Assunzioni a tempo indeterminato per l'a.s. 2012/13

Contingente delle assunzioni a tempo indeterminato del personale docente ed educativo per l'anno scolastico 2012/2013 (D.M. n. 74 e C.M. 6103 del 10 agosto 2012).

Con il D.M. n. 74 del 10 agosto 2012 il Miur ha stabilito un contingente di 21.112 per le assunzioni a tempo indeterminato di personale docente ed educativo per l’a.s. 2012/2013.
In pari data il Miur ha anche diffuso, con la circolare n. 6103, le tabelle analitiche che evidenziano la ripartizione dei posti a livello regionale e provinciale per il personale docente delle scuole di ogni ordine e grado, per il sostegno e per il personale educativo. Alle citate tabelle sono allegate le istruzioni operative contenute nell’allegato A.

Con nota del 17 agosto 2012 il Miur ha chiarito che le operazioni di assunzione a tempo indeterminato devono essere disposte sull'intero contingente assegnato per l'anno scolastico 2012/13 e che conseguentemente rimangono accantonati sul contingente dell'anno scolastico 2010/11 i posti che verranno attribuiti a seguito della definizione dei contenziosi concernenti i docenti inseriti “ a pettine “nelle graduatorie ad esaurimento. Ciascun Ufficio scolastico dovrà verificare l’ effettiva disponibilità dei posti in organico di diritto tenendo conto dei sopra citati accantonamenti.

Nel caso in cui la disponibilità risulti inferiore al contingente assegnato, le eventuali assunzioni non effettuate verranno recuperate (ad esempio disponibilità 10, contingente 6 , accantonamenti 5, si effettuano 5 nomine sul nuovo contingente, ma la sesta nomina non si perde e si recupera nel limite del contingente provinciale). Prima di procedere alle nuove assunzioni in ruolo, i vari uffici scolastici provinciali dovranno verificare l’eventuale esistenza di personale in esubero da sistemare in applicazione dei criteri di cui al DL 95/2012 convertito con modificazioni in Legge 7 agosto 2012, n. 135.

L’art. 17 del citato decreto prevede, infatti, che il personale dipendente docente a tempo indeterminato appartenente a ruolo in esubero a livello provinciale al termine delle operazioni di mobilità e di assegnazione dei posti, è assegnato per la durata dell'anno scolastico sulle seguenti tipologie di posti:
a) posti rimasti disponibili in altri gradi d'istruzione o altre classi di concorso, anche quando il docente non è in possesso della relativa abilitazione o idoneità all'insegnamento, purché il medesimo possegga titolo di studio valido, secondo la normativa vigente, per l'accesso all'insegnamento nello specifico grado d'istruzione o per ciascuna classe di concorso;
b) posti di sostegno disponibili all'inizio dell'anno scolastico, nei casi in cui si disponga del previsto titolo di specializzazione oppure qualora sia stato frequentato un apposito corso di formazione;
c) frazioni di posto disponibili presso gli istituti scolastici, purché detto personale non trovi diversa utilizzazione ai sensi delle precedenti lettere a) e b);
d) posti che dovessero rendersi disponibili durante l'anno scolastico, anche nel caso in cui sia stata già disposta la messa a disposizione di detto personale e purché non sia già diversamente utilizzato ai sensi delle precedenti lettere;
e) posti per supplenze brevi e saltuarie che dovessero rendersi disponibili nella medesima provincia nella medesima classe di concorso ovvero per posti a cui possano applicarsi le precedenti lettere a) e b) anche nel caso ne sia stata già disposta la messa a disposizione.

RIPARTIZIONE DELLE ASSUNZIONI IN RUOLO

Le assunzioni vanno ripartite al 50% utilizzando le graduatorie ad esaurimento e quelle dei concorsi per esami e titoli banditi nell’anno 1999. Per i posti e per le classi di concorso, per i quali non sono stati banditi concorsi per esami e titoli nel 1999, conservano validità le graduatorie dei precedenti corrispondenti concorsi. Ove il numero dei posti disponibili, dopo aver effettuato i previsti recuperi relativi alle precedenti operazioni di assunzione, risulti dispari, l’unità eccedente viene assegnata alla graduatoria penalizzata nella precedente tornata di nomine. Si applicano le riserve nelle assunzioni stabilite dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 e dalla C.M. 248 del 7 novembre 2000. Le assunzioni in ruolo su posti di strumento musicale nella scuola media vanno effettuate con priorità nei confronti degli aspiranti presenti in seconda fascia ( ex prima fascia).
Al personale immesso in ruolo viene assegnata, per l’a.s. 2012/2013, una sede provvisoria e parteciperà alla mobilità per ottenere la sede definitiva per l’a.s. 2013/2014.

