Investimenti INAIL per immobili scolastici

Anche le strutture scolastiche e le residenze universitarie figurano tra le iniziative immobiliari di elevata utilità sociale valutabili nell'ambito dei piani triennali di investimento INAIL ai sensi della legge di stabilità. Le Amministrazioni e gli Enti che intendono partecipare alla selezione dei progetti finanziabili possono presentare domanda entro il 15 settembre.

 

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 160 del 13 luglio u.s. è stato pubblicato il comunicato relativo alla selezione delle manifestazioni di interesse per l'effettuazione di iniziative immobiliari di elevata utilità sociale valutabili nell'ambito dei piani triennali di investimento dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), ai sensi dell'art. 1, comma 317,  della  legge  n. 190/2014.

Il relativo Avviso INAIL, datato 2 luglio e pubblicato sul sito del governo, reca istruzioni in merito alla procedura di selezione.

Le iniziative di elevata utilità sociale devono riguardare progetti relativi alla realizzazione di nuove costruzioni, all’acquisizione di immobili nuovi o all’acquisizione di immobili da ristrutturare, riferiti a:

  • strutture sanitarie e assistenziali
  • strutture scolastiche
  • uffici pubblici
  • residenze universitarie
  • altre tipologie di immobili destinati ad utilizzo con finalità sociali.

La partecipazione al Programma è riservata in via esclusiva alle seguenti tipologie di investimenti:

  • Realizzazione di nuovi edifici per i quali sia già in corso un appalto di lavori da portare a termine a cura dell’Ente alienante fino a ottenere il collaudo provvisorio (con esito favorevole) di cui all’articolo 141 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e l’agibilità.
  • Progetti validati dall’Ente alienante e immediatamente appaltabili, ai sensi dell’articolo 53, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, riguardanti edifici da costruire ex novo; l’INAIL gestirà l’appalto di costruzione dopo aver acquisito la titolarità dell’area e dei progetti.
  • Progetti validati dall’Ente alienante e immediatamente appaltabili ai sensi dell’articolo 53, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, riguardanti edifici esistenti i cui lavori, gestiti da INAIL, consistano in una messa a norma degli stessi; anche per quest’ultima fattispecie il finanziamento comporterà l’acquisizione della proprietà dell’edificio da parte dell’INAIL.

L’investimento non sarà ammesso al programma se il costo complessivo, pari alla sommatoria del prezzo di acquisto dell’area o dell’immobile, del costo totale dei lavori effettuati o da effettuare, del costo della progettazione e di ogni altra spesa sostenuta o da sostenere per la realizzazione dell’opera, compresa IVA, risulta inferiore a 3 milioni di euro.

Le Amministrazioni e gli Enti che intendono partecipare alla selezione devono far pervenire l’istanza redatta secondo apposito modello, corredata da una relazione descrittiva del progetto di massimo 4 pagine in formato A4, alla casella di posta elettronica investimentisociali@governo.it, entro il termine del 15 settembre 2015.