Graduatorie ad esaurimento docenti precari: inserimento a “pettine” in provincia diversa per intervenuta sentenza della Corte Costituzionale

Con la sentenza 9 febbraio 2011 n. 41 la Corte Costituzionale dichiara la illegittimità dell’art. 1, comma 4-ter, del decreto legge 25 settembre 2009, n. 134 (Disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010), aggiunto dalla legge di conversione 24 novembre 2009, n. 167.

 

Con la sentenza 9 febbraio 2011 n. 41 la Corte Costituzionale dichiara la illegittimità dell’art. 1, comma 4-ter, del decreto legge 25 settembre 2009, n. 134 (Disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010), aggiunto dalla legge di conversione 24 novembre 2009, n. 167. Occorre premettere che i docenti precari già inclusi nelle graduatorie provinciali ad esaurimento hanno potuto presentare, per il biennio 2009/2011, domanda di aggiornamento nella stessa provincia di precedente inserimento non essendo previsto il trasferimento in provincia diversa. Analogamente fu prevista la nuova inclusione “a pettine” in una sola provincia di quanti ne avevano i requisiti. La citata legge 167/2009 concesse, sia a docenti già inclusi che a quelli inseriti per la prima volta, la facoltà di potersi inserire in un numero massimo di altre 3 province, ma previa collocazione in cosa all’ultimo dei candidati già inclusi o neo-inclusi, nelle province prescelte. Questo criterio è stato impugnato da molti precari (circa 15.000) con ricorso al Tar del Lazio che, sospendendo il giudizio, ha adito la Corte Costituzionale affinché venisse verificata la legittimità costituzionale di quanto stabilito dalla legge 167/2009. La sentenza ha dichiarato l’illegittimità di tale provvedimento nella parte in cui prevedeva la collocazione in coda degli aspiranti ai quali, invece, compete l’inserimento “a pettine” in riferimento al punteggio spettante per i titoli ed i servizi maturati all’atto della presentazione delle domande.