Esami di Stato 2010/11: termini e modalità di presentazione delle domande

Con circolare 13 ottobre 2010 n. 85 si comunicano, per l’anno scolastico 2010/2011, le disposizioni relative alle modalità e termini di presentazione delle domande di partecipazione agli esami di Stato da parte dei candidati interni ed esterni e alla procedura di assegnazione dei candidati esterni alle istituzioni scolastiche.

 

Con circolare 13 ottobre 2010 n 85, prot. 7234 si confermano con alcune modifiche, per l’anno scolastico 2010/2011, le disposizioni impartite nei decorsi anni scolastici, in relazione alle modalità e termini di presentazione delle domande di partecipazione agli esami di Stato da parte dei candidati interni ed esterni e alla procedura di assegnazione dei candidati esterni alle istituzioni scolastiche.

  • 30 novembre 2010: termine di presentazione della domanda da parte dei candidati interni al proprio dirigente scolastico; termine di presentazione della domanda da parte dei candidati esterni ai Direttori Generali della Regione di residenza. I candidati esterni indicano nell’istanza di partecipazione, corredata dalla documentazione necessaria, in ordine preferenziale, almeno tre istituzioni scolastiche in cui intendono sostenere l’esame; devono inoltre dichiarare la lingua e/o lingue straniere eventualmente presentate.
  • 31 gennaio 2011: termine di presentazione della domanda al proprio dirigente scolastico da parte degli alunni frequentanti la penultima classe per abbreviazione per merito; termine ultimo di presentazione ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali di eventuali domande tardive, limitatamente a casi di gravi e documentati motivi.
  • 20 marzo 2011: termine di presentazione della domanda al Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale della Regione di residenza da parte degli alunni che cessino la frequenza delle lezioni dopo il 31 gennaio 2011 e prima del 15 marzo 2011 e intendano partecipare agli esami di Stato in qualità di candidati esterni.

I dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche paritarie e legalmente riconosciute, subito dopo il termine del 30 novembre, comunicano al competente Direttore Generale regionale il numero ed i relativi nominativi dei candidati interni agli esami di Stato.

La prima prova scritta dell’esame di Stato di istruzione secondaria di secondo grado si svolgerà il giorno 22 giugno 2011, alle ore 8.30.

 

Alunni della penultima classe

Sono ammessi direttamente agli esami di Stato, a domanda di abbreviazione per merito, gli alunni della penultima classe che hanno riportato, nello scrutinio finale, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline, e non meno di otto decimi nel comportamento, che hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in ripetenze nei due anni predetti. Le votazioni suddette non si riferiscono all’insegnamento della religione cattolica.

 

Alunni dell’ultima classe

Sono ammessi agli esami di Stato gli alunni dell’ultima classe che, nello scrutinio finale, conseguono una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi.

È richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.

 

Alunni in possesso del diploma professionale quadriennale di tecnico (D.I. 15 giugno 2010)

In attesa dell’emanazione delle linee guida di cui all’articolo 13, comma 1 quinquies, della legge 2 aprile 2007, n. 40, gli studenti in possesso di uno dei diplomi professionali di tecnico di durata quadriennale, di cui all’allegato 4 all’Accordo in sede di Conferenza unificata 29 aprile 2010, possono presentare domanda di ammissione agli esami di Stato per il conseguimento di un diploma di istruzione professionale coerente con il percorso seguito, sempreché siano stati ammessi alla frequenza del corso annuale di cui all’articolo 15, comma 6, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 sulla base di specifiche intese tra la Regione e il competente Ufficio scolastico regionale. Gli studenti interessati presentano la predetta domanda al Direttore Generale dell’Ufficio scolastico della regione ove risiedono entro il 30 novembre 2010.

 

Candidati esterni

I dirigenti scolastici, ai quali vengono assegnate dal Direttore Generale regionale le domande dei candidati esterni di partecipazione all’esame di Stato, effettuano l’esame delle relative posizioni, dando comunicazione al Direttore Generale di eventuali irregolarità non sanabili riscontrate.

I candidati esterni provvisti di idoneità o di promozione all'ultima classe, ovvero di ammissione alla frequenza di detta classe, ottenuta in precedenti esami di maturità o di abilitazione ovvero di qualifica professionale quadriennale, dello stesso corso di studio, sostengono l'esame preliminare sulle materie dell’ultimo anno. Sostengono altresì l’esame preliminare sulle materie dell’ultimo anno i candidati esterni che abbiano frequentato l’ultimo anno di corso nell’anno o negli anni scolastici precedenti e, ammessi all’esame di Stato, non abbiano conseguito il relativo Diploma; così parimenti i candidati esterni che abbiano superato nell’anno o negli anni precedenti l’esame preliminare e, ammessi all’esame di Stato, non abbiano sostenuto le relative prove, ovvero non le abbiano superate.

L'esito positivo degli esami preliminari, anche in caso di mancato superamento dell'esame di Stato, vale come idoneità all'ultima classe del tipo di istituto di istruzione secondaria di secondo grado cui l'esame si riferisce. L'esito dei medesimi esami preliminari, in caso di non ammissione all'esame di Stato, può valere, a giudizio del consiglio di classe o delle apposite commissioni d'esame, come idoneità ad una delle classi precedenti l’ultima ovvero come idoneità all’ultima classe. Tale disposto si applica anche in caso di mancata presentazione agli esami di Stato.