Copertura supplenze temporanee dopo il 31 dicembre

Con nota 4 febbraio 2011 prot. n. 934 il Miur fornisce chiarimenti in risposta ad alcuni quesiti circa le modalità di copertura dei posti che si rendano disponibili dopo il 31 dicembre, fino alla fine dell’anno scolastico o al termine delle attività didattiche.

In risposta ad alcuni quesiti circa le modalità di copertura dei posti che rendano disponibili dopo il 31 dicembre, fino alla fine dell’anno scolastico o al termine delle attività didattiche, con nota 4 febbraio 2011 prot. n. 934 il Miur chiarisce che la fattispecie in questione riguarda posti non vacanti, la cui disponibilità consegue ad una causa interruttiva del precedente rapporto d’impiego (decesso, dimissioni); gli oneri derivanti dal contratto necessario per la copertura di tali posti sono rimessi alla competenza del bilancio delle istituzioni scolastiche. Si tratta pertanto di supplenze temporanee da coprirsi scorrendo prima gli elenchi prioritari.