello corrisposto per le classi e le ore di sostegno convenzionate

 

Scuole secondarie di I e II grado

Le risorse disponibili a livello regionale per le scuole secondarie di I e II grado paritarie, sono ripartite come segue:

a) il 20% fra tutte le scuole funzionanti sul territorio regionale

b) l’80% fra tutte le scuole senza fini di lucro.

Le risorse di cui al punto a) sono ripartite assegnando a ciascuna scuola un contributo fisso, uguale su tutto il territorio regionale, calcolato in base al rapporto tra le risorse complessivamente destinate alle scuole secondarie di I e II grado paritarie funzionanti ed il numero delle stesse.

Le risorse di cui al punto b) sono assegnate alle scuole senza fini di lucro in ragione del numero di alunni iscritti e frequentanti le tre classi della scuola secondaria di I grado e le classi prime e seconde della scuola secondaria di II grado, a condizione che tali classi siano formate da almeno otto alunni.

 

Contributi per l’inserimento dell’handicap nella scuola paritaria

Alle scuole paritarie di ogni ordine e grado, con esclusione di quelle primarie convenzionate, che accolgono studenti con certificazione di handicap è assegnato un contributo annuale per ogni alunno, determinato a livello regionale sulla base dei dati comunicati entro il 30 settembre 2010. Il contributo potrà essere differenziato per i diversi gradi di istruzione.