Concorsi soli titoli per l’accesso ai profili dell’area A e B personale ATA

Con nota 24 febbraio 2011 prot. n. 1603 il Miur fornisce istruzioni e indicazioni operative in merito ai concorsi per soli titoli per l’accesso ai profili professionali dell’area A e B del personale ATA della scuola, di cui all’art. 554 del D.L.vo 297/94.

 

Con nota 24 febbraio 2011 prot. n. 1603 il Miur fornisce istruzioni e indicazioni operative in merito ai concorsi per soli titoli per l’accesso ai profili professionali dell’area A e B del personale ATA della scuola, di cui all’art. 554 del D.L.vo 297/94.

 

Domanda di aggiornamento

I candidati inseriti nella graduatoria permanente costituita in ogni provincia, possono:

a) chiedere l’aggiornamento del punteggio con cui sono inseriti in graduatoria;

b) chiedere l’aggiornamento di titoli di preferenza e/o di riserva;

c) chiedere l’aggiornamento, per il solo profilo di assistente tecnico, in aggiunta o in alternativa alla richiesta di cui alle precedenti lettere a) e b) sulla base di nuovi titoli di accesso ai laboratori, ovvero diploma di maturità corrispondente alla specifica area professionale;

d) non produrre alcuna domanda.

 

Domanda di inserimento

Il titolo di studio oggetto di valutazione è solo quello oggi previsto per l’accesso ed esplicitamente indicato, per ciascun profilo professionale, all’art. 2, comma 3, lett. A, B, C, D, E e F dell’O.M. 23.02.2009, n. 21. Per il profilo professionale, invece, di collaboratore scolastico, (lett. G) si applica il criterio della valutazione del migliore titolo di studio, ma unicamente tra quelli oggi previsti per l’accesso.

Solo in assenza del titolo di studio, oggi richiesto per l’accesso, viene valutato il titolo di studio in base al quale il candidato ha conseguito, a pieno titolo e per il medesimo profilo professionale, l’inserimento nella graduatoria provinciale ad esaurimento di collaboratore scolastico o negli elenchi provinciali ad esaurimento di assistente amministrativo, assistente tecnico, cuoco, infermiere e guardarobiere (DM 75/01) o di addetto alle aziende agrarie (DM 35/04) oppure nelle graduatorie di 3 fascia di cui al D.M. 26.06.2008, n. 59.

 

A – Diploma di maturità

Si richiama l’attenzione sui diplomi di maturità, la cui denominazione letterale non trovi esatto riscontro nell’elenco alfabetico” titoli di studio per l’accesso a posti di assistente tecnico” di cui all’allegato C dei bandi di concorso indetti ai sensi dell’art.554 del D.Lvo 297/94. Tali titoli devono essere letti secondo le corrispondenze, determinate dalle tabelle allegate alle annuali disposizioni emanate per l’esame di stato ed in particolare ai Decreti ministeriali di individuazione delle materie oggetto della seconda prova scritta dei corsi ordinari e sperimentali di istruzione secondaria superiore.

 

B - Diploma di qualifica professionale

I diplomi di qualifica professionale, che sostituiscono quelli del precedente ordinamento dei corsi di qualifica degli istituti professionali dello Stato, sono validi per l’accesso alle qualifiche funzionali per i vari comparti del pubblico impiego, comprendendo anche i profili dell’area B del personale della scuola, in osservanza di quanto disposto dal D.M. 14.4.1997.

I diplomi di qualifica di cui al vecchio ordinamento ancorché sostituiti da quelli previsti dal nuovo ordinamento, conservano la loro validità anche dopo la definitiva entrata a regime del nuovo ordinamento, vale a dire dall’anno scolastico 1997/98.

 

C - Diploma di licenza della scuola media

In assenza del titolo di studio oggi richiesto per l’accesso, ai fini della valutazione, il “diploma di licenza della scuola media” deve essere valutato nei confronti dei candidati che ne risultino in possesso, secondo i punteggi indicati alla lett. A, punto 1 delle relative tabelle di valutazione.

 

D - Attestato di qualifica professionale

Gli attestati di qualifica di cui all’art.14 della legge 845/78, validi per l’accesso ai profili professionali del personale ATA, devono essere rilasciati al termine di un corso strutturato sulla base degli insegnamenti tecnico-scientifici impartiti nel corrispondente corso statale (diploma di qualifica rilasciato dagli istituti professionali statali). Ai fini della valutazione di tale corrispondenza, l’attestato deve essere integrato dal piano di studio.

 

E - Idoneità in concorsi pubblici per esami o prova pratica

Le idoneità conseguite in concorso magistrale e in concorsi a cattedre non rientrano nella previsione di cui al punto 5 della tabella A/1 allegata all’ O.M. 21/09, in quanto tali concorsi sono indetti per l’acceso ai ruoli del personale docente e non ai ruoli della carriera di concetto ed esecutiva o corrispondenti, cui fa riferimento la citata tabella di valutazione.

 

F – Attestati di addestramento professionale

Gli attestati concernenti la conoscenza di competenze informatiche di base o avanzate non possono non essere considerati come “attestati di addestramento professionale” e come tale trovare collocazione, solo ai fini della valutazione, nella procedura concorsuale per il profilo di assistente amministrativo (punto 4 della tabella A/1).

La valutazione compete anche quando, in luogo di attestati o diplomi specificamente rilasciati per i “servizi meccanografici” siano prodotti diplomi o attestati, che, pur essendo rilasciati al termine di un corso di studi comprendente varie discipline, includano una o più discipline attinenti ai predetti “servizi meccanografici”, sempre che tali corsi non siano quelli al cui termine sia stato rilasciato titolo già oggetto di valutazione.

 

Criteri generali di valutazione del servizio

Il servizio da valutare è solo quello prestato alle dirette dipendenze delle Amministrazioni Statali o EE.LL, cioè il servizio che determina un rapporto di lavoro mediante la stipula di contratti sottoscritti ai sensi di specifiche norme contrattuali del CCNL dei richiamati comparti, nonché quello relativo a periodi di servizio coperti da contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato o determinato ai sensi dell’art. 25 e 44 del C.C.N.L. 2006/09 del comparto scuola, sottoscritto il 29.11.2007.

Il servizio valutabile è quello effettivamente prestato o, comunque, quello relativo a periodi coperti da contratto, per i quali vi sia stata retribuzione, anche ridotta. I periodi, invece, per i quali è esclusivamente prevista la conservazione del posto senza assegni, non sono valutabili, con eccezione di quelli attinenti a situazioni, legislativamente o contrattualmente disciplinate (mandato amministrativo, maternità, servizio militare etc.), per le quali il tempo di conservazione del posto senza assegni è computato nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti.

Inoltre, sono valutabili quei periodi riconosciuti giuridicamente al candidato dalle seguenti disposizioni:

  • legge 24 novembre 2009, n. 167, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, purché inserito negli elenchi prioritari predisposti ai sensi del D.M. n. 82 del 29 settembre 2009 e del D.M. n. 100 del 17 dicembre 2009;
  • D.L. n. 194 del 30 dicembre 2009 convertito con Legge 26 febbraio 2010 n. 25 che sancisce la validità delle disposizioni di cui alla richiamata legge 167/2009 anche per l’a.s. 2010-2011” purché inserito negli elenchi prioritari predisposti ai sensi del D.M. n. 68 del 30 luglio 2010 e del D.M. n. 80 del 15 settembre 2010.