Nuovo codice disciplinare per dirigenti scolastici

Il 21 ottobre il Miur ha pubblicato sul proprio sito internet il Codice disciplinare per i dirigenti scolastici, di cui all’art. 16 del CCNL relativo al personale dell’Area V della Dirigenza per il quadriennio normativo 2006-2009 ed il primo biennio economico 2006-2007; con tale pubblicazione il suddetto Codice è pienamente operativo.

 

Il 21 ottobre il Miur ha pubblicato sul proprio sito internet il Codice disciplinare per i dirigenti scolastici, di cui all’art. 16 del CCNL relativo al personale dell’Area V della Dirigenza per il quadriennio normativo 2006-2009 ed il primo biennio economico 2006-2007; con tale pubblicazione il suddetto Codice è pienamente operativo. Questi i principali criteri e provvedimenti:



Criteri di proporzionalità della sanzione

La sanzione disciplinare dev'essere proporzionale ai seguenti criteri: intenzionalità della condotta, grado di negligenza, rilevanza della inosservanza, gravità della lesione del prestigio dell'Amministrazione o con l'entità del danno provocato a cose o a persone, eventuale sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti.



Sanzione pecuniaria

La sanzione disciplinare pecuniaria da un minimo di € 150,00 ad un massimo di € 350,00, si applica nei casi di:

  • inosservanza delle direttive, dei provvedimenti e degli obblighi di servizio;

  • condotta non conforme ai principi di correttezza verso i componenti degli organi di vertice dell'amministrazione, gli altri dirigenti, i dipendenti o nei confronti degli utenti o terzi;

  • alterchi negli ambienti di lavoro;

  • violazione dell'obbligo di comunicare tempestivamente all'amministrazione di essere stato rinviato a giudizio o di avere avuto conoscenza che nei suoi confronti è esercitata l'azione penale;

  • violazione dell'obbligo di astenersi dal chiedere o accettare compensi, regali o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni, se non nei limiti delle normali relazioni di cortesia;

  • inosservanza degli obblighi previsti in materia di prevenzione degli infortuni o di sicurezza del lavoro;

  • violazione del segreto d'ufficio;



Sospensione dal servizio

La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di sei mesi, si applica in base alla casistica prevista dagli artt. 55-bis comma 7, 55-septies comma 6, 55-sexies comma 1, del d. lgs. n. 165/2001, e inoltre per:

  • recidiva delle mancanze quando sia stata già comminata la sanzione massima oppure quando le infrazioni si caratterizzano per una particolare gravità;

  • minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso il pubblico, altri dirigenti o dipendenti ovvero alterchi negli ambienti di lavoro;

  • manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'amministrazione salvo che siano espressione della libertà di pensiero;

  • tolleranza di irregolarità in servizio, di atti di indisciplina, di contegno scorretto o di abusi di particolare gravità da parte del personale dipendente;

  • assenza ingiustificata dal servizio o arbitrario abbandono dello stesso;

  • occultamento di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell'amministrazione;

  • qualsiasi comportamento dal quale sia derivato grave danno all'amministrazione o a terzi;

  • sistematici e reiterati atti o comportamenti aggressivi, ostili e denigratori che assumano forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti dei dipendenti dell'istituzione scolastica;

  • atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, lesivi della dignità della persona;



Licenziamento

Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, la sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso si applica per:

  • le ipotesi considerate dall'art. 55-quater, comma 1, lett. b) e c) del d. lgs. n. 165/2001;

  • recidiva plurima, o che abbia già comportato l'applicazione della sanzione massima di sei mesi di sospensione dal servizio.

La sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso si applica per:

  • le ipotesi considerate nell'art. 55-quater, comma 1, lett. a), d), e) ed f) del d. lgs. n. 165/2001;

  • commissione di gravi fatti illeciti di rilevanza penale;

  • condanna, anche non passata in giudicato, per gravi delitti commessi in servizio;

  • recidiva plurima di sistematici e reiterati atti o comportamenti aggressivi, ostili e denigratori che assumano anche forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di dirigenti o altri dipendenti;

  • recidiva plurima di atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, lesivi della dignità della persona.