Concorsi per soli titoli personale ATA: precisazioni

Il Miur ha fornito precisazioni in merito alla valutazione dei servizi per gli aspiranti che hanno presentato domanda di inserimento e di aggiornamento delle posizioni occupate nelle graduatorie dei concorsi per soli titoli per l’accesso ai profili professionali dell’area A e B del personale ATA della scuola, di cui all’art. 554 del d.lvo n. 297/94.

 

In particolare la nota 31 luglio 2012 prot. n. 5837 chiarisce che il computo dei servizi per il raggiungimento dei 24 mesi utili per l’inserimento nelle suddette graduatorie, nonché la valutazione del servizio utile per determinare il punteggio nelle stesse, derivati dalle disposizioni contenute nei DD.MM salva-precari (n. 82 del 29/9/2009, n. 100 del 17/12/2009, n. 68 del 30/7/2010, n. 80 del 15/9/2010, n. 92 del 12/10/2011), spettano solo al personale ATA inserito, a pieno titolo, rispettivamente:

  • nelle graduatorie provinciali permanenti di cui all’art. 554 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

  • nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di cui ai DD.MM. 19 aprile 2001, n. 75 e n. 35 del 24 marzo 2004.

Da tale precisazione consegue che non spetta la valutazione del servizio derivato dalle disposizioni contenute nei citati decreti-salvaprecari per coloro che sono inclusi nelle graduatorie dei concorsi per soli titoli e che hanno chiesto il trasferimento in provincia diversa (previa cancellazione dalle stesse) per essere inseriti nelle corrispondenti graduatorie di circolo e d’istituto di I fascia aggiornate per il triennio 2011720124 con il D.M. n. 104 del 10.11.2011.

 

Raffaele Manzoni