Dottorato di Ricerca

Precisazioni del Miur in merito alla proroga del congedo oltre l'effettiva durata del corso.

La C.M. 22 febbraio 2011 n. 15, recante indicazioni in merito alle modalità di fruizione del congedo per dottorato di ricerca, ribadisce che la concessione del congedo straordinario è prevista per il periodo di durata del corso, nel cui ambito non può, quindi, prefigurarsi la preparazione e la discussione della tesi, non ritenendo pertanto possibile la concessione di una proroga di tale congedo.

Con nota 14 dicembre 2011 prot. n. 10331 il Miur fa rilevare che una deroga alla predetta disposizione deve tuttavia essere prevista a norma di quanto disposto dallo "Statuto dei diritti e dei doveri degli Studenti Universitari", che recita "Lo studente di dottorato ha diritto a usufruire di periodi di sospensione per malattia, per maternità o per lavoro. Egli ha altresì diritto a chiedere un breve rinvio dell'esame finale di dottorato qualora ritenesse necessario un approfondimento della tematica di ricerca".

Pertanto si verifica che i Collegi dei docenti, su richiesta dell'interessato e sulla base di idonea documentazione medica, proroghino la durata del corso di dottorato per il periodo corrispondente all'accertata malattia, ed è in tali casi che si ritiene opportuno, da parte dei dirigenti scolastici, autorizzare la proroga del congedo per dottorato per un periodo massimo corrispondente alla durata della malattia.