UTILIZZO DELLE EVENTUALI ECCEDENZE

Le eccedenze dei posti eventualmente derivanti da esaurimento delle graduatorie o da mancanza di posti in organico di diritto e/ di fatto, possono essere utilizzate a favore di altre graduatorie. Tale compensazione tra le classi di concorso dovrà avvenire, in relazione alle esigenze accertate in sede locale, con particolare riguardo agli insegnamenti per i quali da tempo esista la disponibilità del posto e, per i posti di sostegno, con particolare attenzione alle tipologie di posto che presentino basse disponibilità e sempre tenendo conto delle modifiche degli ordinamenti e dei curricula in corso. Per i posti di sostegno, in caso di mancanza di candidati, le eccedenze vanno assegnate al sostegno di altra area o di altro ordine o grado di scuola, prima di destinarle ad incrementare posti comuni.

EFFETTUAZIONE DELLE IMMISSIONI IN RUOLO

Le operazioni di reclutamento dovranno essere ultimate da parte degli uffici scolastici provinciali entro il 31 agosto 2012 (art. 9, c.19, legge n. 106 del 12 luglio 2011). Le nomine in ruolo disposte in surroga di operazioni di assunzione effettuate entro il 31 agosto 2012, comportano l’assunzione in servizio dal 1° settembre 2012. I contratti a tempo indeterminato stipulati dopo tale data avranno la decorrenza giuridica dall’a.s. 2012/2013 ed assunzione in servizio dall’anno scolastico successivo. E’ possibile stipulare, avendone i requisiti e le condizioni, contratti in regime di part-time, secondo quanto previsto dall’art.73 del decreto legge 112 del 25 giugno 2008. La scelta della sede provvisoria a livello provinciale è assegnata prioritariamente al personale che si trova nelle condizioni previste, nell’ordine, dall’art. 21 e dall’art. 33, commi 5, 6 e 7 della legge 104/92. La precedenza viene riconosciuta alle condizioni previste dal vigente contratto nazionale integrativo sulla mobilità del personale di ruolo. La priorità nella scelta della sede, per chi beneficia del citato art. 33, è limitata alla sola provincia ove risiede il congiunto da assistere.

SUCCESSIVE PROPOSTE DI ASSUNZIONI

L’accettazione di una proposta di assunzione a tempo indeterminato in una provincia consente, nello stesso anno scolastico, di accettare un’eventuale altra proposta a tempo indeterminato per altra classe di concorso, posto o per una diversa tipologia di posto (posto comune/sostegno) nella medesima provincia ovvero nell’altra provincia per coloro che hanno titolo ad essere inclusi in due province. I candidati vincolati alla nomina prioritaria su posto di sostegno non possono esercitare la successiva opzione dell’accettazione della nomina su posto comune, per insegnamenti collegati ad abilitazioni conseguite ex D.M. 21/05. L’accettazione o la rinuncia nell’ambito del medesimo anno scolastico di una proposta di assunzione a tempo indeterminato su posto di sostegno consentono di accettare nello stesso anno scolastico e nella stessa provincia successiva proposta per altri insegnamenti di posto comune sulla base della medesima o altra graduatoria, ad eccezione dei candidati obbligati a nomine su posti di sostegno indicati in precedenza.

ASSUNZIONI SU POSTI DI SOSTEGNO

Il contingente di assunzioni su posti di sostegno va ripartito per ogni ordine e grado di scuola e all’interno di ciascuna area in proporzione ai posti vacanti e disponibili. Il personale in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito nei corsi speciali riservati di cui all’art. 3 del D.M. 21/05, nonché il personale di cui all’art.1, comma 2, lettere a), b) e c) dello stesso D.M. (docenti in possesso del titolo di specializzazione per il sostegno, che sono stati ammessi ai corsi in quanto hanno prestato 360 gg. di servizio sul sostegno) è obbligato a stipulare, ai sensi dell’art.7,comma 9, del D.M.21/05, contratto a tempo indeterminato e determinato con priorità su posto di sostegno.

