Elenchi prioritari: differito al 4 ottobre il termine per la presentazione delle domande

Con nota 30 settembre 2010 prot. n. 8861, il Miur comunica che, in concomitanza con le complesse operazioni di avvio dell’anno scolastico, al fine di consentire un più ordinato svolgimento delle attività di ricezione delle istanze per l’inserimento negli elenchi prioritari in oggetto, le domande possano essere presentate fino al giorno 4 ottobre 2010.

 Il termine per la presentazione delle domande per l’inserimento negli elenchi  finalizzati alIa priorità nel conferimento delle supplenze brevi slitta al 4/10/2010: lo ha deciso il Miur con la nota prot. n.  8861 del 30 settembre 2010.
  In effetti, negli ultimi giorni, il Miur ha fornito importanti chiarimenti in merito alle procedure stabilite dal DM 68/2010 e dal DM 80/2010 per la compilazione dei suddetti elenchi prioritari e ciò ha motivato il Ministero a differire la data di presentazione delle domande.
  

Le questioni sottoposte a chiarimenti sono le seguenti:

  • 1)    cancellazione dagli elenchi per rinuncia ad una supplenze: l’art. 2  – punto 1 - del D.M. n.68 del 30 luglio 2010  dispone  l’esclusione dagli elenchi prioritari per coloro che nell’a.s. 2010/11 rinuncino ad una supplenza conferita per orario intero in base alla graduatoria ad esaurimento della provincia di appartenenza o dalle correlate graduatorie di circolo o di istituto. Nella nota  n. 8709 del 28/9/2010 il Miur  chiarisce che la rinuncia sulle supplenze attribuite dalle correlate graduatorie di circolo e di istituto riguarda unicamente  i medesimi periodi attribuibili con le graduatorie ad esaurimento e cioè periodi almeno sino al 30 giugno. Pertanto le  rinunce effettuate dagli aspiranti per supplenze conferite dalle graduatorie d’istituto ad orario intero ma per periodi inferiori non danno luogo all’esclusione dagli elenchi prioritari. Questo chiarimento, a parere di chi scrive, appare davvero in conflitto con la ratio della legge che ha ispirato la formazione di tali elenchi. Del resto questi ultimi non vengono utilizzati  per la copertura dei posti per supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche ma solo per le supplenze brevi di competenza dei dirigenti scolastici. Non si comprende, quindi, il senso e la portata del chiarimento apportato in quanto l’esclusione stabilita dall’art. 2 del citato DM 68/2010 non poteva che riguardare questa tipologia di supplenze.
  • 2)    Inserimento negli elenchi prioritari in una delle province di coda: con la nota  prot. n. 8741 del 28/9/2010, in risposta a quesiti posti dall’Anief,  il Miur chiarisce  che  la richiesta di inclusione negli elenchi prioritari di una delle province aggiuntive in cui l’interessato figura inserito in coda alle graduatorie ad esaurimento è opzione possibile, tra le altre, per tutti ma obbligatoria per coloro che al momento di presentazione della domanda già siano in servizio in tale provincia a seguito di un contratto a tempo determinato ad orario non intero e che, pertanto, possono fruire della priorità ai soli fini del completamento d’orario.

 

Raffaele Manzoni