Insegnamento conversazione di lingua straniera: chiarimenti

Il Miur ha fornito chiarimenti riguardanti l’inserimento, nelle graduatorie d’istituto di terza fascia (docenti abilitati), di cittadini comunitari che, avendo ottenuto un decreto di riconoscimento della formazione professionale acquisita in Paesi diversi dall’Italia, dichiarano di possedere l’idoneità all’esercizio della professione d’insegnante tecnico pratico di “Conversazione di lingua straniera” - classe di concorso 3/C.

Con nota 6 dicembre 2012 prot. n. 8063 il Miur chiarisce il titolo di ammissione alla classe di concorso 3/C “Conversazione in lingua straniera” è costituito da “Titolo di studio conseguito nel paese o in uno dei paesi in cui la lingua oggetto di conversazione è lingua madre corrispondente a diploma d’istruzione secondaria di secondo grado congiunto ai titoli professionali”.

Fino a tutto l’anno 2002, il Miur riconosceva, erroneamente, unitamente all’abilitazione all’esercizio della professione di docente di lingua straniera nelle scuole di istruzione secondaria di primo e di secondo grado – classi di concorso 45/A e 46/A, anche l’insegnamento tecnico pratico di conversazione in lingua madre. In seguito, però, e più esattamente dall’anno 2003, l’Amministrazione ha mutato il proprio avviso, non rilasciando più decreti di riconoscimento per l’insegnamento tecnico pratico di “conversazione di lingua straniera”.

Pertanto i dirigenti scolastici sono invitati a vigilare, anche attraverso il ricorso a monitoraggio, sulla posizione nelle graduatorie di coloro che hanno autocertificato il possesso dell’idoneità all’esercizio della professione di docente tecnico pratico di “Conversazione di Lingua straniera” a seguito di riconoscimento professionale da parte del MIUR, intervenendo nelle situazioni d’irregolarità che dovessero riscontrarsi.