Scuole italiane all’estero: conferimento supplenze

Il Ministero per gli Affari Esteri ha emanato il decreto che stabilisce le nuove disposizioni relative al conferimento delle supplenze sui posti di contingente statale nelle istituzioni ed iniziative scolastiche all’estero previste dal D.L.vo 297/94 e successive modifiche.

Le disposizioni contenute nel decreto 3 agosto 2012 n. 4171 stabiliscono, a partire dall’a.s. 2012/2013, le modalità per il conferimento delle supplenze su posti di contingente statale nelle istituzioni e iniziative scolastiche all’estero. I dirigenti scolastici conferiscono le supplenze utilizzando le rispettive graduatorie in relazione alle seguenti situazioni e correlate tipologie:

  • supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche su posti disponibili, nei casi in cui non sia stato possibile assegnare ai posti di contingente statale annualmente disponibili, personale di ruolo da destinare all’estero;
  • supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche per la copertura di ore non costituenti posti interi o cattedra nelle scuole statali;
  • supplenze temporanee in attesa del docente avente diritto;
  • supplenze temporanee per la sostituzione del personale temporaneamente assente.

Per l’attribuzione delle supplenze si utilizzano le graduatorie emanate dal Ministero degli Affari Esteri.
Nelle scuole statali italiane all’estero, per le ore di insegnamento pari o inferiori a 6 ore settimanali che non concorrono a costituire cattedra, si dà luogo all’attribuzione delle stesse ai docenti in servizio nella scuola, con il loro consenso, in possesso di specifica abilitazione, come  ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo, fino ad un massimo di 24 ore settimanali.
L’attribuzione delle supplenze si attua mediante la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, sottoscritti dal dirigente scolastico e dal docente interessato, che hanno effetti dalla data di assunzione in servizio del docente.