Costituzione istituti comprensivi: chiarimenti

Nel piano di dimensionamento potranno figurare istituti comprensivi con valori inferiori a quelli previsti dalla L. n. 111/2011, purché vengano rispettate le medie regionali di riferimento.

In merito all'applicazione dell'art. 19, comma 4, del D.L. n. 98 del 6 luglio 2011, convertito, con modificazione della legge 15 luglio 2011, n. 111, con nota 13 dicembre 2011 prot. n. 10309 il Miur chiarisce che, laddove l’organizzazione razionale della rete lo richieda, evidentemente per casi che non possono essere che sporadici, nel piano di dimensionamento potranno figurare istituti comprensivi con valori inferiori a quelli previsti dalla legge sopra richiamata, purché nell’ambito regionale vi siano istituzioni scolastiche che presentino valori che compensino adeguatamente i predetti valori inferiori salvaguardando la media di riferimento.
Nello spirito del modello cooperativo del rapporto tra Ministero, Regioni ed Enti Locali che si intende promuovere nella definizione dell’offerta formativa sul territorio, in fase di prima attuazione della norma in argomento sulla costituzione degli istituti comprensivi si potrà tener conto, con un criterio di gradualità, di particolari esigenze geografiche, socioeconomiche e legate alla “storia del territorio”, purché vengano comunque rispettati i parametri numerici previsti dalla legge n.111/2011 intesi come media regionale di riferimento.
Inoltre, a seguito delle numerose richieste pervenute, il termine del 31 dicembre è prorogato al 31 gennaio 2012.