Studenti con cittadinanza non italiana: esame di maturità

Chiarimenti in merito all'iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado e all'ammissione agli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo d’istruzione per gli studenti con cittadinanza non italiana.

Il Miur ha emanato la nota 27 gennaio 2012 prot. n. 465 contenente le seguenti precisazioni per quanto riguarda gli studenti con cittadinanza non italiana:

 

Iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado

Mentre per gli studenti con cittadinanza non italiana in età di obbligo di istruzione l’iscrizione avviene di regola alla classe corrispondente all’età anagrafica, salva diversa valutazione del collegio dei docenti, per gli studenti almeno sedicenni che hanno seguito un regolare corso di studi nel Paese di provenienza, il consiglio di classe può consentire l’iscrizione ai percorsi di studio e alle classi richieste qualora essi provino di “possedere adeguata preparazione sull’intero programma prescritto per l’idoneità alla classe cui aspirano”.

 

Ammissione agli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo d’istruzione

Sono sorti dubbi interpretativi in ordine alla possibilità di ammettere questi studenti all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, in quanto privi del diploma di licenza conclusiva del primo ciclo conseguito nel nostro Paese. Di qui la prassi, invalsa in alcuni territori, di far sostenere a tali alunni gli esami di Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione, ritenendo ciò condizione di regolarizzazione del percorso di studi, necessaria per l’ammissione all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo.

La prassi descritta si basa sull’errata interpretazione della normativa di riferimento, che viene riportata nella suddetta nota. In realtà il complesso delle disposizioni richiamate attribuisce alle singole istituzioni scolastiche e ai loro organi collegiali il compito e la responsabilità di definire, in fase d’iscrizione, l’ingresso degli studenti con cittadinanza non italiana, privi del diploma di licenza di scuola secondaria di primo grado, ai percorsi del secondo ciclo d’istruzione. Le disposizioni non prevedono la possibilità di subordinare, per tali studenti, l’ammissione come candidati interni all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo al superamento dell’esame conclusivo del primo ciclo.