Docenti inidonei: accertamento condizioni

Diramata da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze una circolare che chiarisce le disposizioni del Decreto Istruzione (art. 15) per il personale docente del comparto scuola dichiarato inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, ai fini dell'assunzione, su domanda, della qualifica di assistente amministrativo o tecnico.

La circolare MEF 19 novembre 2013 n. 966, nel richiamare il suddetto provvedimento, sottolinea che ai fini della dichiarazione di inidoneità del personale docente della scuola alla propria funzione per motivi di salute, le commissioni mediche sono integrate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da un rappresentante del Miur designato dal competente ufficio scolastico regionale.

È anche prevista una verifica, mediante una nuova visita, per i docenti già dichiarati inidonei anteriormente alla data di entrata in vigore della norma.

Inoltre, in sede di conversione in legge, il riferimento ai Collegi integrati costituiti presso le ASL è stato eliminato; pertanto gli accertamenti delle condizioni di idoneità del personale docente risultano di competenza delle Commissioni mediche di verifica del Ministero.

Avverso il giudizio in ordine all'idoneità o meno alle funzioni di docenza deve ritenersi operante la possibilità, per l'interessato, di presentare ricorso, nella via amministrativa, entro dieci giorni dalla notificazione del giudizio sull'idoneità effettuata a cura dell'Amministrazione procedente, alle Commissioni mediche di seconda istanza del Ministero della Difesa.