Disposizioni urgenti per la scuola: decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70

Nel contesto delle misure urgenti disposte dal Governo in materia di economia, con il Decreto Legge 13 maggio 2011 n. 70 (pubblicato nella G.U. n. 110 del 13.5.2011) sono state adottate importanti disposizioni riguardanti il settore della scuola all’art. 9 commi dal 17 al 20, che riportiamo nel servizio redazionale a cura di Raffaele Manzoni.

Queste le principali disposizioni presenti nel Decreto Legge n. 70/2011, art. 9 - Scuola e merito.

 

Comma 17: piano triennale per le immissione nei ruoli del personale docente ed ATA

Per garantire continuità nella erogazione del servizio scolastico e educativo e conferire il maggiore possibile grado di certezza nella pianificazione degli organici della scuola, nel rispetto degli obiettivi programmati di finanza pubblica, in esito ad una specifica sessione negoziale concernente interventi in materia contrattuale per il personale della Scuola, che assicuri il rispetto del criterio di invarianza finanziaria, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, nel rispetto degli obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica, è definito un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato, di personale docente, educativo ed ATA, per gli anni 2011-2013, sulla base dei posti vacanti e disponibili in ciascun anno, delle relative cessazioni del predetto personale e degli effetti del processo di riforma previsto dall'articolo 64 della legge 6 agosto 2008, n. 133. Il piano può prevedere la retrodatazione giuridica dall'anno scolastico 2010 – 2011 di quota parte delle assunzioni di personale docente e ATA sulla base dei posti vacanti e disponibili relativi al medesimo anno scolastico 2010 - 2011, fermo restando il rispetto degli obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica. Il piano è annualmente verificato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero per la pubblica amministrazione ed innovazione ai fini di eventuali rimodulazioni che si dovessero rendere necessarie, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3 bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni.

 

Comma 18: divieto di trasformazione a tempo indeterminato di rapporti di lavoro a tempo determinato senza soluzione di continuità

Premessa: come è noto l’art. 5 del Decreto Legislativo 6 settembre 2001, n. 368 "Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES" stabilisce, tra l’altro, che qualora il lavoratore venga riassunto a termine entro un periodo di dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore ai sei mesi, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato. Quando si tratta di due assunzioni successive a termine, intendendosi per tali quelle effettuate senza alcuna soluzione di continuità, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato dalla data di stipulazione del primo contratto.

Sulla scorta di tali disposizioni si è sviluppato un acceso contenzioso da parte di numerosi supplenti annuali e sino al termine delle attività didattiche che hanno chiesto ai giudici, ed in alcuni casi ottenuto, la trasformazione dei rapporti di lavoro a termine in rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

Modifiche apportate: nell’attuale decreto viene prevista espressamente l’inapplicabilità del dispositivo previsto dal D.L.vo 368/2001 per i rapporti di lavoro reiterati per docenti ed ATA, aggiungendo all'articolo 10 dopo il comma 4 il seguente: "4-bis. Stante quanto stabilito dalle disposizioni di cui alla legge 3 maggio 1999, n. 124, sono altresì esclusi dall'applicazione del presente decreto i contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze del personale docente ed ATA, considerata la necessità di garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo anche in caso di assenza temporanea del personale docente ed ATA con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed anche determinato. In ogni caso non si applica l'articolo 5, comma 4-bis, del presente decreto".

 

Comma 19: termini e modalità di gestione delle operazioni di inizio dell’anno scolastico

Premessa: L’art. 4 , commi 1 e 2, del decreto legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, stabiliva che le assunzioni a tempo indeterminato, i provvedimenti di utilizzazione, di assegnazione provvisoria e comunque quelli di durata annuale riguardanti il personale di ruolo, dovevano essere completati entro il 31 luglio di ciascun anno. I contratti a tempo indeterminato stipulati dai dirigenti territorialmente competenti dopo tale data comportavano il differimento delle assunzioni in servizio al 1° settembre dell'anno successivo, fermi restando gli effetti giuridici dall'inizio dell'anno scolastico di conferimento della nomina. A regime entro lo stesso termine del 31 luglio dovevano essere conferiti gli incarichi di presidenza delle istituzioni scolastiche. Entro la medesima data i dirigenti territorialmente competenti procedevano altresì alle nomine dei supplenti annuali, e fino al termine dell'attività didattica attingendo alle graduatorie permanenti provinciali. Decorso il termine del 31 luglio, i dirigenti scolastici provvedevano alle nomine dei supplenti annuali e fino al termine delle attività didattiche attingendo alle graduatorie permanenti provinciali.

Modifica apportata dall’attuale decreto: il termine per effettuare le operazioni innanzi citate viene definitivamente fissato al 31 agosto di ciascun anno per cui l’operatività dei dirigenti scolastici attraverso la gestione concentrata in alcune scuole polo, inizia dal successivo 1° settembre.

 

Comma 20: aggiornamento delle graduatorie provinciali ad esaurimento del personale docente ed educativo

Premessa: ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, a decorrere dall'anno scolastico 2004-2005 le graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, di seguito denominato: "testo unico", furono rideterminate, limitatamente all'ultimo scaglione previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, in base alla nuova tabella dei titoli allegate al citato decreto.

Inoltre:

  • a decorrere dall'anno scolastico 2005-2006, la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti è avvenuto su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento della graduatoria. La mancata presentazione della domanda ha comportato la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi. A domanda dell'interessato, da presentarsi entro il medesimo termine era consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione;

  • a decorrere dall'anno scolastico 2005-2006, gli aggiornamenti e le integrazioni delle graduatorie permanenti, per la graduatoria base e per tutti gli scaglioni, sono stati effettuati con cadenza biennale.

Si ricorda, inoltre, che per effetto di quanto previsto dalla legge 296/2007 art. 1 comma 605, le graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono state trasformate in graduatorie ad esaurimento.

 

Modifiche apportate: a decorrere dall'anno scolastico 2011/2012 l'aggiornamento delle graduatorie, divenute ad esaurimento in forza dall'articolo 1, comma 605, lett. c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è effettuato con cadenza triennale e con possibilità di trasferimento in un'unica provincia". Ne consegue che il termine di validità per gli anni scolastico 2011/12 e 2012/13 indicato nel recente D.M. n. 44 del 12.5.2011 che ha fissato termini e modalità per l’aggiornamento delle graduatorie in questione, viene modificato con conseguente validità delle graduatorie aggiornate per il triennio scolastico 2011/2014. Viene altresì ribadito il principio del trasferimento in una sola altra provincia a pettine come stabilito nel citato DM 44/2011.

 

 

Comma 21: permanenza per 5 anni nella sede di servizio per i docenti neo immessi in ruolo

Premessa: l'articolo 399, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, così come modificato dal primo periodo dell'articolo 1, comma 1, della legge 3 maggio 1999, n. 124, stabilisce, tra l’altro, che i docenti immessi in ruolo non possono chiedere il trasferimento ad altra sede nella stessa provincia prima di due anni scolastici e in altra provincia prima di tre anni scolastici. La disposizione del presente comma non si applica al personale di cui all'articolo 21 della legge 5 febbraio 1992, n. 104".

Modifiche apportate: "i docenti destinatari di nomina a tempo indeterminato decorrente dall'anno scolastico 2011/2012 possono chiedere il trasferimento, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra provincia dopo cinque anni di effettivo servizio nella provincia di titolarità. Tale disposizione dovrebbe quindi modificare le disposizioni contenute nella mobilità del personale neo immesso in ruolo che fanno sinora riferimento alla legge 124/99.

 

Raffaele Manzoni