Per quanto concerne le assunzioni su posti di sostegno per l’aliquota riservata ai candidati inclusi nelle graduatorie dei concorsi a cattedre, nell’ipotesi di nomine su posti di sostegno da effettuare nella scuola secondaria sulla base di elenchi in cui confluiscano più classi di concorso, e per cui debbano essere utilizzate graduatorie di merito di concorsi precedenti - su base provinciale - e graduatorie di merito di concorsi banditi nel 1999 – su base regionale - considerata la disomogeneità delle graduatorie e la complessità dei relativi adempimenti, si procederà con la formulazione di un unico elenco graduato compilato a cura dei Direttori Regionali, in cui saranno collocati, nel rispetto del punteggio conseguito nel concorso, tutti i candidati dei concorsi ordinari banditi nell’anno 1990 (e non reiterati nell’anno 1999) e tutti i candidati dei concorsi ordinari indetti nell’anno 1999 che abbiano conseguito il titolo di specializzazione entro il termine di scadenza di presentazione della domanda di partecipazione ai concorsi indetti con DD.MM. 31.3.1999 e 1.4.1999, fermo restando che i candidati dei concorsi ordinari banditi nell’anno 1990 possono aspirare solo ai posti e alle cattedre della provincia nella cui graduatoria sono inseriti.

Si ponga attenzione sulla circostanza che il Miur ha richiamato la validità delle disposizioni contenute nella nota prot. 11139 del 29.5.2007. Pertanto i candidati inclusi nelle graduatorie dei concorsi ordinari che abbiano conseguito il titolo di specializzazione successivamente all’approvazione delle graduatorie concorsuali, possono chiedere di essere inclusi nell’elenco aggiuntivo da utilizzare per le assunzioni in ruolo successivamente all’elenco prioritario dei candidati indicati in precedenza.
La data di presentazione delle domande viene fissata dai vari Uffici periferici presso i quali occorre rivolgersi al più presto.
Per il personale docente destinatario di nomina su posto di sostegno relativo a qualsiasi ordine e grado di scuola permane l’obbligo di permanenza quinquennale su tale tipologia di posto.
Sul contingente di posti destinati alle assunzioni in ruolo nelle scuole speciali per minorati della vista e dell’udito può essere nominato solo il personale inserito nelle corrispondenti graduatorie ad esaurimento, che dovrà permanere per almeno cinque anni su tale tipologia di posto (art.7, del D.M. 42 dell’8 aprile 2009).

Nelle sezioni di scuola dell’infanzia o nelle classi di scuola primaria che attuano la didattica differenziata Montessori, può essere nominato solo il personale in possesso del titolo di specializzazione nella specifica metodologia didattica, conseguito presso l’Opera Nazionale Montessori o da enti da quest’ultima autorizzati.

VERIFICHE DEI PUNTEGGI ATTRIBUITI NELLE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO

L’art. 15 della legge n. 83/2011 ha stabilito l’obbligo, da parte degli uffici scolastici provinciali, di effettuare le verifiche sulla regolarità dei punteggi attribuiti nelle graduatorie ad esaurimento nei confronti degli immessi in ruolo, entro tre giorni dalla stipula del contratto a tempo indeterminato.
All’atto della individuazione e della accettazione della nomina i docenti immessi in ruolo nella scuola primaria dovranno rilasciare apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti per l’insegnamento della lingua inglese.
Nell’ipotesi di dichiarazione negativa, al candidato viene notificato, contestualmente, l’obbligo di partecipazione al primo corso utile di formazione per l’insegnamento della lingua inglese. Quanto sopra deve essere notificato anche al dirigente scolastico che amministrerà il docente per l’a.s. 2012/2013.

 

Tratto da Notizie della Scuola n. 1 del 1/15 settembre 2012 dove si troverà anche un elenco predisposto dalla redazione con il numero delle immissioni in ruolo stabilite dal MIUR per ciascuna regione e provincia. Nell'elenco viene indicata la tipologia di posto o di classe di concorso con in parentesi il numero complessivo delle assunzioni stabilite.