Dottorato di ricerca e problematiche connesse

Con circolare 22 febbraio 2011 n. 15 il Miur fornisce chiarimenti a integrazione delle disposizioni circa le modalità di concessione e di fruizione del congedo straordinario per motivi di studio per i docenti ammessi alla frequenza dei corsi di dottorato di ricerca.

Con circolare 22 febbraio 2011 n. 15 il Miur fornisce chiarimenti a integrazione delle disposizioni circa le modalità di concessione e di fruizione del congedo straordinario per motivi di studio per i docenti ammessi alla frequenza dei corsi di dottorato di ricerca.

 

Proroga del congedo oltre la effettiva durata del corso

La concessione del congedo straordinario è prevista per il periodo di durata del corso, nel cui ambito non può prefigurarsi la preparazione e la discussione della tesi. Non si ritiene pertanto possibile la concessione di una proroga del congedo straordinario. Si ritiene tuttavia possibile che il personale interessato possa richiedere, per il tempo necessario alla preparazione della relazione finale, l’aspettativa per motivi di studio.

 

Congedo al personale con nomina a tempo determinato

In base all’art. 19 del vigente CCNL, intendendosi come personale a tempo determinato, il personale destinatario di contratto durata annuale o fino al 30 giugno, anche a tale tipologia di personale si ritiene debbano essere applicate le disposizioni riguardanti i congedi per il personale ammesso alla frequenza dei dottorati di ricerca. Le predette disposizioni esplicano la propria validità esclusivamente sotto il profilo giuridico (riconoscimento del servizio ai fini previsti delle vigenti disposizioni) non sotto il profilo economico (conservazione della retribuzione per il periodo di frequenza del dottorato).

 

Dottorati di ricerca indetti dalle Università straniere

Anche al personale assegnatario di borse di studio da parte anche di Stati o Enti stranieri è applicabile l’art. 2 della legge n. 476/1984, ponendo in tal modo sullo stesso piano la disciplina prevista nella materia dalla citata legge sia per le Università italiane sia per quelle straniere. Ciò comporta l’applicabilità a tale fattispecie della disposizione regolante il trattamento economico nel caso in cui non sia prevista la concessione della borsa di studio o di rinuncia alla stessa, in quanto norma intesa a tutelare la possibilità di svolgimento del dottorato che sarebbe preclusa dalla mancanza delle necessarie risorse finanziarie di sostentamento.

 

Ripetizione delle somme percepite (stipendi)

In base all'art. 52 della legge n. 448/2001 “Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, il rapporto di lavoro con l’amministrazione pubblica cessi per volontà del dipendente nei due anni successivi, è dovuta la ripetizione degli importi corrisposti”. Il termine “amministrazione pubblica” deve essere riferito alla pubblica amministrazione in generale, per cui la ripetizione degli emolumenti percepiti dalla Amministrazione di appartenenza è dovuta esclusivamente se il dipendente cessi volontariamente dal rapporto intrattenuto con l’Amministrazione Pubblica.

 

Dottorati e Ricercatori Universitari

La stessa tipologia di problematica si propone nel caso in cui il docente che frequenta il corso di dottorato di ricerca abbandona il corso per assumere servizio in qualità di ricercatore universitario, ovvero assume servizio in tale nuova qualifica, cessando dal servizio di docente prima del compimento dei due anni di permanenza obbligatoria nei ruoli del personale scolastico. Anche in questo caso l’interessato non è tenuto alla ripetizione gli emolumenti percepiti. Le stesse disposizioni possono trovare applicazione nei riguardi dei beneficiari di Borse post-dottorato e per gli assegnisti universitari, per i quali è prevista la “possibilità” dell’aspettativa senza assegni per tutti i pubblici dipendenti vincitori di un assegno di ricerca.

 

Limiti alla autorizzazione alla frequenza dei dottorati

Per quanto concerne, infine, la possibilità di partecipare, dopo il conseguimento di un dottorato, ad altro corso, si fa presente che in base alla legge n. 240/2010 il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca è collocato a domanda, compatibilmente con le esigenze dell’amministrazione, in congedo straordinario. Inoltre non hanno diritto al congedo straordinario, con o senza assegni, i pubblici dipendenti che abbiano già conseguito il titolo di dottore di ricerca, né i pubblici dipendenti che siano stati iscritti a corsi di dottorato per almeno un anno accademico, beneficiando di detto congedo. Il congedo straordinario per il borsista è un diritto, ma resta comunque subordinato alla compatibilità con le esigenze dell’Amministrazione.